Art. 4. Beneficiari dell'assegno di cura e assistenza 1. I beneficiari dell'assegno di cura e assistenza sono coloro che si fanno carico dell'accudimento dei soggetti di cui all'Art. 3. Tale accudimento e' da intendersi anche come assunzione di responsabilita' nell'attuazione del programma assistenziale personalizzato elaborato dall'UVD, ancorche' svolto con l'apporto di terzi. 2. L'individuazione del beneficiario non puo' prescindere dal coinvolgimento e dal consenso dell'assistito, fatte salve situazioni impedenti di volta in volta valutate dall'UVD. 3. Possono essere beneficiari i familiari e gli affini entro il quarto grado della persona da assistere, con quest'ultima conviventi o non conviventi, nonche' le persone che gia' convivono con l'assistito pur senza vincoli di parentela. 4. Possono essere inoltre beneficiarie le persone estranee che, in assenza del nucleo familiare dell'assistito o in presenza di un nucleo familiare incapace di garantire l'assistenza necessaria, vengono scelte quali accudienti direttamente dall'assistito, dai suoi parenti entro il quarto grado o, in mancanza di questi, dal sindaco del comune di residenza, su proposta dei servizi sociali. In tali casi, la formale individuazione dell'accudiente viene effettuata secondo modalita' autonomamente adottate a livello locale. 5. In caso di non convivenza, il beneficiario deve di norma risiedere nel medesimo comune in cui risiede l'assistito; nei comuni capoluogo di provincia e, in via eccezionale, nel caso di residenza in comune diverso da quello dell'assistito, il beneficiario deve risiedere ad una distanza dalla dimora di quest'ultimo che sia oggettivamente compatibile, a insindacabile giudizio dell'UVD, con lo svolgimento dell'impegno di cui all'Art. 6, commi 3 e 5.