Regolamento per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di interventi a favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la realizzazione di nuove strutture, destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano. 2. Per soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravita' sia accertata ai sensi dell'art. 4 della medesima legge. Art. 2. Progetti finanziabili 1. Sono finanziabili i progetti per la realizzazione di nuove strutture di cui all'art. 1, comma 1, riguardanti: a) l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di beni immobili necessari per l'apertuna delle suddette strutture, che vanno localizzate in contesti territoriali tali da consentire l'integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio; b) l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza; tali beni devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza dei soggetti con handicap grave; c) l'avvio e la prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio delle attivita' assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza. Art. 3. Soggetti abilitati a presentare domanda 1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i rappresentanti legali degli organismi di cui all'art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 che abbiano una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave: a) organismi non lucrativi di utilita' sociale; b) organismi della cooperazione; c) organizzazioni di volontariato; d) associazioni ed enti di promozione sociale; e) fondazioni; f) enti di patronato; g) altri soggetti privati. 2. L'esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave deve essere comprovata dall'ente gestore del servizio sociale dei comuni nel cui ambito territoriale ha sede legale il richiedente e deve essere riferita ad attivita' svolta nella Regione Friuli-Venezia Giulia dalla singola organizzazione nel campo dei servizi a favore della disabilita' grave, per un periodo di almeno tre anni anteriore alla data di presentazione della domanda. Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello allegato, devono essere presentate alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali entro e non oltre l'8 luglio 2002 e devono essere corredate da: a) relazione illustrativa del progetto con descrizione degli interventi, dei rapporti con la rete dei servizi territoriali, con l'indicazione delle tipologie di personale impiegato nel progetto, dei costi analitici, del piano di finanziamento e della relativa copertura, dei tempi di realizzazione; b) dichiarazione da parte dell'ente gestore del servizio sociale dei comuni nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto richiedente, attestante la comprovata esperienza di cui all'art. 3, comma 2; c) per la ristrutturazione dei beni immobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e per progetti riguardanti interventi di cui alla lettera b), descrizione dettagliata degli interventi che si intendono realizzare completa di relazione tecnica illustrativa redatta da tecnici abilitati. 2. Ogni istanza di finanziamento deve riguardare esclusivamente una delle tipologie di progetto indicate all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c). Il medesimo soggetto puo' presentare piu' istanze. 3. Con riferimento alla documentazione richiesta al comma 2, lettera c), i soggetti che hanno gia' presentato istanza di finanziamento ai sensi della legge regionale n. 44/1987 e della legge regionale n. 3/2002, art. 5, comma 24, possono confermare o integrare la documentazione allegata alle predette domande, ferma restando la presentazione di apposita istanza. Art. 5. Requisiti strutturali e gestionali delle strutture di accoglienza 1. Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti dal decreto del presidente della giunta n. 083 del 14 febbraio 1990 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione di comunita' alloggio e di gruppo appartamento per persone handicappate. 2. Il programma del servizio deve prevedere modalita' gestionali tali da garantire adeguata assistenza, tutela e sostegno ai disabili con handicap grave certificato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992. Art. 6. Selezione ed ammissione dei progetti 1. I progetti sono valutati da una commissione regionale costituita da: a) direttore del servizio per le attivita' socio-assistenziali della direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali, o suo delegato; b) un funzionario per ogni amministrazione provinciale; c) il presidente della consulta regionale per l'handicap di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/2001, o suo delegato; d) il presidente del comitato regionale della federazione nazionale tra le associazioni dei disabili di cui all'art. 1 della legge regionale n. 14/2001, o suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali. 2. La graduatoria dei progetti presentati e' determinata con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto del parere della commissione di cui al comma 1 e dell'applicazione dei seguenti criteri: a) i progetti rientranti nel fabbisogno regionale, determinato congiuntamente alle amministrazioni provinciali di strutture residenziali per disabili di cui all'art. 1, comma 1: 1) a breve termine (entro due anni) e sulla base della priorita' evidenziate nel summenzionato fabbisogno, punteggio da 3 a 5; 2) a medio termine (entro 5 anni) e sulla base delle priorita' evidenziate nel summenzionato fabbisogno, punteggio da 1 a 2; 3) a lungo termine (oltre 5 anni), punteggio pari a 0. b) i progetti riguardanti: 1) completamento di interventi di ristrutturazione gia' avviati per la realizzazione di nuove comunita' alloggio e gruppi appartamento per disabili con handicap grave di cui all'art. 1, comma 1, punteggio pari a 4; 2) avvio e prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio di attivita' assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle suddette strutture, punteggio pari a 3; 3) locazione, acquisto e ristrutturazione di immobili necessari all'apertura delle suddette strutture, punteggio pari a 2; 4) acquisto e messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, per il funzionamento delle predette strutture, punteggio pari a 3; c) compartecipazione economica alla realizzazione del progetto, punteggio da 0,5 a 3; d) progetti integrati con altri progetti ed iniziative a livello locale, punteggio da 0,5 a 2. Art. 7. Modalita' di assegnazione 1. I progetti ammessi nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 2, sono finanziati con un contributo pari al 100% della spesa non coperta da altre fonti di finanziamento e comunque nel limite massimo di euro 1.032.913,80 per progetto. 2. Sono comunque finanziati progetti fino al completo utilizzo delle risorse messe a disposizione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 470 del 13 dicembre 2001. 3. L'eventuale residua disponibilita' finanziaria, puo' essere assegnata in base alla graduatoria di cui all'art. 6, anche in misura inferiore a quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Art. 8. Modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione 1. I contributi assegnati sono concessi ed erogati: a) nella misura del 50% ad avvenuta comunicazione dell'avvio del progetto finanziato, contestualmente al decreto di concessione; b) nella misura del 50% alla conclusione del progetto finanziato che deve avvenire entro e non oltre due anni dall'erogazione del contributo, previa presentazione di una relazione sulle attivita' poste in essere e un elenco analitico della documentazione giustificativa per la realizzazione del progetto ovvero, in caso di ristrutturazione e di acquisto e messa in opera di impianti e attrezzature, certificato di collaudo o di regolare esecuzione redatti da tecnici abilitati. 2. La direzione regionale esercita funzioni di controllo e verifica attraverso ispezioni, nonche' richiesta di presentazione di rapporti analitici periodici. 3. Qualora entro un anno dall'assegnazione i beneficiari non abbiano dato avvio ai progetti, i contributi sono riassegnati ai progetti inseriti nella citata graduatoria e totalmente o parzialmente non finanziati per mancanza di fondi. Art. 9. Vincolo di destinazione d'uso 1. Sugli immobili per i quali e' concesso contributo per l'acquisto, la ristrutturazione e la messa in opera di impianti e' costituito vincolo quinquennale di destinazione d'uso. 2. I beneficiari devono produrre annualmente l'attestazione del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali - Servizio delle attivita' socio-assistenziali - Riva n. Sauro, 8 - 34124 Trieste Oggetto: Istanza di finanziamento per la realizzazione di progetti di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari e che ad essi provvedevano. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Art. 88, decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 470. Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . legale rappresentante dell'Ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede nel comune di . . . . . . . . . . . . . . . . provincia di . . . . . . . . . . . Chiede la concessione di un contributo nella misura massima del 100% della parte di spesa non coperta da altre fonti di finanziamento per la realizzazione di un progetto riguardante: l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di beni immobili necessari per l'apertura di strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano; l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza; l'avvio e la prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio delle attivita' assistenziali di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza. A tal fine allega (documenti obbligatori per tutti i progetti): 1. Relazione illustrativa del progetto con descrizione degli interventi, dei rapporti con la rete dei servizi territoriali, con l'indicazione delle tipologie di personale impiegato nel progetto, dei costi analitici, del piano di finanziamento e della relativa copertura, dei tempi di realizzazione; 2. Dichiarazione da parte dell'ente gestore del servizio sociale dei comuni nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto richiedente, attestante la comprovata esperienza di cui all'art. 3, comma 2 del regolamento regionale. 3. Scheda progetto come da modello allegato al regolamento. Per l'approvazione dei progetti previsti all'art. 4 lettera c) allegare, inoltre, i seguenti documenti: 1) descrizione dettagliata degli interventi che si intendono realizzare completa di relazione tecnica illustrativa redatta da tecnici abilitati. I soggetti che hanno gia' presentato istanza di finanziamento ai sensi della legge regionale n. 44/1987 e della legge regionale n. 3/2002, Art. 5, comma 24, possono confermare o integrare la documentazione allegata alle predette domande, ferma restando la presentazione di apposita istanza. Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla richiesta, rivolgersi a: nome e cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . recapiti telefonici . . . . . . . . . . . . . . . Data ........................... Il legale rappresentante ........................... ----> Vedere Allegato alle pagg. 11 - 12 della G.U. <----