Art. 6. Compiti dell'UVD Modalita' di concessione del beneficio 1. Ai sensi di quanto previsto all'Art. 1, comma 2, l'assegno e' concesso solo in presenza di una specifica indicazione dell'UVD sulla necessita' di farvi ricorso, alternativamente o congiuntamente ad altre forme di assistenza domiciliare, pena il rischio di istituzionalizzazione. 2. Il servizio sociale dei comuni o il distretto, anche su segnalazione di altri servizi socio-sanitari o di altri soggetti coinvolti nell'attivita' assistenziale, sottopongono le richieste relative ai singoli casi all'esame dell'UVD, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Art. 25 della legge regionale n. 10/1998 e degli indirizzi e delle priorita' stabilite dall'assemblea dei sindaci, secondo quanto previsto dal comma 1, Art. 5 del presente Regolamento. 3. L'UVD ha il compito di elaborare il piano assistenziale personalizzato di cui all'Art. 25 della legge regionale n. 10/1998, identificando, attraverso una scala di valutazione multidimensionale, il programma assistenziale, le risorse necessarie, e la quota di programma realizzabile direttamente dai servizi pubblici, quella a carico dei soggetti beneficiari/accudienti di cui all'Art. 4, comma 1, e l'apporto delle risorse del volontariato e del privato eventualmente presenti sul territorio. L'UVD inoltre valuta l'appropriatezza del presente beneficio economico a fronte del rischio di istituzionalizzazione, determinando la quota di programma a carico del beneficiario. 4. L'UVD, il servizio sociale dei comuni e il distretto forniscono ai destinatari ed ai beneficiari tutte le istruzioni e l'aiuto necessario per la corretta attuazione del programma assistenziale. 5. L'UVD fornisce le indicazioni all'ente gestore competente per territorio nel termine di trenta giorni previsto dall'Art. 25 della legge regionale n. 10/1998. 6. In caso di positiva indicazione ai sensi del comma 2 da parte dell'UVD e qualora vi sia capienza del budget disponibile, l'ente gestore, per il tramite del Servizio sociale del comune di residenza, provvede ad integrare la richiesta con apposita dichiarazione del soggetto di cui all'Art. 4 contenente: a) i dati anagrafici del richiedente e della persona da assistere con la composizione del nucleo familiare di appartenenza; b) l'impegno a comunicare ogni variazione dei requisiti che danno titolo al percepimento del presente contributo economico, entro un termine di dieci giorni dal verificarsi delle variazioni, pena la revoca del beneficio; c) l'adesione e l'accettazione del programma personalizzato; d) l'impegno di dare applicazione per la parte di propria competenza al programma personalizzato. 7. Ai fini di provvedere alla graduazione del contributo, l'UVD valuta il carico assistenziale spettante al beneficiario responsabile del programma, pervenendo, indipendentemente dalla scala di valutazione multidimensionale adottata, ad un giudizio di sintesi espresso con il termine di impegno di "elevata intensita'", "di media intensita'" o "di bassa intensita'".