(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 26 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 5, commi 99 e 100 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, con cui si prevede la concessione a enti locali singoli o loro consorzi e agli enti di sviluppo industriale e ai comuni inseriti negli ambiti dei distretti industriali di contributi, rispettivamente nella misura massima dell'80% e del 50% della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate rispettivamente alla realizzazione di un sistema di gestione qualita' ambientale ed alla certificazione delle zone industriali secondo le procedure del regolamento (CEE) n. 1836/1993 del consiglio del 29 giugno 1993, della norma europea EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale ISO 14001:1996; Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 con il quale si dispone che, qualora non siano gia' previsti in legge, l'amministrazione regionale predetermini con apposito regolamento i criteri e le modalita' cui attenersi per la concessione degli incentivi; Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'ambiente ai sensi del succitato articolo 30 della legge regionale n. 7/2000, per l'applicazione del su richiamato art. 5 commi 99 e 100 della legge regionale n. 4/2001; Visto l'articolo 42 dello statuto; Su conforme deliberazione della giunta regionale del 28 marzo 2002, n. 993 come rettificata con successiva deliberazione n. 1692 del 23 maggio 2002; Decreta: E' approvato il "regolamento recante criteri di priorita' e modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 31 maggio 2002 TONDO