Art. 5.
 Compiti dell'assemblea dei sindaci di distretto e dell'ente gestore
    1.  L'assemblea dei sindaci di distretto, all'interno della quota
assegnata   del   Fondo   sociale   regionale,  definisce  il  budget
finanziario  disponibile  per  le finalita' di cui all'Art. 32, e gli
indirizzi   generali  per  un  utilizzo  dell'intervento  corretto  e
compatibile   con   le  necessita'  socio-assistenziali  del  proprio
territorio,   nel   rispetto  delle  disposizioni  legislative.  Tali
indirizzi  avranno  cura  di  definire  con  particolare  riguardo le
priorita'  di  intervento, tenendo conto della casistica maggiormente
rappresentata  sul  territorio  di  pertinenza  e della necessita' di
valorizzare,   tra   gli   altri,   i  casi  di  dimissione  protetta
dall'ospedale, quelli per i quali sia gia' stata presentata richiesta
di  ricovero  in  struttura  protetta per non autosufficienti, i casi
complessi  assistiti a domicilio con patologie gravemente invalidanti
e  cronico-degenerative. Per la definizione di tale atto di indirizzo
l'assemblea  dei sindaci si avvale dell'analisi della domanda/bisogno
del territorio e delle proposte tecniche elaborate congiuntamente dal
distretto  e  dal  servizio  sociale  dei  comuni, del parere e delle
proposte delle parti sociali e/o di altri soggetti pubblici o privati
che  operino in campo assistenziale, fortemente rappresentativi della
realta'  locale.  L'assemblea  dei sindaci adotta tutti gli strumenti
necessari  per una corretta informazione ai cittadini sugli indirizzi
individuati per l'erogazione dell'assegno di cura.
    2. L'ente gestore, sulla base di quanto previsto al comma 1:
      a) comunica  all'UVD,  quale  strumento tecnico del distretto e
del  servizio  sociale  dei  comuni,  gli  indirizzi  generali  e  le
priorita' stabilite come previsto al precedente comma 1;
      b) comunica  ed  aggiorna  costantemente  l'UVD  competente per
territorio sulla capienza del budget finanziario disponibile;
      c) delibera  la  formale concessione del contributo, sulla base
delle  indicazioni  fornite  dall'UVD  secondo  quanto  stabilito  al
successivo  Art. 6; la concessione e' in ogni caso subordinata al non
superamento  dei limiti di reddito stabiliti dalla giunta regionale e
alla  sottoscrizione  da  parte del beneficiario dell'impegno di dare
applicazione  alla  parte  spettante del programma assistenziale, con
esplicitazione della modalita' di attuazione;
      d) eroga  il  contributo,  avuto  riguardo  alla  necessita' di
rispondere  in  maniera  tempestiva  ai  bisogni  degli  interessati,
secondo scadenze stabilite negli atti di indirizzo dell'assemblea dei
sindaci che di norma non superino il semestre;
      e) sospende  l'erogazione  per i periodi di ricovero temporaneo
della   persona   presso   strutture  sanitarie,  socio-sanitarie  ed
assistenziali, superiori a 20 giorni continuativi.