Art. 5.
                Equo indennizzo ed altre provvidenze
    1.  Ove  il  dipendente che presenta richiesta di equo indennizzo
sia  iscritto  all'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro  (I.N.A.I.L.),  l'equo  indennizzo puo' essere
concesso  solo  previa  deduzione delle somme eventualmente percepite
dall'interessato  a  titolo  di  provvidenze  a  carico dell'istituto
stesso.  Il  procedimento  per  la  liquidazione dell'equo indennizzo
resta  sospeso  fino  alla definizione della procedura avviata presso
l'I.N.A.I.L.
    2.  Dall'equo  indennizzo  e'  altresi'  dedotto quanto percepito
dall'interessato  in virtu' di rapporti assicurativi instaurati dalla
Regione,  ovvero  a  titolo  di  provvidenza  a  carico di altri enti
pubblici.
    3.  La misura dell'equo indennizzo viene determinata in base alle
disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
    4.  L'indennizzo e' ridotto della meta' se l'interessato consegue
la  pensione privilegiata o se aveva superato il sessantesimo anno di
eta',  avuto riguardo al momento dell'evento dannoso. L'indennizzo e'
ridotto di un quarto se l'interessato aveva superato il cinquantesimo
anno di eta'.