Modifiche  al  regolamento  concernente  criteri  e  modalita' per la
concessione  di contributi a societa' per il lavoro interinale di cui
alla  legge 24 giugno 1997, n. 196, e ad associazioni, per interventi
atti  a  favorire  l'inserimento  economico  e  sociale di lavoratori
occupati  presso  aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia,
in  attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo
7,  comma  10,  approvato  con  decreto  del presidente della Regione
8 agosto 2001, n. 0299/Pres.
                               Art. 1.
                          Spese ammissibili
    1.  All'Art.  5,  comma  2, del regolamento concernente criteri e
modalita'  per  la concessione di contributi a societa' per il lavoro
interinale   di   cui  alla  legge  24 giugno  1997,  n.  196,  e  ad
associazioni,  per interventi atti a favorire l'inserimento economico
e  sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del
Friuli-Venezia   Giulia,   in   attuazione   della   legge  regionale
26 febbraio  2001,  n. 4, Art. 7, comma 10, approvato con decreto del
Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0299/Pres. dopo la lettera
"e" sono aggiunte le seguenti:
    "e-bis)  le  spese  per  la  realizzazione  di  collegamenti  via
internet o intranet tra gli uffici del beneficiario e tra questi e la
pubblica  amministrazione  del  Friuli-Venezia  Giulia,  ivi comprese
quelle  relative  a  programmi  informatici  -  anche  specificamente
sviluppati - agli impianti e alle attrezzature di trasmissione dati e
telefoniche;
    e-ter)  le  spese  per la realizzazione delle chiavi informatiche
che  rendano possibile la consultazione via internet o intranet delle
banche   dati   da   parte   della   Pubblica   amministrazione   del
Friuli-Venezia Giulia.".
                               Art. 2.
                      Disposizione transitoria
    1.  In  considerazione  delle  modifiche  all'Art. 5, comma 2 del
regolamento  approvato  con  decreto  del  presidente  della  Regione
8 agosto  2001, n. 0299/Pres., come apportate dall'Art. 1, per l'anno
2002  le  domande  di  contributo  possono essere presentate entro il
30 giugno 2002.
                               Art. 3.
Entrata  in  vigore     1. Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, Il presidente: Tondo