Regolamento   recante   criteri  di  priorita'  e  modalita'  per  la
concessione  ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 5, commi
99  e  100,  della  legge  regionale  26 febbraio  2001,  n. 4 per le
iniziative  finalizzate  alla realizzazione di un sistema di gestione
della qualita' secondo le procedure del regolamento (CE) n. 761/2001,
della  norma  europea  EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale
ISO 14001:1996.
                               Art. 1.
                           O g g e t t o
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di
concessione  ed erogazione dei contributi previsti dai commi 99 e 100
dell'art.   5   della   legge   regionale   26 febbraio  2001,  n.  4
"disposizioni  per  la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della  Regione  (legge finanziaria 2001)", per iniziative finalizzate
rispettivamente alla realizzazione di un sistema di gestione qualita'
ambientale  ed  alla certificazione delle zone industriali secondo le
procedure  del  regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e
del   Consiglio  del  19 marzo  2001,  della  norma  europea  EN  ISO
14001:1996 e della norma internazionale ISO 14001:1996.
                               Art. 2.
                    Destinatari dei finanziamenti
    1. I destinatari dei contributi sono rispettivamente:
      a) enti  locali  singoli  o loro consorzi, nella misura massima
dell'80 per cento della spesa ammissibile;
      b) enti  di sviluppo industriale e comuni inseriti negli ambiti
dei  distretti  industriali,  nella  misura  massima del 50 per cento
della spesa ammissibile.
                               Art. 3.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.  Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla
direzione regionale dell'ambiente entro il 31 gennaio di ogni anno.
    2.  Le domande, da redigersi in bollo se presentate dagli enti di
sviluppo  industriale  ed  in  carta  libera se presentate dagli enti
locali e loro consorzi, sono corredate dalla seguente documentazione:
      a) relazione   illustrativa   dell'iniziativa,  contenente  gli
obiettivi  specifici  che l'Ente intende raggiungere, nonche' i tempi
di realizzazione;
      b) preventivo  di  spesa  dell'iniziativa,  relativo a ciascuna
delle spese ammissibili di cui all'art. 4;
      c) dichiarazione  sostitutiva  attestante  l'eventuale presenza
nell'ambito  territoriale  di  competenza  di  siti  o  aziende  gia'
certificate  o  la gia' intervenuta redazione dell'analisi ambientale
relativa al settore oggetto della richiesta di finanziamento;
      d) dichiarazione  sostitutiva  di non aver beneficiato di altre
pubbliche provvidenze per l'iniziativa proposta;
      e) eventuale  indicazione  di  siti  protetti, legislativamente
individuati, presenti nell'ambito territoriale di competenza.
    3. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non
contenenti  le  indicazioni  richieste  qualora  non  perfezionate  a
seguito  di  specifica  richiesta  dell'ufficio  istruttore  entro 30
giorni    dalla    medesima,   sono   considerate   inammissibili   e
conseguentemente vengono archiviate.
    4.  Le  domande  di contributo utilmente presentate conservano la
loro   validita'   per   due   esercizi   finanziari  dalla  data  di
presentazione,  in  considerazione della particolarita' della materia
oggetto del contributo.
    5.  Sono  inammissibili  le domande riferite a programmi di spesa
per  i  quali  l'Ente  abbia ottenuto altre pubbliche provvidenze, in
conto  capitale  o  in conto interessi, a valere su leggi regionali o
statali.
    6.  Le  domande  presentate  prima  dell'entrata  in  vigore  del
regolamento  potranno  essere  rese  conformi  alle  disposizioni del
medesimo  a  seguito  di  specifi  esigenza  rilevata  e segnalata al
richiedente dalla direzione regionale dell'ambiente.
                               Art. 4.
                          Spese ammissibili
    1. Sono ammesse a contributo le spese relative a:
      a) consulenza  esterna  per  l'ottenimento della certificazione
secondo  le procedure del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento
europeo  e del consiglio del 19 marzo 2001 e/o della norma europea EN
ISO  14001:1996  o della norma internazionale ISO 14001:1996, incluse
le  spese  di audit e quelle relative all'attivita' di formazione del
personale,  esclusa l'eventuale retribuzione del personale oggetto di
formazione;
      b) redazione  della  documentazione quale l'analisi ambientale,
la  raccolta  dati,  la  definizione  della  politica  ambientale, il
programma ambientale, la dichiarazione ambientale ai fini EMAS;
      c) certificazione  e  registrazione,  incluse  le  spese per le
verifiche ispettive e per l'esame da parte del certificatore.
    2. Non sono ammissibili le spese:
      a) informatiche  per  l'acquisto  di materiale sia hardware che
software;
      b) per  la misurazione di parametri ambientali gia' disponibili
presso  le  strutture  competenti  nonche'  per  la  realizzazione di
progetti specifici conseguenti all'adozione della politica ambientale
e   non   inerenti   l'ottenimento   della   certificazione  o  della
registrazione;
      c) per la bonifica di siti inquinati;
      d) per   la   certificazione   di  aziende  private  rientranti
nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente richiedente;
      e) per  la retribuzione del personale interno da destinare alla
gestione ambientale;
      f) sostenute  prima  della  presentazione  della domanda di cui
all'art. 3.
                               Art. 5.
                      Criteri di finanziamento
    1.  Il  piano  di  riparto  determina  la  quota  percentuale  di
contributo  sulle spese ammissibili, entro i limiti massimi riportati
all'art.  2,  in  base alla disponibilita' di bilancio dell'esercizio
finanziario  di  riferimento, nonche' in base all'ordine di priorita'
come definito al successivo art. 6, delle spese medesime.
    2.  Il contributo cosi' assegnato in relazione a ciascuna domanda
accolta non puo' essere superiore a 50.500,00 euro.
                               Art. 6.
              Criteri per la concessione del contributo
    Per  la  concessione  dei  contributi  si  applicano  le seguenti
priorita':
      a) precedenza  agli  enti  che  agiscono  o  che  propongono la
certificazione   di   specifici   settori   operativi  funzionalmente
integrati, in considerazione della valenza e ricaduta che tali ambiti
assumono per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
      b) presenza   di   azioni  gia'  attuate  nello  stesso  ambito
territoriale  oggetto  di richiesta contributiva per il perseguimento
di  analoga  politica  ambientale,  quali  un'analisi ambientale gia'
effettuata  o  la  gia'  intervenuta  certificazione di propri siti o
aziende,   in   considerazione  dell'opportunita'  di  garantire  una
sollecita   e   complessiva   attuazione  della  politica  ambientale
perseguita;
      c) presenza  di  siti  protetti,  come  istituiti dalla vigente
normativa,   all'interno   dell'ambito   territoriale   del  soggetto
richiedente,  al  fine  di  accentuarne la tutela in coerenza con gli
obiettivi fissati dal legislatore regionale.
                               Art. 7.
                      Erogazione del contributo
    1.  L'erogazione  del  contributo  e'  disposta  sulla base della
presentazione,  da  parte  dei  soggetti  beneficiari,  dell'atto  di
affidamento del relativo incarico.
    2. L'erogazione del contributo stesso avviene per gli enti locali
e loro consorzi in via anticipata ed in unica soluzione; per gli enti
di sviluppo industriale tale erogazione e' limitata ad una quota pari
al   50%   del   suo   ammontare  previa  presentazione  di  apposita
fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa di importo pari alla
somma  da  erogare  maggiorata  dei  relativi  interessi. Il saldo e'
erogato in sede di rendicontazione.
                               Art. 8.
              Termini per l'esecuzione dell'intervento
    1. I termini per l'esecuzione dell'intervento sono quelli fissati
dall'art.  18  della  citata  legge  regionale  n.  46/1986,  facendo
decorrere   i  24  mesi  fissati  dalla  stessa  per  l'inizio  degli
interventi dalla data di concessione del contributo medesimo.
    2. In caso di mancato rispetto del termine finale, su istanza del
beneficiario,  in presenza di motivate ragioni puo' essere confermato
il   contributo   e   fissato   un   nuovo   termine  di  ultimazione
dell'intervento ovvero confermato il contributo quando gli interventi
siano  gia'  stati  ultimati,  accertando  il  raggiungimento pieno o
parziale degli obiettivi oggetto della domanda.
                               Art. 9.
                           Rendicontazione
    1.  I  soggetti  concessionari dei contributi, entro sei mesi dal
termine  di  cui  all'art.  8,  sono tenuti a rendicontare l'utilizzo
delle  somme percepite alla direzione regionale dell'ambiente secondo
le  modalita'  di  cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale n.
7/2000 e successive integrazioni.
    2.  Ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 2, e' ammessa la
realizzazione   anche   parziale   delle   azioni  indicate  ai  fini
dell'ottenimento   del   contributo,   che   devono  essere  comunque
rendicontate  ai  sensi  del comma 1 con la conseguente riduzione del
contributo  concesso  in  corrispondenza  alla  spesa  effettivamente
sostenuta.
    3. L'omessa presentazione della rendicontazione di cui ai commi I
e  2  ovvero l'accertamento della non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni  che  hanno  determinato l'assegnazione dei contributi,
comportano  la  revoca  del contributo e l'obbligo della restituzione
delle  somme percepite secondo le modalita' di cui agli articoli 49 e
51 della legge regionale 7/2000 e successive integrazioni.
    4.  La  direzione  regionale  dell'ambiente  puo'  effettuare  in
qualsiasi   momento  ispezioni  e  controlli  anche  a  campione  per
verificare la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte
dal beneficiario in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il presidente: Tondo