Art. 2.
          Misura e durata dell'assegno di cura e assistenza
    1.  L'assegno di cura e assistenza e' un contributo non superiore
al  60%  e  non  inferiore  al  20%  del costo medio regionale per il
trattamento  di  tipo  assistenziale  alberghiero  di  un  ospite  di
struttura  residenziale  protetta  per  anziani  non autosufficienti,
determinato annualmente con deliberazione della giunta regionale.
    2. Entro i limiti di cui al comma 1, il contributo viene graduato
secondo le indicazioni riportate all'allegata tabella 1.
    3.  Il  contributo  ha  carattere  di temporaneita' e puo' essere
revocato  a  seguito  del  mutamento  delle condizioni che ne avevano
comportato la concessione.