(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 25 del 19 giugno 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista   la  legge  regionale  26 febbraio  2001,  n.  4,  recante
"Disposizioni  per  la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della  Regione",  con  particolare riferimento all'Art. 7, commi 10 e
11,  in  base  al  quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a
concedere, con criteri e modalita' stabiliti in apposito regolamento,
contributi  a  societa'  per  il  lavoro interinale di cui alla legge
24 giugno  1997,  n. 196, nonche' ad associazioni, aventi sede legale
in  regione  e  purche'  costituitesi  entro il 31 dicembre 2000, per
interventi  atti  a  favorire  l'inserimento  economico  e sociale di
lavoratori   occupati   presso   aziende   ed   enti   pubblici   del
Friuli-Venezia  Giulia,  con  specifica  priorita' per gli interventi
volti   all'inserimento   economico  e  sociale  degli  emigrati  del
Friuli-Venezia Giulia e dei loro discendenti;
    Visto il proprio decreto 8 agosto 2001, n. 0299/Pres., registrato
alla  Corte  dei  conti l'11 settembre 2001, registro n. 1, foglio n.
363,  con  cui  e'  stato approvato il suddetto regolamento nel testo
allegato facente parte integrante del decreto medesimo;
    Ritenuto opportuno, onde realizzare in modo ottimale le finalita'
perseguite dalla legge regionale n. 4/2001 nel favorire l'inserimento
economico  e  sociale  di  lavoratori occupati presso aziende ed enti
pubblici  della  regione,  apportare  talune  modifiche  al  suddetto
regolamento,  con  particolare  riferimento  alle  tipologie di spesa
ammissibili a contributo;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 7 maggio 2002,
n. 1476;
Decreta:      Sono  approvate  le  modificazioni  di cui all'allegato
parte  integrante  al  presente  decreto  al "Regolamento concernente
criteri  e  modalita' per la concessione di contributi a societa' per
il  lavoro  interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e ad
associazioni,  per interventi atti a favorire l'inserimento economico
e  sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del
Friuli-Venezia   Giulia,   in   attuazione   della   legge  regionale
26 febbraio  2001, n. 4, Art. 7, comma 10", approvato con decreto del
Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0299/Pres.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 17 maggio 2002
                                TONDO