(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'Art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il comma 2, lettera b-quater) che prevede la possibilita' per il fondo regionale per lo sviluppo della montagna di finanziare interventi speciali per la montagna di cui all'Art. 1, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, da sostenersi con le risorse trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell'Art. 2 della legge n. 97/1994; Vista la legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 che reca nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge n. 97/1994 ed in particolare l'Art. 17 che prevede che l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo annuo, nella misura di 3 milioni per cinque anni, agli insegnanti che, al fine di prestare e mantenere servizio presso gli istituti scolastici del luogo, trasferiscono la propria residenza nei comuni montani; Preso atto che il comma 4 del medesimo Art. 17 della legge regionale n. 13/2001 prevede che alla definizione dei criteri e delle modalita' di concessione del contributo, con priorita' agli insegnanti che trasferiscono la propria residenza nei comuni compresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 3, commi 2 e 3, della legge regionale n. 13/2000, si provvede ai sensi del regolamento di gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna di cui all'Art. 4, comma 7, della legge regionale n. 10/1997; Ritenuto necessario, ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del regolamento per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0477/Pres. del 27 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, adottare apposito regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui trattasi, giusto quanto disposto altresi' con deliberazione della giunta regionale n. 1621 dell'11 maggio 2001 di indirizzo programmatico per l'anno 2001 relativamente alle attivita' del fondo regionale per lo sviluppo della montagna, con specifico riferimento all'intervento di che trattasi; Rilevato che l'ammontare delle risorse disponibili per l'intervento in parola sono quelle stabilite nelle deliberazioni della giunta regionale n. 1621/2001 e n. 4043/2001 relative alla programmazione per l'anno 2001 del fondo regionale per lo sviluppo della montagna, ed ammontano a complessivi Euro 154.937,07; Rilevato che i benefici oggetto del presente regolamento costituiscono un primo intervento in attesa della definizione di indirizzi regionali mirati ad attivare una gamma di strumenti rivolti a potenziare l'offerta di servizi a favore degli insegnanti operanti in area montana ed a migliorare le dotazioni e la qualita' degli istituti scolastici collocati nell'area montana stessa; Visto il testo del "regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'incentivazione del trasferimento di residenza da parte di insegnanti al fine di garantire continuita' nella prestazione di servizio presso istituti scolastici situati nei comuni montani di cui all'Art. 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13" predisposto dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e preso atto che sui contenuti di detto regolamento e' stato sentito l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, articolazione del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica; Ritenuto opportuno avvalersi per alcune fasi istruttorie degli organismi scolastici locali, in relazione alle specifiche competenze degli stessi; Atteso che per disciplinare i reciproci rapporti attinenti allo svolgimento dei procedimenti di cui al regolamento di che trattasi, appare necessario stipulare apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica; Visto, in particolare l'Art. 5 del regolamento che prevede che per l'assegnazione dei contributi sia predisposto apposito bando adottato con decreto del Direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna riportante la definizione dell'area di intervento, l'ammontare del finanziamento, il termine per la presentazione delle domande, nonche' gli schemi di domanda e delle dichiarazioni da utilizzare da parte degli interessati; Visto l'Art. 42, dello statuto di autonomia della regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1343 del 7 maggio 2002; Decreta: E' approvato il "regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'incentivazione del trasferimento di residenza da parte di insegnanti al fine di garantire continuita' nella prestazione di servizio presso istituti scolastici situati nei comuni montani di cui all'Art. 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 17 maggio 2002 TONDO