Modificazioni  ed  integrazioni al regolamento attuativo della misura
"f  -  misure  agroambientali"  del  piano  di  sviluppo rurale della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia"  approvato con decreto del
presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.
                               Art. 1.
 Inserimento dell'Art. 5-bis al decreto del Presidente della Regione
                     10 aprile 2001, n. 108/Pres
    1.  Dopo  l'Art.  5  del decreto del presidente della Regione del
10 aprile 2001, n. 0l08/Pres. e' inserito il seguente:
    "Art.  5-bis  decorrenza e durata degli impegni agroambientali. -
1.  Gli impegni agroambientali di cui all'Art. 5, comma 1, lettera a)
decorrono:
      a) dal  primo gennaio  2001  per gli impegni individuati con il
piano   di  sviluppo  rurale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,
pubblicato   nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia del 15 dicembre 2000;
      b) dal  31 maggio  2001  per  gli  eventuali  ulteriori impegni
individuati con il presente regolamento.
    2. La durata degli impegni agroambientali, cosi' come individuata
all'Art.  6,  deve  intendersi riferita al numero di campagne agrarie
relative  alle  singole  colture  o  animali  per i quali gli impegni
vengono presi.
    3.  Fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1,
per  le colture erbacee la campagna agraria del primo anno di impegno
inizia  con  le lavorazioni di preparazione del letto di semina della
coltura  soggetta  ad  impegno; per le colture arboree detta campagna
inizia il primo gennaio 2001.
    Le  campagne  agrarie  successive  iniziano  il giorno successivo
all'ultimazione  della  raccolta  del  prodotto e terminano il giorno
dell'ultimazione  della  raccolta successiva ovvero, nel caso di piu'
racccolti  annui,  dell'ultima  raccolta  riferita  all'anno  solare.
Limitatamente   all'azione  "allevamento  di  specie  animali  locali
minacciate  di  estinzione"  gli impegni quinquennali decorrono dalla
data di presentazione della domanda iniziale.
    4.  Qualora  le prescrizioni tecniche prevedano dei massimali per
coltura,  la  verifica  del  rispetto  degli  stessi viene effettuata
adottando  i  riferimenti  temporali  previsti  al primo o al secondo
periodo  del comma precedente. Le concimazioni di fondo effettuate in
fase  di impianto delle colture poliennali non sono computate al fine
della verifica del rispetto dei massimali.
    5.  Le annotazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 5
devono  essere  riportate  sul  registro aziendale della misura f con
decorrenza   1   gennaio  2001.  Per  i  coadiuvanti  utilizzati  per
migliorare l'efficacia del prodotto principale e' sufficiente apporre
sul registro un'annotazione generica che ne evidenzi l'utilizzazione.
    6. Qualora con le annotazioni sul registro aziendale della misura
f  si  voglia  assolvere  anche all'obbligo previsto dall'Art. 42 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, il
registro  medesimo  deve  essere integrato con la registrazione delle
date  di  semina,  trapianto, inizio di fioritura e raccolta, nonche'
con  l'indicazione  dell'avversita'  per la quale viene effettuato il
trattamento.".
                               Art. 2.
  Integrazione dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Regione
                    10 aprile 2001, n. 0108/Pres
    1.  Dopo  il comma 6 dell'Art. 4 del decreto del presidente della
Regione  10  aprile  2001,  n.  0108/Pres.  e'  aggiunto, in fine, il
seguente:
    "6-bis.  Ai  fini  della  corresponsione  dell'aiuto previsto dal
comma 1  dell'Art.  10,  i terreni di cui al comma 6 vengono comunque
considerati  ad elevata capacita' di attenuazione nei confronti degli
inputs chimici.".
                               Art. 3.
Modifica della denominazione del comitato di coordinamento regionale
           per i disciplinari di produzione e la U.B.P.A.
    1.   La  dizione  "Comitato  di  coordinamento  regionale  per  i
disciplinari  di produzione e la U.B.P.A." di cui all'Art. 9, commi 4
e  5, all'Art. 14, comma 2, lettera c), all'Art. 35, comma 2, lettere
c)  e  d),  all'Art.  37,  comma  1, lettera d) ed all'allegato 3 del
decreto  del  presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 010/Pres e'
sostituita  dalla  seguente: "comitato di coordinamento regionale per
la difesa guidata ed integrata e per la U.B.P.A.".
                               Art. 4.
    Modifica dell'Art. 9 del decreto del Presidente della Regione
                    10 aprile 2001, n. 0108/Pres
    1.  Il  punto  1)  della  lettera  a) del comma 1 dell'Art. 9 del
decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. e'
abrogato.
    2.  Dopo  il comma 9 dell'Art. 9 del decreto del presidente della
Regione  10  aprile  2001,  n.  0108/Pres.  sono inseriti, in fine, i
seguenti:
    "9-bis  Per  tutte  le  colture  l'impiego  del  letame palabile,
intendendo  come  tale  quello  in  grado  di  mantenere nel tempo se
disposto  in  cumulo  su  platea  la  forma  geometrica conferita, ad
esclusione della pollina, viene cosi' considerato:
      a) la  quota  parte  di letame prodotto in azienda ed apportato
alle  colture  in  quantita' non superiore a 30 Ton/ha/anno di letame
bovino  equivalente  viene considerata esclusivamente come ammendante
e,   per   la   stessa,   non   viene  pertanto  computato  l'effetto
nutrizionale.  L'equivalenza  fra  i  diversi  tipi  di  letame viene
effettuata con riferimento al contenuto in azoto (N) degli stessi;
      b) la  quota  parte di letame, prodotto in azienda ed apportato
alle   colture,   eccedente   le  30  Ton/ha/anno  di  letame  bovino
equivalente  viene  computata dal punto di vista nutrizionale secondo
la  tabella  di  cui  all'allegato  1  al  presente  regolamento;  il
coefficiente  per  il  calcolo  dell'efficienza  dei singoli elementi
nutritivi  e' fissato al 33% per l'azoto (N) ed al 66% per l'anidride
fosforica  (P2O5)  e  l'ossido di potassio (K2O). L'equivalenza fra i
diversi  tipi di letame viene effettuata con riferimento al contenuto
in azoto (N) degli stessi;
      c) per  il  letame  palabile acquistato, l'effetto nutrizionale
viene  calcolato secondo la tabella di cui all'allegato 1 al presente
regolamento;  il  coefficiente  per  il  calcolo  dell'efficienza  e'
fissato  al  33%  per  l'azoto (N) ed al 66% per l'anidride fosforica
(P2O5) e l'ossido di potassio (K2O).
    9-ter.  Per  la  pollina  l'effetto  nutrizionale viene calcolato
secondo  la tabella di cui all'allegato 1 al presente regolamento; il
coefficiente  per  il  calcolo dell'efficienza e' fissato al 100% sia
per  l'azoto  (N)  che  per l'anidride fosforica (P2O5) e l'ossido di
potassio (K2O).
    9-quater. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 13,
l'uso  dei  liquami e' consentito ed il relativo effetto nutrizionale
e'  calcolato  secondo  la  tabella di cui all'allegato 1 al presente
regolamento;  il  coefficiente  dell'efficienza dei liquami bovini e'
fissato per l'azoto (N) al 60% nelle zone A) ed al 40% nelle zone B),
per  l'anidride  fosforica (P2O5) e l'ossido di potassio (K2O) al 66%
in entrambe le zone. Il coefficiente dell'efficienza degli altri tipi
di  liquame  e'  fissato  all'80%  per  tutti  gli elementi nutritivi
indipendentemente dalla zona.
    9-quinquies.  Sui terreni da seminare a soia l'impiego di liquami
e'  consentito  limitatamente  a  quelli  prodotti  in azienda, nella
misura  massima  di  200 hl/ha/anno di liquame bovino equivalente. La
distribuzione   del   liquame   su   tale   coltura   puo'   avvenire
esclusivamente  in  epoca  primaverile  ed  alla soia deve seguire la
semina,  entro  il  31 ottobre,  di  una  coltura  di  copertura  non
leguminosa  che  non puo' essere concimata in alcun modo. Fatto salvo
il  liquame  suino,  per  il  quale  vale  comunque  il limite di 200
hl/ha/anno,  l'equivalenza  fra  gli  altri  tipi  di  liquame  viene
effettuata con riferimento al contenuto in azoto (N) degli stessi. In
ogni   caso   l'effetto  nutrizionale  del  liquame  viene  calcolato
limitatamente all'anidride fosforica (P2O5) ed all'ossido di potassio
(K2O).
    9-sexties.   Fatto   salvo   quanto   previsto  dalle  specifiche
prescrizioni  per  le  singole  colture,  l'apporto  di  concimazioni
organiche   e/o  minerali,  ovvero  di  altri  prodotti  deve  essere
effettuato secondo le seguenti indicazioni:
      a) la  fertilizzazione  con  concimi  organo-minerali e' sempre
ammessa in presemina purche' l'apporto di azoto (N) non sia superiore
alle 30 unita' fertilizzanti/ha;
      b) la  fertilizzazione con concimi con azoto "a lenta cessione"
e'  ammessa  in  presemina  anche  in unica soluzione; per concimi "a
lenta  cessione"  devono  intendersi:  concimi  a  bassa solubilita',
concimi ricoperti, concimi incorporati in matrice ed inibitori;
      c) l'uso  di  concimi fogliari e' ammesso anche oltre il limite
temporale  del 30 giugno purche' l'apporto relativo non superi il 30%
della dose massima ammessa e fermo restando il rispetto dei massimali
previsti per la coltura;
      d) nel  frazionamento  della  distribuzione dei concimi e nella
distribuzione degli altri prodotti e' ammessa una tolleranza di dieci
punti  percentuali  in  piu'  o  in meno rispetto alla quota prevista
dalle prescrizioni tecnico-produttive.".
                               Art. 5.
   Modifica dell'Art. 22 del decreto del Presidente della Regione
                    10 aprile 2001, n. 0108/Pres
    1.  La  lettera  b)  del  comma  2  dell'Art.  22 del decreto del
presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres., e' sostituita
dalla seguente:
    "b) effettuare almeno due falciature all'anno, ridotte ad una per
i  terreni  ricadenti  nelle  zone svantaggiate ed in quelle indicate
come  preferenziali;  alla  falciatura  deve  seguire l'asporto della
biomassa.".
                               Art. 6.
   Modifica dell'Art. 24 del decreto del Presidente della Regione
                    10 aprile 2001, n. 0108/Pres
    1.  La  lettera  b)  del  comma  2  dell'Art.  24 del decreto del
presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres., e' sostituita
dalla seguente:
      "b)  effettuare  almeno due falciature all'anno, ridotte ad una
per i terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate
come  preferenziali  e  per  i  terreni  condotti a prato-pascolo. Le
superfici  sulle  quali  viene  praticato  l'allevamento  di ungulati
selvatici   sono   esonerate   dall'obbligo  della  falciatura.  Alla
falciatura deve seguire l'asporto della biomassa;".
                               Art. 7.
 Integrazione dell'Art. 41 del decreto del Presidente della Regione
                    10 aprile 2001, n. 0108/Pres
    1. Dopo il comma 12 dell'Art. 41 del decreto del presidente della
Regione  10 aprile  2001,  n.  0108/Pres.  e'  aggiunto,  in fine, il
seguente:
    "12-bis.  Relativamente  alle  domande  di variazione di cui alla
lettera  c)  del comma 1 dell'Art. 38, nel caso di carenza di risorse
finanziarie si applicheranno i seguenti criteri:
      a) le  domande  che  prevedano  la trasformazione di un impegno
agroambientale  gia'  assunto  in  altro diverso, saranno accoglibili
fino  a  concorrenza  dell'importo  di  aiuto complessivo che sarebbe
stato erogabile tenuto conto dell'impegno agroambientale originario;
      b) le  domande che prevedano un aumento dell'aiuto erogabile in
conseguenza  di  variazioni  di superficie saranno accoglibili fino a
concorrenza   dell'importo   di   aiuto   concedibile  per  la  prima
annualita';  fanno  eccezione  gli  aumenti  di premio concedibili in
funzione  di  particelle  gia'  soggette ad impegno agroambientale da
parte  di  altro  beneficiario  e  nei  limiti  dell'importo di aiuto
concedibile per dette particelle nell'annualita' in questione.".
                               Art. 8.
                Deroghe per la campagna agraria 2001
    1.  Limitatamente  alle  operazioni  colturali  svolte  prima del
30 giugno  2002,  le  annotazioni delle stesse sul registro aziendale
della  misura  f  possono  avvenire  entro  il  31 luglio  2002 senza
l'applicazione  delle  sanzioni  previste dall'allegato 3 del decreto
del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.
    2.   Limitatamente  agli  altri  impegni  accessori  assunti  dai
richiedenti  per  la  campagna agraria 2001, compresi quelli relativi
all'U.B.P.A.,  le  eventuali  sanzioni  per il mancato rispetto degli
stessi  sono  ridotte  del  50%  ed in ogni caso la riduzione massima
dell'aiuto  di cui al comma 3 dell'Art. 46 del decreto del presidente
della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. non puo' superare il 19%.
                               Art. 9.
                            Applicazione
    1. Le prescrizioni tecniche disciplinate dal presente regolamento
si  applicano  a  decorrere  dall'inizio degli impegni agroambientali
assunti ai sensi della "misura f misure agroambientali".
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                              --------
                                                           Allegato 1
    Valori  minimi  e  massimi  relativi  ai  contenuti in azoto (N),
anidride  fosforica  (P2O5)  ed  ossido  di  potassio (K2O) di alcuni
letami e liquami derivanti da attivita' zootecnica.

=====================================================================
                |  N (% sul tal  | P2O5 (% sul tal | K2O (% sul tal
  Tipo concime  |     quale)     |     quale)      |     quale)
=====================================================================
Letame bovino   |     0.30-0.70  |      0.09-0.39  |        0.40-1.00
---------------------------------------------------------------------
Letame suino    |     0.47-0.56  |      0.41-0.49  |        0.54-0.64
---------------------------------------------------------------------
Letame ovino    |     0.60-1.10  |      0.11-0.30  |        0.84-1.00
---------------------------------------------------------------------
Letame equino   |     0.67-0.80  |      0.23-0.28  |        0.72-0.86
---------------------------------------------------------------------
Letame coniglio |     0.60-1.20  |      1.20-1.80  |        0.60-0.90
---------------------------------------------------------------------
Lettiera polli  |                |                 |
da carne        |      3.0-4.70  |      2.98-5.72  |        1.69-2.06
---------------------------------------------------------------------
Pollina da      |                |                 |
ovaiole         |     1.10-1.32  |       0.6-0.72  |         0.4-0.48
---------------------------------------------------------------------
Pollina da polli|                |                 |
da carne        |      3.0-3.60  |       2.0-2.40  |        1.60-1.92
---------------------------------------------------------------------
Liquami bovini  |                |                 |
da latte        |     0.39-0.63  |      0.23-0.37  |        0.39-0.63
---------------------------------------------------------------------
Liquami bovini  |                |                 |
da carne        |     0.32-0.45  |      0.23-0.34  |        0.29-0.47
---------------------------------------------------------------------
Liquami suini   |     0.15-0.50  |      0.11-0.46  |        0.12-0.37
---------------------------------------------------------------------
Liquami conigli |     0.58-0.70  |      0.22-0.26  |        0.39-0.47

                     Visto, il presidente: Tondo