Regolamento     per     l'attuazione    degli    interventi    mirati
all'incentivazione   del  trasferimento  di  residenza  da  parte  di
insegnanti  al  fine  di  garantire  continuita' nella prestazione di
servizio presso istituti scolastici situati nei comuni montani di cui
all'Art. 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione
degli  interventi  regionali  destinati  a  favorire il trasferimento
della  residenza  di  insegnanti  in comuni montani della regione, al
fine   di   garantire,  da  parte  degli  stessi,  continuita'  nella
prestazione  di  servizio  presso  gli istituti scolastici del luogo,
secondo  quanto previsto dall'Art. 17 della legge regionale 24 aprile
2001, n. 13.
                               Art. 2.
                         Area di intervento
    1.  Gli  interventi  di  cui  all'Art.  1  interessano  i  comuni
totalmente  montani  ed  i  comuni parzialmente montani limitatamente
alle porzioni di territorio montano, ricadenti nelle zone omogenee di
svantaggio socio-economico come individuate dalla deliberazione della
giunta   regionale  31 ottobre  2000,  n.  3303,  adottata  ai  sensi
dell'Art.  3,  commi 1, 2 e 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n.
13.
                               Art. 3.
                       entita' del contributo
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  17,  comma  1,  della  legge  regionale
24 aprile  2001, n. 13, la misura del contributo individuale concesso
ammonta  a  Euro  1.549,37 annui, per cinque annualita' consecutive a
decorrere dalla data del decreto di concessione del contributo.
                               Art. 4.
                      Requisiti dei beneficiari
    1. Possono beneficiare del contributo di cui al precedente Art. 3
gli insegnanti di ruolo che rispondano ai seguenti requisiti:
      a) si  impegnino  a trasferire e trasferiscano, successivamente
alla  presentazione  della  domanda  ed entro il termine ultimo di 12
mesi   dal   ricevimento   della  comunicazione  di  concessione  del
contributo,  la  propria residenza e quella dei familiari che vengono
coinvolti  nel  trasferimento,  nell'ambito  del  territorio  montano
individuato  all'Art.  2  del  presente  regolamento, mantenendo tale
residenza per almeno 5 anni;
      b) prestino  servizio  per lo stesso periodo presso un istituto
scolastico,  di  ogni  ordine  e grado, sia pubblico che privato, con
sede  nell'ambito  del  territorio montano individuato all'Art. 2 del
presente regolamento.
    2.  I  benefici  previsti dal presente regolamento possono essere
concessi una sola volta per ciascun beneficiario.
                               Art. 5.
              Presentazione delle domande e istruttoria
    1.  Per  l'assegnazione  dei  contributi  e' predisposto apposito
bando adottato con decreto del direttore del servizio autonomo per lo
sviluppo  della  montagna e pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.  Il  bando  riporta  la  definizione dell'area d'intervento,
l'ammontare  del finanziamento, il termine per la presentazione delle
domande e, in allegato, i modelli della domanda e delle dichiarazioni
da   compilare   da  parte  degli  interessati.  Con  la  domanda  il
richiedente e' tenuto a dichiarare:
      a) i dati relativi alla residenza attuale;
      b) la stato di famiglia, indicando specificatamente i familiari
che  intendono  trasferire  la residenza unitamente al richiedente, e
segnalando  tra  questi  ultimi  espressamente  quelli  a  carico del
richiedente;
      c) il comune montano o parzialmente montano, limitatamente alla
parte   montana   del  territorio,  nel  quale  intende  spostare  la
residenza;
      d) l'anzianita'  di  servizio  prestato di ruolo e non di ruolo
posseduta alla data di pubblicazione del bando;
      e) l'istituzione scolastica con sede nell'ambito del territorio
montano  individuato  all'Art.  2  del  presente  regolamento, in cui
presta o prestera' servizio.
    2.   Le  domande  devono  essere  presentate  presso  gli  uffici
scolastici provinciali entro il termine perentorio fissato dal bando,
utilizzando l'apposito modello predisposto, ai sensi dell'Art. 48 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
dal  servizio  autonomo per lo sviluppo della montagna ed allegato al
bando di cui al comma 1 del presente articolo.
    3.  Le  domande  sono,  ai  sensi  dell'Art.  38  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritte
dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverle ovvero
sottoscritte e presentate, anche tramite servizio postale, unitamente
a  copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del
sottoscrittore  (carta  d'identita' o documento equipollente ai sensi
dell'Art.   35   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000), in corso di validita'.
    4.  Ai  sensi dell'Art. 6, comma 3 della legge regionale 20 marzo
2000,  n. 7, le domande devono pervenire all'ufficio competente entro
il  termine  stabilito.  Qualora  le  domande  siano  inviate a mezzo
raccomandata,  ai  fini del rispetto del termine, fa fede la data del
timbro   postale,   purche'   la  raccomandata  pervenga  all'ufficio
competente  entro  i  quindici  giorni  successivi  alla scadenza del
termine.
    5.  Gli  uffici  scolastici  provinciali  provvedono ad una prima
istruttoria  delle domande presentate, entro 60 giorni dalla scadenza
del  termine fissato per la loro presentazione, operando un controllo
dei  dati  contenuti  nelle  domande  e  relativi  all'anzianita'  di
servizio  ed  all'assunzione  degli  incarichi  presso  gli  istituti
scolastici.
                               Art. 6.
                     Criteri per la graduatoria
    1.  Per  la  formazione  della  graduatoria  si  tiene  conto dei
seguenti elementi:
      a) collocazione dell'istituto scolastico sede di servizio:
        1) zona C con svantaggio alto punti 10,
        2) zona B con svantaggio medio punti 5,
        3) zona A, parte montana, con svantaggio basso punti 1;
      b) comune   nel   quale  il  richiedente  intende  spostare  la
residenza:
        1) zona C con svantaggio alto punti 15,
        2) zona B con svantaggio medio punti 10,
        3) zona A, parte montana, con svantaggio basso punti 5;
      c) collocazione  della  residenza  di provenienza rispetto alla
nuova residenza:
        1) fuori Regione punti 7,
        2) fuori provincia punti 3,
        3) stessa provincia punti 3;
      d) anzianita'  di  servizio, di ruolo e non di ruolo, posseduta
alla data di pubblicazione del bando:
        1) da 0 a 5 anni completi punti 4,
        2) da oltre 5 a 10 anni completi punti 10,
        3) da oltre 10 a 20 anni completi punti 8,
        4) da oltre 20 a 30 anni completi punti 6,
        5) oltre 30 anni punti 4;
      e) numero   di   familiari   che   trasferiscono  la  residenza
unitamente  al  richiedente: 3 punti ogni familiare a carico, l punto
per gli altri familiari.
    2. A parita' di punteggio viene data la preferenza al richiedente
che  si  trasferisce con il maggior numero di familiari. Ad ulteriore
parita'   viene  preferita  la  domanda  presentata  dal  richiedente
con maggiore anzianita' di servizio di ruolo e non di ruolo.
                               Art. 7.
              Concessione ed erogazione dei contributi
    1.  Gli  uffici  scolastici provinciali provvedono alla redazione
dell'elenco  delle  domande  agli stessi pervenute, sulla base di uno
schema  informatizzato  predisposto  dal  servizio  autonomo  per  lo
sviluppo della montagna.
    2.   Gli   elenchi   cosi'  formulati,  corredati  dai  riscontri
effettuati   dagli   uffici   scolastici  provinciali  ai  sensi  del
precedente  Art.  5,  comma  5,  sono  inviate, entro 60 giorni dalla
scadenza  del  termine fissato per la presentazione delle domande, al
servizio  autonomo  per  lo  sviluppo  della  montagna che provvede a
redigere   la   graduatoria   unica   regionale  dei  richiedenti  il
contributo.
    3.  La  graduatoria  unica  di  cui  al  comma 2 e' approvata con
decreto  del  direttore  del  servizio autonomo per lo sviluppo della
montagna ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
    4.  Alla  concessione  dei contributi si provvede con decreto del
Direttore  del  servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, nel
rispetto  dell'ordine  di  graduatoria  e  nei  limiti  delle risorse
finanziarie disponibili.
    5.  Il  contributo viene erogato in cinque quote di Euro 1.549,37
ciascuna,  all'atto  della presentazione di dichiarazione sostitutiva
di  certificazione  presentata  ai sensi dell'Art. 46 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  445 del 28 dicembre 2000, relativa
alla  residenza  del  richiedente,  all'istituto  scolastico  sede di
servizio  ed  alla  composizione  del  nucleo  familiare,  nonche' di
dichiarazione  sostituiva  dell'atto di notorieta' ai sensi dell'Art.
47 del medesimo decreto, sottoscritta dal richiedente e relativa alla
residenza  degli  altri componenti il nucleo familiare, coinvolti nel
trasferimento   di  residenza  oggetto  di  contributo.  Quest'ultima
dichiarazione   potra',   ai  sensi  dell'Art.  38  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  avanti richiamato, essere sottoscritta
dall'interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  a riceverle
ovvero  sottoscritte  e  presentate,  anche tramite servizio postale,
unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di
identita'   del   sottoscrittore   (Carta   d'identita'  o  documento
equipollente  ai  sensi dell'Art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000), in corso di validita'.
    6.  Le  dichiarazioni  di  cui  al comma 5 del presente articolo,
redatte  sulla base dei modelli predisposti dal servizio autonomo per
lo  sviluppo  della  montagna, dovranno essere presentate allo stesso
servizio  una  prima  volta  dopo  che  il richiedente ed i familiari
indicati  nella  domanda  abbiano  trasferito nel termine previsto la
residenza  nell'ambito  del territorio montano individuato all'Art. 2
del presente regolamento.
    7.  La  documentazione  di  cui  al comma 5 del presente articolo
dovra'   essere   altresi'  presentata  nei  5  anni  successivi,  ad
intervalli non inferiori a 12 mesi, per l'erogazione delle successive
quote  dell'intervento  e per l'accertamento del rispetto del vincolo
di mantenere la residenza in localita' montana per almeno 5 anni.
                               Art. 8.
            Perdita dei requisiti e revoca dei contributi
    1. Costituiscono motivi sufficienti alla perdita dei requisiti ed
alla revoca dei contributi concessi:
      a) il  mancato  trasferimento  della  residenza nell'ambito del
territorio  montano  individuato  all'Art. 2 del presente regolamento
entro  12  mesi  dal  ricevimento della comunicazione di ammissione a
contributo;
      b) la  non assunzione di servizio in un istituto scolastico con
sede  nell'ambito  del  territorio montano individuato all'art. 2 del
presente  regolamento,  dovuto  a  causa  imputabile al richiedente e
fatta  eccezione  per  problemi  connessi  ad assenze per maternita',
malattia o infortunio;
      c) la perdita, negli anni successivi dei requisiti di residenza
e  di servizio presso un istituto scolastico con sede nell'ambito del
territorio  montano  individuato all'Art. 2 del presente regolamento,
per motivi imputabili al richiedente;
      d) la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'Art.
7,  commi 5 e 6 del presente regolamento. La revoca sara' in tal caso
disposta  nel  caso in cui il beneficiario non provveda a trasmettere
dette  dichiarazioni  entro  60  giorni dalla richiesta formulata dal
servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.
    2. Non costituisce perdita dei requisiti:
      a) il trasferimento della residenza in comune diverso da quello
indicato   nella  domanda  o  comunque  un  cambio  di  residenza,  a
condizione  che  la  nuova  residenza  sia  ubicata nell'ambito della
medesima  zona  di svantaggio socio economico del territorio montano,
come  individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'Art. 2 del
presente regolamento, rispetto a quella dichiarata in domanda;
      b) la  presa  servizio,  iniziale  o successiva, per motivi non
imputabili  al  beneficiario,  in  un  istituto scolastico diverso da
quello  indicato  in  domanda,  a condizione che lo stesso abbia sede
nell'ambito  della  medesima  zona  di svantaggio socio economico del
territorio  montano,  come  individuata  dalla  D.G.R.  n.  3303/2000
richiamata  all'art.  2  del  presente regolamento, rispetto a quella
dichiarata in domanda.
      c) le interruzioni nel servizio legate a maternita', infortunio
o malattia.
    3.  Qualora  per motivi non imputabili al beneficiario, lo stesso
perda  nel  tempo  il  requisito  dell'assunzione  di  servizio in un
istituto  scolastico  con  sede  nell'ambito  della  medesima zona di
svantaggio  socio  economico del territorio montano, come individuata
dalla   D.G.R.  n.  3303/2000  richiamata  all'Art.  2  del  presente
regolamento,  rispetto  a quella dichiarata in domanda, la revoca del
contributo riguardera' solamente le tranche non ancora erogate.
    4.  Qualora  il  beneficiario, per motivi allo stesso imputabili,
perda  nel tempo il requisito della residenza in uno dei comuni della
medesima  zona  di svantaggio socio economico del territorio montano,
come  individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'Art. 2 del
presente   regolamento,  o  perda  il  requisito  dell'assunzione  di
servizio  in  un  istituto  scolastico  con  sede  nell'ambito  della
medesima  zona  di svantaggio socio economico del territorio montano,
come   individuata   come   individuata  dalla  D.G.R.  n.  3303/2000
richiamata  all'Art.  2  del  presente regolamento, rispetto a quanto
dichiarato in domanda, il contributo e' revocato fin dall'origine.
    5.  La  revoca e' disposta con decreto del direttore del servizio
autonomo  per  lo sviluppo della montagna. Con lo stesso decreto sono
attivate,  se  del  caso,  ai sensi delle vigenti norme regionali, le
procedure  relative  al  recupero  di  quanto erogato fino al momento
della revoca.
                               Art. 9.
                      Monitoraggio e controlli
    1.   Al   fine  di  monitorare  la  situazione  aggiornata  degli
insegnanti   interessati  all'intervento  disciplinato  dal  presente
regolamento,  il  servizio  autonomo  per  lo sviluppo della montagna
tiene  un  elenco  contenente  i  dati riguardanti i richiedenti ed i
beneficiari del contributo.
    2.  Ai  sensi  dell'Art.  71  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  445  del 28 dicembre 2000 il servizio autonomo per lo
sviluppo  della montagna provvedera' ad effettuare, anche a campione,
idonei   controlli  sui  contenuti  delle  dichiarazioni  sostitutive
presentate ai fini del presente regolamento.
    3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo attribuitegli dalla
vigente  legislazione  il  servizio  autonomo  per  lo sviluppo della
montagna  attivera'  forme  di  coordinamento  con i comuni e con gli
uffici scolastici regionale e provinciali del Friuli-Venezia Giulia e
con gli istituti scolastici interessati.
                              Art. 10.
                  Disciplina di prima applicazione
    1.  In fase di prima applicazione, in deroga a quanto previsto in
ordine  ai  requisiti  dei  beneficiari  di  cui all'Art. 4, comma 1,
lettera  a), con il primo bando emesso ai sensi dell'Art. 5, comma 1,
sono  ammessi a presentare domanda di contributo anche gli insegnanti
di  ruolo  che  abbiano  trasferito  la  residenza  in  area  montana
successivamente  all'entrata in vigore della legge 24 aprile 2001, n.
13.  Rimangono ferme tutte le altre previsioni, in particolare quelle
inerenti   i   criteri   di   formazione   della  graduatoria,  salvo
l'adattamento  delle informazioni contenute nello schema di domanda e
nei relativi allegati alla situazione in essere.
                              Art. 11.
                Rapporti con le autorita' scolastiche
    1.   I  rapporti  tra  l'amministrazione  regionale  e  l'ufficio
scolastico  regionale  del  Ministero dell' istruzione, universita' e
ricerca   scientifica   conseguenti   alle  previsioni  del  presente
regolamento formeranno oggetto di apposita convenzione.
                              Art. 12.
                Norme di rinvio ed entrata in vigore
    1.  Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio
alle  norme  contenute  nella  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7 e
successive  modificazioni ed integrazioni, concernente il testo unico
delle  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo e diritto
d'accesso.
    2.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, Il presidente: Tondo