Regolamento recante criteri di priorita' e modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di gestione della qualita' secondo le procedure del regolamento (CE) n. 761/2001, della norma europea EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale ISO 14001:1996. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi previsti dai commi 99 e 100 dell'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 "disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)", per iniziative finalizzate rispettivamente alla realizzazione di un sistema di gestione qualita' ambientale ed alla certificazione delle zone industriali secondo le procedure del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, della norma europea EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale ISO 14001:1996. Art. 2. Destinatari dei finanziamenti 1. I destinatari dei contributi sono rispettivamente: a) enti locali singoli o loro consorzi, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile; b) enti di sviluppo industriale e comuni inseriti negli ambiti dei distretti industriali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile. Art. 3. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla direzione regionale dell'ambiente entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. Le domande, da redigersi in bollo se presentate dagli enti di sviluppo industriale ed in carta libera se presentate dagli enti locali e loro consorzi, sono corredate dalla seguente documentazione: a) relazione illustrativa dell'iniziativa, contenente gli obiettivi specifici che l'Ente intende raggiungere, nonche' i tempi di realizzazione; b) preventivo di spesa dell'iniziativa, relativo a ciascuna delle spese ammissibili di cui all'art. 4; c) dichiarazione sostitutiva attestante l'eventuale presenza nell'ambito territoriale di competenza di siti o aziende gia' certificate o la gia' intervenuta redazione dell'analisi ambientale relativa al settore oggetto della richiesta di finanziamento; d) dichiarazione sostitutiva di non aver beneficiato di altre pubbliche provvidenze per l'iniziativa proposta; e) eventuale indicazione di siti protetti, legislativamente individuati, presenti nell'ambito territoriale di competenza. 3. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non contenenti le indicazioni richieste qualora non perfezionate a seguito di specifica richiesta dell'ufficio istruttore entro 30 giorni dalla medesima, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate. 4. Le domande di contributo utilmente presentate conservano la loro validita' per due esercizi finanziari dalla data di presentazione, in considerazione della particolarita' della materia oggetto del contributo. 5. Sono inammissibili le domande riferite a programmi di spesa per i quali l'Ente abbia ottenuto altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi, a valere su leggi regionali o statali. 6. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento potranno essere rese conformi alle disposizioni del medesimo a seguito di specifi esigenza rilevata e segnalata al richiedente dalla direzione regionale dell'ambiente. Art. 4. Spese ammissibili 1. Sono ammesse a contributo le spese relative a: a) consulenza esterna per l'ottenimento della certificazione secondo le procedure del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del consiglio del 19 marzo 2001 e/o della norma europea EN ISO 14001:1996 o della norma internazionale ISO 14001:1996, incluse le spese di audit e quelle relative all'attivita' di formazione del personale, esclusa l'eventuale retribuzione del personale oggetto di formazione; b) redazione della documentazione quale l'analisi ambientale, la raccolta dati, la definizione della politica ambientale, il programma ambientale, la dichiarazione ambientale ai fini EMAS; c) certificazione e registrazione, incluse le spese per le verifiche ispettive e per l'esame da parte del certificatore. 2. Non sono ammissibili le spese: a) informatiche per l'acquisto di materiale sia hardware che software; b) per la misurazione di parametri ambientali gia' disponibili presso le strutture competenti nonche' per la realizzazione di progetti specifici conseguenti all'adozione della politica ambientale e non inerenti l'ottenimento della certificazione o della registrazione; c) per la bonifica di siti inquinati; d) per la certificazione di aziende private rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente richiedente; e) per la retribuzione del personale interno da destinare alla gestione ambientale; f) sostenute prima della presentazione della domanda di cui all'art. 3. Art. 5. Criteri di finanziamento 1. Il piano di riparto determina la quota percentuale di contributo sulle spese ammissibili, entro i limiti massimi riportati all'art. 2, in base alla disponibilita' di bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, nonche' in base all'ordine di priorita' come definito al successivo art. 6, delle spese medesime. 2. Il contributo cosi' assegnato in relazione a ciascuna domanda accolta non puo' essere superiore a 50.500,00 euro. Art. 6. Criteri per la concessione del contributo Per la concessione dei contributi si applicano le seguenti priorita': a) precedenza agli enti che agiscono o che propongono la certificazione di specifici settori operativi funzionalmente integrati, in considerazione della valenza e ricaduta che tali ambiti assumono per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica; b) presenza di azioni gia' attuate nello stesso ambito territoriale oggetto di richiesta contributiva per il perseguimento di analoga politica ambientale, quali un'analisi ambientale gia' effettuata o la gia' intervenuta certificazione di propri siti o aziende, in considerazione dell'opportunita' di garantire una sollecita e complessiva attuazione della politica ambientale perseguita; c) presenza di siti protetti, come istituiti dalla vigente normativa, all'interno dell'ambito territoriale del soggetto richiedente, al fine di accentuarne la tutela in coerenza con gli obiettivi fissati dal legislatore regionale. Art. 7. Erogazione del contributo 1. L'erogazione del contributo e' disposta sulla base della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, dell'atto di affidamento del relativo incarico. 2. L'erogazione del contributo stesso avviene per gli enti locali e loro consorzi in via anticipata ed in unica soluzione; per gli enti di sviluppo industriale tale erogazione e' limitata ad una quota pari al 50% del suo ammontare previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata dei relativi interessi. Il saldo e' erogato in sede di rendicontazione. Art. 8. Termini per l'esecuzione dell'intervento 1. I termini per l'esecuzione dell'intervento sono quelli fissati dall'art. 18 della citata legge regionale n. 46/1986, facendo decorrere i 24 mesi fissati dalla stessa per l'inizio degli interventi dalla data di concessione del contributo medesimo. 2. In caso di mancato rispetto del termine finale, su istanza del beneficiario, in presenza di motivate ragioni puo' essere confermato il contributo e fissato un nuovo termine di ultimazione dell'intervento ovvero confermato il contributo quando gli interventi siano gia' stati ultimati, accertando il raggiungimento pieno o parziale degli obiettivi oggetto della domanda. Art. 9. Rendicontazione 1. I soggetti concessionari dei contributi, entro sei mesi dal termine di cui all'art. 8, sono tenuti a rendicontare l'utilizzo delle somme percepite alla direzione regionale dell'ambiente secondo le modalita' di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 7/2000 e successive integrazioni. 2. Ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 2, e' ammessa la realizzazione anche parziale delle azioni indicate ai fini dell'ottenimento del contributo, che devono essere comunque rendicontate ai sensi del comma 1 con la conseguente riduzione del contributo concesso in corrispondenza alla spesa effettivamente sostenuta. 3. L'omessa presentazione della rendicontazione di cui ai commi I e 2 ovvero l'accertamento della non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni che hanno determinato l'assegnazione dei contributi, comportano la revoca del contributo e l'obbligo della restituzione delle somme percepite secondo le modalita' di cui agli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000 e successive integrazioni. 4. La direzione regionale dell'ambiente puo' effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli anche a campione per verificare la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario in relazione all'utilizzo dei contributi concessi. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Tondo