Art. 5. Equo indennizzo ed altre provvidenze 1. Ove il dipendente che presenta richiesta di equo indennizzo sia iscritto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), l'equo indennizzo puo' essere concesso solo previa deduzione delle somme eventualmente percepite dall'interessato a titolo di provvidenze a carico dell'istituto stesso. Il procedimento per la liquidazione dell'equo indennizzo resta sospeso fino alla definizione della procedura avviata presso l'I.N.A.I.L. 2. Dall'equo indennizzo e' altresi' dedotto quanto percepito dall'interessato in virtu' di rapporti assicurativi instaurati dalla Regione, ovvero a titolo di provvidenza a carico di altri enti pubblici. 3. La misura dell'equo indennizzo viene determinata in base alle disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato. 4. L'indennizzo e' ridotto della meta' se l'interessato consegue la pensione privilegiata o se aveva superato il sessantesimo anno di eta', avuto riguardo al momento dell'evento dannoso. L'indennizzo e' ridotto di un quarto se l'interessato aveva superato il cinquantesimo anno di eta'.