Regolamento  per  l'assegnazione,  la  concessione e l'erogazione dei
   finanziamenti  di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n.
   388  in  materia  di interventi a favore dei soggetti con handicap
   grave privi dell'assistenza dei familiari.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.   Il   presente   regolamento   disciplina   i   criteri   per
l'assegnazione,  la  concessione  e l'erogazione dei finanziamenti di
cui  all'art.  81  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  per la
realizzazione   di  nuove  strutture,  destinate  al  mantenimento  e
all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che
ad essi provvedevano.
    2. Per soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui
all'art.  3,  comma  3,  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui
situazione  di  gravita'  sia  accertata  ai  sensi dell'art. 4 della
medesima legge.
                               Art. 2.
                        Progetti finanziabili
    1.  Sono  finanziabili  i  progetti per la realizzazione di nuove
strutture di cui all'art. 1, comma 1, riguardanti:
      a)  l'acquisto,  la  ristrutturazione,  la  locazione  di  beni
immobili necessari per l'apertuna delle suddette strutture, che vanno
localizzate    in    contesti   territoriali   tali   da   consentire
l'integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio;
      b)  l'acquisto  e  la  messa  in  opera  degli impianti e delle
attrezzature,  compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento
delle  strutture  di  accoglienza;  tali  beni devono essere di primo
acquisto  e  conformi  ai  requisiti  di  sicurezza  previsti  per le
attrezzature  delle  residenze  per  l'assistenza  dei  soggetti  con
handicap grave;
      c) l'avvio  e  la  prosecuzione  per  un anno dall'apertura del
servizio  delle  attivita'  assistenziali, di tutela e di sostegno da
realizzare nelle strutture di accoglienza.
                               Art. 3.
               Soggetti abilitati a presentare domanda
    1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i
rappresentanti  legali  degli  organismi  di cui all'art. 1, comma 5,
della  legge  8  novembre  2000,  n.  328  che  abbiano una diretta e
comprovata  esperienza  nel  settore  dell'assistenza ai soggetti con
handicap grave:
      a) organismi non lucrativi di utilita' sociale;
      b) organismi della cooperazione;
      c) organizzazioni di volontariato;
      d) associazioni ed enti di promozione sociale;
      e) fondazioni;
      f) enti di patronato;
      g) altri soggetti privati.
    2.  L'esperienza  nel  settore  dell'assistenza  ai  soggetti con
handicap  grave deve essere comprovata dall'ente gestore del servizio
sociale  dei  comuni  nel  cui  ambito territoriale ha sede legale il
richiedente  e deve essere riferita ad attivita' svolta nella Regione
Friuli-Venezia  Giulia  dalla  singola  organizzazione  nel campo dei
servizi  a  favore  della disabilita' grave, per un periodo di almeno
tre anni anteriore alla data di presentazione della domanda.
                               Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello allegato,
devono  essere  presentate  alla  direzione regionale della sanita' e
delle  politiche  sociali  entro e non oltre l'8 luglio 2002 e devono
essere corredate da:
      a) relazione  illustrativa  del  progetto con descrizione degli
interventi,  dei  rapporti  con la rete dei servizi territoriali, con
l'indicazione  delle  tipologie  di personale impiegato nel progetto,
dei  costi  analitici,  del  piano  di finanziamento e della relativa
copertura, dei tempi di realizzazione;
      b) dichiarazione   da  parte  dell'ente  gestore  del  servizio
sociale  dei  comuni  nel  cui  ambito territoriale ha sede legale il
soggetto  richiedente,  attestante  la  comprovata  esperienza di cui
all'art. 3, comma 2;
      c) per la ristrutturazione dei beni immobili di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a) e per progetti riguardanti interventi di cui alla
lettera b), descrizione dettagliata degli interventi che si intendono
realizzare  completa  di  relazione  tecnica  illustrativa redatta da
tecnici abilitati.
    2.  Ogni  istanza di finanziamento deve riguardare esclusivamente
una delle tipologie di progetto indicate all'art. 2, comma 1, lettere
a), b), c). Il medesimo soggetto puo' presentare piu' istanze.
    3.  Con  riferimento  alla  documentazione  richiesta al comma 2,
lettera   c),  i  soggetti  che  hanno  gia'  presentato  istanza  di
finanziamento ai sensi della legge regionale n. 44/1987 e della legge
regionale n. 3/2002, art. 5, comma 24, possono confermare o integrare
la  documentazione  allegata alle predette domande, ferma restando la
presentazione di apposita istanza.
                               Art. 5.
  Requisiti strutturali e gestionali delle strutture di accoglienza
    1. Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti
dal decreto del presidente della giunta n. 083 del 14 febbraio 1990 e
successive   modifiche   ed  integrazioni  per  la  realizzazione  di
comunita' alloggio e di gruppo appartamento per persone handicappate.
    2.  Il programma del servizio deve prevedere modalita' gestionali
tali  da garantire adeguata assistenza, tutela e sostegno ai disabili
con  handicap  grave  certificato ai sensi dell'art. 4 della legge n.
104/1992.
                               Art. 6.
                Selezione ed ammissione dei progetti
    1.   I  progetti  sono  valutati  da  una  commissione  regionale
costituita da:
      a) direttore  del servizio per le attivita' socio-assistenziali
della  direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali, o
suo delegato;
      b) un funzionario per ogni amministrazione provinciale;
      c) il presidente della consulta regionale per l'handicap di cui
all'art. 8 della legge regionale n. 12/2001, o suo delegato;
      d) il  presidente  del  comitato  regionale  della  federazione
nazionale  tra  le  associazioni dei disabili di cui all'art. 1 della
legge regionale n. 14/2001, o suo delegato.
    Le  funzioni  di  segretario  sono svolte da un funzionario della
direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali.
    2.  La  graduatoria  dei  progetti  presentati e' determinata con
deliberazione  della  giunta regionale, tenuto conto del parere della
commissione  di  cui  al  comma  1  e  dell'applicazione dei seguenti
criteri:
      a) i  progetti rientranti nel fabbisogno regionale, determinato
congiuntamente   alle   amministrazioni   provinciali   di  strutture
residenziali per disabili di cui all'art. 1, comma 1:
        1)  a  breve  termine  (entro  due  anni)  e sulla base della
priorita'  evidenziate nel summenzionato fabbisogno, punteggio da 3 a
5;
        2)  a  medio  termine  (entro  5  anni)  e  sulla  base delle
priorita'  evidenziate nel summenzionato fabbisogno, punteggio da 1 a
2;
        3) a lungo termine (oltre 5 anni), punteggio pari a 0.
      b) i progetti riguardanti:
        1)  completamento  di  interventi  di  ristrutturazione  gia'
avviati  per  la  realizzazione  di nuove comunita' alloggio e gruppi
appartamento per disabili con handicap grave di cui all'art. 1, comma
1, punteggio pari a 4;
        2)  avvio  e  prosecuzione  per  un  anno  dall'apertura  del
servizio  di  attivita'  assistenziali,  di  tutela  e di sostegno da
realizzare nelle suddette strutture, punteggio pari a 3;
        3)   locazione,   acquisto  e  ristrutturazione  di  immobili
necessari all'apertura delle suddette strutture, punteggio pari a 2;
        4)   acquisto  e  messa  in  opera  degli  impianti  e  delle
attrezzature,  compreso  l'arredamento,  per  il  funzionamento delle
predette strutture, punteggio pari a 3;
      c) compartecipazione economica alla realizzazione del progetto,
punteggio da 0,5 a 3;
      d) progetti  integrati  con  altri  progetti  ed  iniziative  a
livello locale, punteggio da 0,5 a 2.
                               Art. 7.
                      Modalita' di assegnazione
    1.  I progetti ammessi nella graduatoria di cui all'art. 6, comma
2,  sono  finanziati  con  un contributo pari al 100% della spesa non
coperta da altre fonti di finanziamento e comunque nel limite massimo
di euro 1.032.913,80 per progetto.
    2.  Sono  comunque  finanziati progetti fino al completo utilizzo
delle  risorse  messe a disposizione ai sensi dell'art. 2 del decreto
del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali n. 470 del 13
dicembre 2001.
    3.  L'eventuale  residua  disponibilita' finanziaria, puo' essere
assegnata in base alla graduatoria di cui all'art. 6, anche in misura
inferiore a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
                               Art. 8.
       Modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione
    1. I contributi assegnati sono concessi ed erogati:
      a) nella  misura  del  50% ad avvenuta comunicazione dell'avvio
del progetto finanziato, contestualmente al decreto di concessione;
      b) nella   misura   del   50%  alla  conclusione  del  progetto
finanziato   che   deve   avvenire   entro   e  non  oltre  due  anni
dall'erogazione del contributo, previa presentazione di una relazione
sulle   attivita'  poste  in  essere  e  un  elenco  analitico  della
documentazione  giustificativa  per  la  realizzazione  del  progetto
ovvero, in caso di ristrutturazione e di acquisto e messa in opera di
impianti  e  attrezzature,  certificato  di  collaudo  o  di regolare
esecuzione redatti da tecnici abilitati.
    2.  La  direzione  regionale  esercita  funzioni  di  controllo e
verifica  attraverso ispezioni, nonche' richiesta di presentazione di
rapporti analitici periodici.
    3.  Qualora  entro  un  anno  dall'assegnazione i beneficiari non
abbiano  dato  avvio  ai  progetti,  i contributi sono riassegnati ai
progetti   inseriti   nella   citata   graduatoria   e  totalmente  o
parzialmente non finanziati per mancanza di fondi.
                               Art. 9.
                    Vincolo di destinazione d'uso
    1.  Sugli  immobili  per  i  quali  e'  concesso  contributo  per
l'acquisto,  la  ristrutturazione  e la messa in opera di impianti e'
costituito vincolo quinquennale di destinazione d'uso.
    2.  I  beneficiari devono produrre annualmente l'attestazione del
rispetto  degli  obblighi  di  cui al comma 1, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta'.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

                                  Alla   direzione   regionale  della
                                  sanita' e delle politiche sociali -
                                  Servizio       delle      attivita'
                                  socio-assistenziali   -   Riva   n.
                                  Sauro, 8 - 34124 Trieste

Oggetto: Istanza di finanziamento per la realizzazione di progetti di
   nuove  strutture  destinate  al  mantenimento  e all'assistenza di
   soggetti  con  handicap  grave  privi  dei familiari e che ad essi
   provvedevano.

    Legge  23 dicembre  2000,  n.  388, Art. 88, decreto ministeriale
13 dicembre 2001, n. 470.
    Il  sottoscritto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . legale
rappresentante  dell'Ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con
sede nel comune di . . . . . . . . . . . . . . . . provincia di . . .
. . . . . . . .
    Chiede  la  concessione di un contributo nella misura massima del
100% della parte di spesa non coperta da altre fonti di finanziamento
per la realizzazione di un progetto riguardante:
          l'acquisto,  la  ristrutturazione,  la  locazione  di  beni
immobili   necessari   per   l'apertura  di  strutture  destinate  al
mantenimento  e  all'assistenza  di soggetti con handicap grave privi
dei familiari che ad essi provvedevano;
         l'acquisto  e  la  messa  in  opera  degli  impianti e delle
attrezzature,  compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento
delle strutture di accoglienza;
         l'avvio  e  la  prosecuzione  per  un anno dall'apertura del
servizio  delle  attivita'  assistenziali  di tutela e di sostegno da
realizzare nelle strutture di accoglienza.
    A tal fine allega (documenti obbligatori per tutti i progetti):
      1.  Relazione  illustrativa  del progetto con descrizione degli
interventi,  dei  rapporti  con la rete dei servizi territoriali, con
l'indicazione  delle  tipologie  di personale impiegato nel progetto,
dei  costi  analitici,  del  piano  di finanziamento e della relativa
copertura, dei tempi di realizzazione;
      2.  Dichiarazione  da  parte  dell'ente  gestore  del  servizio
sociale  dei  comuni  nel  cui  ambito territoriale ha sede legale il
soggetto  richiedente,  attestante  la  comprovata  esperienza di cui
all'art. 3, comma 2 del regolamento regionale.
      3. Scheda progetto come da modello allegato al regolamento.
    Per  l'approvazione  dei  progetti previsti all'art. 4 lettera c)
allegare, inoltre, i seguenti documenti:
      1)  descrizione  dettagliata  degli interventi che si intendono
realizzare  completa  di  relazione  tecnica  illustrativa redatta da
tecnici  abilitati.  I  soggetti che hanno gia' presentato istanza di
finanziamento ai sensi della legge regionale n. 44/1987 e della legge
regionale n. 3/2002, Art. 5, comma 24, possono confermare o integrare
la  documentazione  allegata alle predette domande, ferma restando la
presentazione di apposita istanza.
    Per   ulteriori   informazioni   e  chiarimenti  in  merito  alla
richiesta, rivolgersi a:
      nome e cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      recapiti telefonici . . . . . . . . . . . . . . .
        Data ...........................
                                             Il legale rappresentante
                                          ...........................

    ---->   Vedere Allegato alle pagg. 11 - 12 della G.U.  <----