(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione", con particolare riferimento all'Art. 7, commi 10 e 11, in base al quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, con criteri e modalita' stabiliti in apposito regolamento, contributi a societa' per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' ad associazioni, aventi sede legale in regione e purche' costituitesi entro il 31 dicembre 2000, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, con specifica priorita' per gli interventi volti all'inserimento economico e sociale degli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e dei loro discendenti; Visto il proprio decreto 8 agosto 2001, n. 0299/Pres., registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2001, registro n. 1, foglio n. 363, con cui e' stato approvato il suddetto regolamento nel testo allegato facente parte integrante del decreto medesimo; Ritenuto opportuno, onde realizzare in modo ottimale le finalita' perseguite dalla legge regionale n. 4/2001 nel favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici della regione, apportare talune modifiche al suddetto regolamento, con particolare riferimento alle tipologie di spesa ammissibili a contributo; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 maggio 2002, n. 1476; Decreta: Sono approvate le modificazioni di cui all'allegato parte integrante al presente decreto al "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a societa' per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e ad associazioni, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, Art. 7, comma 10", approvato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0299/Pres. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 17 maggio 2002 TONDO