Art. 4.
            Beneficiari dell'assegno di cura e assistenza
    1.  I  beneficiari  dell'assegno di cura e assistenza sono coloro
che  si fanno carico dell'accudimento dei soggetti di cui all'Art. 3.
Tale   accudimento   e'   da  intendersi  anche  come  assunzione  di
responsabilita'    nell'attuazione    del   programma   assistenziale
personalizzato  elaborato dall'UVD, ancorche' svolto con l'apporto di
terzi.
    2.  L'individuazione  del  beneficiario  non puo' prescindere dal
coinvolgimento  e dal consenso dell'assistito, fatte salve situazioni
impedenti di volta in volta valutate dall'UVD.
    3.  Possono  essere beneficiari i familiari e gli affini entro il
quarto  grado della persona da assistere, con quest'ultima conviventi
o   non  conviventi,  nonche'  le  persone  che  gia'  convivono  con
l'assistito pur senza vincoli di parentela.
    4.  Possono  essere inoltre beneficiarie le persone estranee che,
in  assenza  del  nucleo familiare dell'assistito o in presenza di un
nucleo  familiare  incapace  di  garantire  l'assistenza  necessaria,
vengono scelte quali accudienti direttamente dall'assistito, dai suoi
parenti  entro  il quarto grado o, in mancanza di questi, dal sindaco
del  comune  di  residenza,  su proposta dei servizi sociali. In tali
casi,  la  formale  individuazione  dell'accudiente  viene effettuata
secondo modalita' autonomamente adottate a livello locale.
    5.  In  caso  di  non  convivenza,  il beneficiario deve di norma
risiedere  nel medesimo comune in cui risiede l'assistito; nei comuni
capoluogo  di  provincia e, in via eccezionale, nel caso di residenza
in  comune  diverso  da  quello  dell'assistito, il beneficiario deve
risiedere  ad  una  distanza  dalla  dimora  di  quest'ultimo che sia
oggettivamente compatibile, a insindacabile giudizio dell'UVD, con lo
svolgimento dell'impegno di cui all'Art. 6, commi 3 e 5.