(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 25 del 19 giugno 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  l'Art.  6  della  legge  regionale 27 marzo 1996, n. 18, e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'Art.  4  della  legge  regionale  8 aprile 1997, n. 10 e
successive  modificazioni  ed integrazioni ed in particolare il comma
2,  lettera b-quater)  che  prevede  la  possibilita'  per  il  fondo
regionale  per  lo  sviluppo  della montagna di finanziare interventi
speciali  per  la  montagna  di  cui all'Art. 1, comma 4, della legge
31 gennaio  1994, n. 97, da sostenersi con le risorse trasferite alla
Regione dallo Stato ai sensi dell'Art. 2 della legge n. 97/1994;
    Vista  la  legge  regionale  24 aprile 2001, n. 13 che reca nuove
disposizioni per le zone montane in attuazione della legge n. 97/1994
ed  in  particolare  l'Art.  17  che  prevede  che  l'amministrazione
regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un  contributo annuo, nella
misura  di 3 milioni per cinque anni, agli insegnanti che, al fine di
prestare  e  mantenere  servizio  presso  gli istituti scolastici del
luogo, trasferiscono la propria residenza nei comuni montani;
    Preso  atto  che  il  comma  4  del  medesimo Art. 17 della legge
regionale n. 13/2001 prevede che alla definizione dei criteri e delle
modalita'   di   concessione   del  contributo,  con  priorita'  agli
insegnanti che trasferiscono la propria residenza nei comuni compresi
nelle  zone  omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate
dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 3, commi 2 e 3, della legge
regionale  n.  13/2000,  si  provvede  ai  sensi  del  regolamento di
gestione  del  fondo  regionale per lo sviluppo della montagna di cui
all'Art. 4, comma 7, della legge regionale n. 10/1997;
    Ritenuto   necessario,   ai  sensi  dell'Art.  5,  comma  2,  del
regolamento per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della
montagna  approvato con decreto del presidente della giunta regionale
n.  0477/Pres.  del  27 dicembre  2000  e successive modificazioni ed
integrazioni,  adottare  apposito  regolamento  per  la concessione e
l'erogazione  dei  contributi di cui trattasi, giusto quanto disposto
altresi'   con   deliberazione   della   giunta   regionale  n.  1621
dell'11 maggio  2001  di  indirizzo  programmatico  per  l'anno  2001
relativamente  alle  attivita'  del  fondo  regionale per lo sviluppo
della  montagna,  con  specifico  riferimento  all'intervento  di che
trattasi;
    Rilevato   che   l'ammontare   delle   risorse   disponibili  per
l'intervento  in  parola  sono  quelle  stabilite nelle deliberazioni
della  giunta  regionale  n.  1621/2001  e n. 4043/2001 relative alla
programmazione  per  l'anno  2001 del fondo regionale per lo sviluppo
della montagna, ed ammontano a complessivi Euro 154.937,07;
    Rilevato   che   i  benefici  oggetto  del  presente  regolamento
costituiscono  un  primo  intervento  in  attesa della definizione di
indirizzi regionali mirati ad attivare una gamma di strumenti rivolti
a  potenziare l'offerta di servizi a favore degli insegnanti operanti
in  area  montana  ed  a  migliorare le dotazioni e la qualita' degli
istituti scolastici collocati nell'area montana stessa;
    Visto il testo del "regolamento per l'attuazione degli interventi
mirati  all'incentivazione del trasferimento di residenza da parte di
insegnanti  al  fine  di  garantire  continuita' nella prestazione di
servizio presso istituti scolastici situati nei comuni montani di cui
all'Art.  17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13" predisposto
dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e preso atto che
sui  contenuti  di  detto  regolamento  e'  stato  sentito  l'ufficio
scolastico  regionale per il Friuli-Venezia Giulia, articolazione del
Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica;
    Ritenuto  opportuno  avvalersi  per alcune fasi istruttorie degli
organismi  scolastici locali, in relazione alle specifiche competenze
degli stessi;
    Atteso  che  per disciplinare i reciproci rapporti attinenti allo
svolgimento  dei  procedimenti di cui al regolamento di che trattasi,
appare     necessario     stipulare    apposita    convenzione    tra
l'amministrazione  regionale  e  l'ufficio  scolastico  regionale del
Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica;
    Visto,  in  particolare  l'Art. 5 del regolamento che prevede che
per  l'assegnazione  dei  contributi  sia  predisposto apposito bando
adottato  con  decreto  del  Direttore  del  servizio autonomo per lo
sviluppo  della  montagna  riportante  la  definizione  dell'area  di
intervento,   l'ammontare   del  finanziamento,  il  termine  per  la
presentazione  delle  domande,  nonche' gli schemi di domanda e delle
dichiarazioni da utilizzare da parte degli interessati;
    Visto l'Art. 42, dello statuto di autonomia della regione;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1343 del
7 maggio 2002;
Decreta:      E'  approvato  il  "regolamento  per l'attuazione degli
interventi  mirati  all'incentivazione del trasferimento di residenza
da  parte  di  insegnanti  al  fine  di  garantire  continuita' nella
prestazione di servizio presso istituti scolastici situati nei comuni
montani  di  cui all'Art. 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n.
13",  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 17 maggio 2002
                                TONDO