Art. 5. Compiti dell'assemblea dei sindaci di distretto e dell'ente gestore 1. L'assemblea dei sindaci di distretto, all'interno della quota assegnata del Fondo sociale regionale, definisce il budget finanziario disponibile per le finalita' di cui all'Art. 32, e gli indirizzi generali per un utilizzo dell'intervento corretto e compatibile con le necessita' socio-assistenziali del proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni legislative. Tali indirizzi avranno cura di definire con particolare riguardo le priorita' di intervento, tenendo conto della casistica maggiormente rappresentata sul territorio di pertinenza e della necessita' di valorizzare, tra gli altri, i casi di dimissione protetta dall'ospedale, quelli per i quali sia gia' stata presentata richiesta di ricovero in struttura protetta per non autosufficienti, i casi complessi assistiti a domicilio con patologie gravemente invalidanti e cronico-degenerative. Per la definizione di tale atto di indirizzo l'assemblea dei sindaci si avvale dell'analisi della domanda/bisogno del territorio e delle proposte tecniche elaborate congiuntamente dal distretto e dal servizio sociale dei comuni, del parere e delle proposte delle parti sociali e/o di altri soggetti pubblici o privati che operino in campo assistenziale, fortemente rappresentativi della realta' locale. L'assemblea dei sindaci adotta tutti gli strumenti necessari per una corretta informazione ai cittadini sugli indirizzi individuati per l'erogazione dell'assegno di cura. 2. L'ente gestore, sulla base di quanto previsto al comma 1: a) comunica all'UVD, quale strumento tecnico del distretto e del servizio sociale dei comuni, gli indirizzi generali e le priorita' stabilite come previsto al precedente comma 1; b) comunica ed aggiorna costantemente l'UVD competente per territorio sulla capienza del budget finanziario disponibile; c) delibera la formale concessione del contributo, sulla base delle indicazioni fornite dall'UVD secondo quanto stabilito al successivo Art. 6; la concessione e' in ogni caso subordinata al non superamento dei limiti di reddito stabiliti dalla giunta regionale e alla sottoscrizione da parte del beneficiario dell'impegno di dare applicazione alla parte spettante del programma assistenziale, con esplicitazione della modalita' di attuazione; d) eroga il contributo, avuto riguardo alla necessita' di rispondere in maniera tempestiva ai bisogni degli interessati, secondo scadenze stabilite negli atti di indirizzo dell'assemblea dei sindaci che di norma non superino il semestre; e) sospende l'erogazione per i periodi di ricovero temporaneo della persona presso strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, superiori a 20 giorni continuativi.