Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'incentivazione del trasferimento di residenza da parte di insegnanti al fine di garantire continuita' nella prestazione di servizio presso istituti scolastici situati nei comuni montani di cui all'Art. 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione degli interventi regionali destinati a favorire il trasferimento della residenza di insegnanti in comuni montani della regione, al fine di garantire, da parte degli stessi, continuita' nella prestazione di servizio presso gli istituti scolastici del luogo, secondo quanto previsto dall'Art. 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13. Art. 2. Area di intervento 1. Gli interventi di cui all'Art. 1 interessano i comuni totalmente montani ed i comuni parzialmente montani limitatamente alle porzioni di territorio montano, ricadenti nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico come individuate dalla deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, adottata ai sensi dell'Art. 3, commi 1, 2 e 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13. Art. 3. entita' del contributo 1. Ai sensi dell'Art. 17, comma 1, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13, la misura del contributo individuale concesso ammonta a Euro 1.549,37 annui, per cinque annualita' consecutive a decorrere dalla data del decreto di concessione del contributo. Art. 4. Requisiti dei beneficiari 1. Possono beneficiare del contributo di cui al precedente Art. 3 gli insegnanti di ruolo che rispondano ai seguenti requisiti: a) si impegnino a trasferire e trasferiscano, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine ultimo di 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, la propria residenza e quella dei familiari che vengono coinvolti nel trasferimento, nell'ambito del territorio montano individuato all'Art. 2 del presente regolamento, mantenendo tale residenza per almeno 5 anni; b) prestino servizio per lo stesso periodo presso un istituto scolastico, di ogni ordine e grado, sia pubblico che privato, con sede nell'ambito del territorio montano individuato all'Art. 2 del presente regolamento. 2. I benefici previsti dal presente regolamento possono essere concessi una sola volta per ciascun beneficiario. Art. 5. Presentazione delle domande e istruttoria 1. Per l'assegnazione dei contributi e' predisposto apposito bando adottato con decreto del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il bando riporta la definizione dell'area d'intervento, l'ammontare del finanziamento, il termine per la presentazione delle domande e, in allegato, i modelli della domanda e delle dichiarazioni da compilare da parte degli interessati. Con la domanda il richiedente e' tenuto a dichiarare: a) i dati relativi alla residenza attuale; b) la stato di famiglia, indicando specificatamente i familiari che intendono trasferire la residenza unitamente al richiedente, e segnalando tra questi ultimi espressamente quelli a carico del richiedente; c) il comune montano o parzialmente montano, limitatamente alla parte montana del territorio, nel quale intende spostare la residenza; d) l'anzianita' di servizio prestato di ruolo e non di ruolo posseduta alla data di pubblicazione del bando; e) l'istituzione scolastica con sede nell'ambito del territorio montano individuato all'Art. 2 del presente regolamento, in cui presta o prestera' servizio. 2. Le domande devono essere presentate presso gli uffici scolastici provinciali entro il termine perentorio fissato dal bando, utilizzando l'apposito modello predisposto, ai sensi dell'Art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ed allegato al bando di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le domande sono, ai sensi dell'Art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritte dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverle ovvero sottoscritte e presentate, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore (carta d'identita' o documento equipollente ai sensi dell'Art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), in corso di validita'. 4. Ai sensi dell'Art. 6, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purche' la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. 5. Gli uffici scolastici provinciali provvedono ad una prima istruttoria delle domande presentate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, operando un controllo dei dati contenuti nelle domande e relativi all'anzianita' di servizio ed all'assunzione degli incarichi presso gli istituti scolastici. Art. 6. Criteri per la graduatoria 1. Per la formazione della graduatoria si tiene conto dei seguenti elementi: a) collocazione dell'istituto scolastico sede di servizio: 1) zona C con svantaggio alto punti 10, 2) zona B con svantaggio medio punti 5, 3) zona A, parte montana, con svantaggio basso punti 1; b) comune nel quale il richiedente intende spostare la residenza: 1) zona C con svantaggio alto punti 15, 2) zona B con svantaggio medio punti 10, 3) zona A, parte montana, con svantaggio basso punti 5; c) collocazione della residenza di provenienza rispetto alla nuova residenza: 1) fuori Regione punti 7, 2) fuori provincia punti 3, 3) stessa provincia punti 3; d) anzianita' di servizio, di ruolo e non di ruolo, posseduta alla data di pubblicazione del bando: 1) da 0 a 5 anni completi punti 4, 2) da oltre 5 a 10 anni completi punti 10, 3) da oltre 10 a 20 anni completi punti 8, 4) da oltre 20 a 30 anni completi punti 6, 5) oltre 30 anni punti 4; e) numero di familiari che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente: 3 punti ogni familiare a carico, l punto per gli altri familiari. 2. A parita' di punteggio viene data la preferenza al richiedente che si trasferisce con il maggior numero di familiari. Ad ulteriore parita' viene preferita la domanda presentata dal richiedente con maggiore anzianita' di servizio di ruolo e non di ruolo. Art. 7. Concessione ed erogazione dei contributi 1. Gli uffici scolastici provinciali provvedono alla redazione dell'elenco delle domande agli stessi pervenute, sulla base di uno schema informatizzato predisposto dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. 2. Gli elenchi cosi' formulati, corredati dai riscontri effettuati dagli uffici scolastici provinciali ai sensi del precedente Art. 5, comma 5, sono inviate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna che provvede a redigere la graduatoria unica regionale dei richiedenti il contributo. 3. La graduatoria unica di cui al comma 2 e' approvata con decreto del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Alla concessione dei contributi si provvede con decreto del Direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 5. Il contributo viene erogato in cinque quote di Euro 1.549,37 ciascuna, all'atto della presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, relativa alla residenza del richiedente, all'istituto scolastico sede di servizio ed alla composizione del nucleo familiare, nonche' di dichiarazione sostituiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'Art. 47 del medesimo decreto, sottoscritta dal richiedente e relativa alla residenza degli altri componenti il nucleo familiare, coinvolti nel trasferimento di residenza oggetto di contributo. Quest'ultima dichiarazione potra', ai sensi dell'Art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica avanti richiamato, essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverle ovvero sottoscritte e presentate, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore (Carta d'identita' o documento equipollente ai sensi dell'Art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), in corso di validita'. 6. Le dichiarazioni di cui al comma 5 del presente articolo, redatte sulla base dei modelli predisposti dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, dovranno essere presentate allo stesso servizio una prima volta dopo che il richiedente ed i familiari indicati nella domanda abbiano trasferito nel termine previsto la residenza nell'ambito del territorio montano individuato all'Art. 2 del presente regolamento. 7. La documentazione di cui al comma 5 del presente articolo dovra' essere altresi' presentata nei 5 anni successivi, ad intervalli non inferiori a 12 mesi, per l'erogazione delle successive quote dell'intervento e per l'accertamento del rispetto del vincolo di mantenere la residenza in localita' montana per almeno 5 anni. Art. 8. Perdita dei requisiti e revoca dei contributi 1. Costituiscono motivi sufficienti alla perdita dei requisiti ed alla revoca dei contributi concessi: a) il mancato trasferimento della residenza nell'ambito del territorio montano individuato all'Art. 2 del presente regolamento entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo; b) la non assunzione di servizio in un istituto scolastico con sede nell'ambito del territorio montano individuato all'art. 2 del presente regolamento, dovuto a causa imputabile al richiedente e fatta eccezione per problemi connessi ad assenze per maternita', malattia o infortunio; c) la perdita, negli anni successivi dei requisiti di residenza e di servizio presso un istituto scolastico con sede nell'ambito del territorio montano individuato all'Art. 2 del presente regolamento, per motivi imputabili al richiedente; d) la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'Art. 7, commi 5 e 6 del presente regolamento. La revoca sara' in tal caso disposta nel caso in cui il beneficiario non provveda a trasmettere dette dichiarazioni entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. 2. Non costituisce perdita dei requisiti: a) il trasferimento della residenza in comune diverso da quello indicato nella domanda o comunque un cambio di residenza, a condizione che la nuova residenza sia ubicata nell'ambito della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'Art. 2 del presente regolamento, rispetto a quella dichiarata in domanda; b) la presa servizio, iniziale o successiva, per motivi non imputabili al beneficiario, in un istituto scolastico diverso da quello indicato in domanda, a condizione che lo stesso abbia sede nell'ambito della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'art. 2 del presente regolamento, rispetto a quella dichiarata in domanda. c) le interruzioni nel servizio legate a maternita', infortunio o malattia. 3. Qualora per motivi non imputabili al beneficiario, lo stesso perda nel tempo il requisito dell'assunzione di servizio in un istituto scolastico con sede nell'ambito della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'Art. 2 del presente regolamento, rispetto a quella dichiarata in domanda, la revoca del contributo riguardera' solamente le tranche non ancora erogate. 4. Qualora il beneficiario, per motivi allo stesso imputabili, perda nel tempo il requisito della residenza in uno dei comuni della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'Art. 2 del presente regolamento, o perda il requisito dell'assunzione di servizio in un istituto scolastico con sede nell'ambito della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'Art. 2 del presente regolamento, rispetto a quanto dichiarato in domanda, il contributo e' revocato fin dall'origine. 5. La revoca e' disposta con decreto del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. Con lo stesso decreto sono attivate, se del caso, ai sensi delle vigenti norme regionali, le procedure relative al recupero di quanto erogato fino al momento della revoca. Art. 9. Monitoraggio e controlli 1. Al fine di monitorare la situazione aggiornata degli insegnanti interessati all'intervento disciplinato dal presente regolamento, il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna tiene un elenco contenente i dati riguardanti i richiedenti ed i beneficiari del contributo. 2. Ai sensi dell'Art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvedera' ad effettuare, anche a campione, idonei controlli sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini del presente regolamento. 3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo attribuitegli dalla vigente legislazione il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna attivera' forme di coordinamento con i comuni e con gli uffici scolastici regionale e provinciali del Friuli-Venezia Giulia e con gli istituti scolastici interessati. Art. 10. Disciplina di prima applicazione 1. In fase di prima applicazione, in deroga a quanto previsto in ordine ai requisiti dei beneficiari di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a), con il primo bando emesso ai sensi dell'Art. 5, comma 1, sono ammessi a presentare domanda di contributo anche gli insegnanti di ruolo che abbiano trasferito la residenza in area montana successivamente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 2001, n. 13. Rimangono ferme tutte le altre previsioni, in particolare quelle inerenti i criteri di formazione della graduatoria, salvo l'adattamento delle informazioni contenute nello schema di domanda e nei relativi allegati alla situazione in essere. Art. 11. Rapporti con le autorita' scolastiche 1. I rapporti tra l'amministrazione regionale e l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell' istruzione, universita' e ricerca scientifica conseguenti alle previsioni del presente regolamento formeranno oggetto di apposita convenzione. Art. 12. Norme di rinvio ed entrata in vigore 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il presidente: Tondo