Modificazioni ed integrazioni al regolamento attuativo della misura "f - misure agroambientali" del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia" approvato con decreto del presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. Art. 1. Inserimento dell'Art. 5-bis al decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 108/Pres 1. Dopo l'Art. 5 del decreto del presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0l08/Pres. e' inserito il seguente: "Art. 5-bis decorrenza e durata degli impegni agroambientali. - 1. Gli impegni agroambientali di cui all'Art. 5, comma 1, lettera a) decorrono: a) dal primo gennaio 2001 per gli impegni individuati con il piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 dicembre 2000; b) dal 31 maggio 2001 per gli eventuali ulteriori impegni individuati con il presente regolamento. 2. La durata degli impegni agroambientali, cosi' come individuata all'Art. 6, deve intendersi riferita al numero di campagne agrarie relative alle singole colture o animali per i quali gli impegni vengono presi. 3. Fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1, per le colture erbacee la campagna agraria del primo anno di impegno inizia con le lavorazioni di preparazione del letto di semina della coltura soggetta ad impegno; per le colture arboree detta campagna inizia il primo gennaio 2001. Le campagne agrarie successive iniziano il giorno successivo all'ultimazione della raccolta del prodotto e terminano il giorno dell'ultimazione della raccolta successiva ovvero, nel caso di piu' racccolti annui, dell'ultima raccolta riferita all'anno solare. Limitatamente all'azione "allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione" gli impegni quinquennali decorrono dalla data di presentazione della domanda iniziale. 4. Qualora le prescrizioni tecniche prevedano dei massimali per coltura, la verifica del rispetto degli stessi viene effettuata adottando i riferimenti temporali previsti al primo o al secondo periodo del comma precedente. Le concimazioni di fondo effettuate in fase di impianto delle colture poliennali non sono computate al fine della verifica del rispetto dei massimali. 5. Le annotazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 5 devono essere riportate sul registro aziendale della misura f con decorrenza 1 gennaio 2001. Per i coadiuvanti utilizzati per migliorare l'efficacia del prodotto principale e' sufficiente apporre sul registro un'annotazione generica che ne evidenzi l'utilizzazione. 6. Qualora con le annotazioni sul registro aziendale della misura f si voglia assolvere anche all'obbligo previsto dall'Art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, il registro medesimo deve essere integrato con la registrazione delle date di semina, trapianto, inizio di fioritura e raccolta, nonche' con l'indicazione dell'avversita' per la quale viene effettuato il trattamento.". Art. 2. Integrazione dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres 1. Dopo il comma 6 dell'Art. 4 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. e' aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. Ai fini della corresponsione dell'aiuto previsto dal comma 1 dell'Art. 10, i terreni di cui al comma 6 vengono comunque considerati ad elevata capacita' di attenuazione nei confronti degli inputs chimici.". Art. 3. Modifica della denominazione del comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la U.B.P.A. 1. La dizione "Comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la U.B.P.A." di cui all'Art. 9, commi 4 e 5, all'Art. 14, comma 2, lettera c), all'Art. 35, comma 2, lettere c) e d), all'Art. 37, comma 1, lettera d) ed all'allegato 3 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 010/Pres e' sostituita dalla seguente: "comitato di coordinamento regionale per la difesa guidata ed integrata e per la U.B.P.A.". Art. 4. Modifica dell'Art. 9 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres 1. Il punto 1) della lettera a) del comma 1 dell'Art. 9 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. e' abrogato. 2. Dopo il comma 9 dell'Art. 9 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. sono inseriti, in fine, i seguenti: "9-bis Per tutte le colture l'impiego del letame palabile, intendendo come tale quello in grado di mantenere nel tempo se disposto in cumulo su platea la forma geometrica conferita, ad esclusione della pollina, viene cosi' considerato: a) la quota parte di letame prodotto in azienda ed apportato alle colture in quantita' non superiore a 30 Ton/ha/anno di letame bovino equivalente viene considerata esclusivamente come ammendante e, per la stessa, non viene pertanto computato l'effetto nutrizionale. L'equivalenza fra i diversi tipi di letame viene effettuata con riferimento al contenuto in azoto (N) degli stessi; b) la quota parte di letame, prodotto in azienda ed apportato alle colture, eccedente le 30 Ton/ha/anno di letame bovino equivalente viene computata dal punto di vista nutrizionale secondo la tabella di cui all'allegato 1 al presente regolamento; il coefficiente per il calcolo dell'efficienza dei singoli elementi nutritivi e' fissato al 33% per l'azoto (N) ed al 66% per l'anidride fosforica (P2O5) e l'ossido di potassio (K2O). L'equivalenza fra i diversi tipi di letame viene effettuata con riferimento al contenuto in azoto (N) degli stessi; c) per il letame palabile acquistato, l'effetto nutrizionale viene calcolato secondo la tabella di cui all'allegato 1 al presente regolamento; il coefficiente per il calcolo dell'efficienza e' fissato al 33% per l'azoto (N) ed al 66% per l'anidride fosforica (P2O5) e l'ossido di potassio (K2O). 9-ter. Per la pollina l'effetto nutrizionale viene calcolato secondo la tabella di cui all'allegato 1 al presente regolamento; il coefficiente per il calcolo dell'efficienza e' fissato al 100% sia per l'azoto (N) che per l'anidride fosforica (P2O5) e l'ossido di potassio (K2O). 9-quater. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 13, l'uso dei liquami e' consentito ed il relativo effetto nutrizionale e' calcolato secondo la tabella di cui all'allegato 1 al presente regolamento; il coefficiente dell'efficienza dei liquami bovini e' fissato per l'azoto (N) al 60% nelle zone A) ed al 40% nelle zone B), per l'anidride fosforica (P2O5) e l'ossido di potassio (K2O) al 66% in entrambe le zone. Il coefficiente dell'efficienza degli altri tipi di liquame e' fissato all'80% per tutti gli elementi nutritivi indipendentemente dalla zona. 9-quinquies. Sui terreni da seminare a soia l'impiego di liquami e' consentito limitatamente a quelli prodotti in azienda, nella misura massima di 200 hl/ha/anno di liquame bovino equivalente. La distribuzione del liquame su tale coltura puo' avvenire esclusivamente in epoca primaverile ed alla soia deve seguire la semina, entro il 31 ottobre, di una coltura di copertura non leguminosa che non puo' essere concimata in alcun modo. Fatto salvo il liquame suino, per il quale vale comunque il limite di 200 hl/ha/anno, l'equivalenza fra gli altri tipi di liquame viene effettuata con riferimento al contenuto in azoto (N) degli stessi. In ogni caso l'effetto nutrizionale del liquame viene calcolato limitatamente all'anidride fosforica (P2O5) ed all'ossido di potassio (K2O). 9-sexties. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche prescrizioni per le singole colture, l'apporto di concimazioni organiche e/o minerali, ovvero di altri prodotti deve essere effettuato secondo le seguenti indicazioni: a) la fertilizzazione con concimi organo-minerali e' sempre ammessa in presemina purche' l'apporto di azoto (N) non sia superiore alle 30 unita' fertilizzanti/ha; b) la fertilizzazione con concimi con azoto "a lenta cessione" e' ammessa in presemina anche in unica soluzione; per concimi "a lenta cessione" devono intendersi: concimi a bassa solubilita', concimi ricoperti, concimi incorporati in matrice ed inibitori; c) l'uso di concimi fogliari e' ammesso anche oltre il limite temporale del 30 giugno purche' l'apporto relativo non superi il 30% della dose massima ammessa e fermo restando il rispetto dei massimali previsti per la coltura; d) nel frazionamento della distribuzione dei concimi e nella distribuzione degli altri prodotti e' ammessa una tolleranza di dieci punti percentuali in piu' o in meno rispetto alla quota prevista dalle prescrizioni tecnico-produttive.". Art. 5. Modifica dell'Art. 22 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres 1. La lettera b) del comma 2 dell'Art. 22 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres., e' sostituita dalla seguente: "b) effettuare almeno due falciature all'anno, ridotte ad una per i terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali; alla falciatura deve seguire l'asporto della biomassa.". Art. 6. Modifica dell'Art. 24 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres 1. La lettera b) del comma 2 dell'Art. 24 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres., e' sostituita dalla seguente: "b) effettuare almeno due falciature all'anno, ridotte ad una per i terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali e per i terreni condotti a prato-pascolo. Le superfici sulle quali viene praticato l'allevamento di ungulati selvatici sono esonerate dall'obbligo della falciatura. Alla falciatura deve seguire l'asporto della biomassa;". Art. 7. Integrazione dell'Art. 41 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres 1. Dopo il comma 12 dell'Art. 41 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. e' aggiunto, in fine, il seguente: "12-bis. Relativamente alle domande di variazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 38, nel caso di carenza di risorse finanziarie si applicheranno i seguenti criteri: a) le domande che prevedano la trasformazione di un impegno agroambientale gia' assunto in altro diverso, saranno accoglibili fino a concorrenza dell'importo di aiuto complessivo che sarebbe stato erogabile tenuto conto dell'impegno agroambientale originario; b) le domande che prevedano un aumento dell'aiuto erogabile in conseguenza di variazioni di superficie saranno accoglibili fino a concorrenza dell'importo di aiuto concedibile per la prima annualita'; fanno eccezione gli aumenti di premio concedibili in funzione di particelle gia' soggette ad impegno agroambientale da parte di altro beneficiario e nei limiti dell'importo di aiuto concedibile per dette particelle nell'annualita' in questione.". Art. 8. Deroghe per la campagna agraria 2001 1. Limitatamente alle operazioni colturali svolte prima del 30 giugno 2002, le annotazioni delle stesse sul registro aziendale della misura f possono avvenire entro il 31 luglio 2002 senza l'applicazione delle sanzioni previste dall'allegato 3 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. 2. Limitatamente agli altri impegni accessori assunti dai richiedenti per la campagna agraria 2001, compresi quelli relativi all'U.B.P.A., le eventuali sanzioni per il mancato rispetto degli stessi sono ridotte del 50% ed in ogni caso la riduzione massima dell'aiuto di cui al comma 3 dell'Art. 46 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. non puo' superare il 19%. Art. 9. Applicazione 1. Le prescrizioni tecniche disciplinate dal presente regolamento si applicano a decorrere dall'inizio degli impegni agroambientali assunti ai sensi della "misura f misure agroambientali". Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. -------- Allegato 1 Valori minimi e massimi relativi ai contenuti in azoto (N), anidride fosforica (P2O5) ed ossido di potassio (K2O) di alcuni letami e liquami derivanti da attivita' zootecnica. ===================================================================== | N (% sul tal | P2O5 (% sul tal | K2O (% sul tal Tipo concime | quale) | quale) | quale) ===================================================================== Letame bovino | 0.30-0.70 | 0.09-0.39 | 0.40-1.00 --------------------------------------------------------------------- Letame suino | 0.47-0.56 | 0.41-0.49 | 0.54-0.64 --------------------------------------------------------------------- Letame ovino | 0.60-1.10 | 0.11-0.30 | 0.84-1.00 --------------------------------------------------------------------- Letame equino | 0.67-0.80 | 0.23-0.28 | 0.72-0.86 --------------------------------------------------------------------- Letame coniglio | 0.60-1.20 | 1.20-1.80 | 0.60-0.90 --------------------------------------------------------------------- Lettiera polli | | | da carne | 3.0-4.70 | 2.98-5.72 | 1.69-2.06 --------------------------------------------------------------------- Pollina da | | | ovaiole | 1.10-1.32 | 0.6-0.72 | 0.4-0.48 --------------------------------------------------------------------- Pollina da polli| | | da carne | 3.0-3.60 | 2.0-2.40 | 1.60-1.92 --------------------------------------------------------------------- Liquami bovini | | | da latte | 0.39-0.63 | 0.23-0.37 | 0.39-0.63 --------------------------------------------------------------------- Liquami bovini | | | da carne | 0.32-0.45 | 0.23-0.34 | 0.29-0.47 --------------------------------------------------------------------- Liquami suini | 0.15-0.50 | 0.11-0.46 | 0.12-0.37 --------------------------------------------------------------------- Liquami conigli | 0.58-0.70 | 0.22-0.26 | 0.39-0.47 Visto, il presidente: Tondo