Art. 2. Misura e durata dell'assegno di cura e assistenza 1. L'assegno di cura e assistenza e' un contributo non superiore al 60% e non inferiore al 20% del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta per anziani non autosufficienti, determinato annualmente con deliberazione della giunta regionale. 2. Entro i limiti di cui al comma 1, il contributo viene graduato secondo le indicazioni riportate all'allegata tabella 1. 3. Il contributo ha carattere di temporaneita' e puo' essere revocato a seguito del mutamento delle condizioni che ne avevano comportato la concessione.