Art. 6.
       Compiti dell'UVD Modalita' di concessione del beneficio
    1.  Ai sensi di quanto previsto all'Art. 1, comma 2, l'assegno e'
concesso solo in presenza di una specifica indicazione dell'UVD sulla
necessita'  di  farvi  ricorso,  alternativamente o congiuntamente ad
altre   forme   di   assistenza   domiciliare,  pena  il  rischio  di
istituzionalizzazione.
    2.  Il  servizio  sociale  dei  comuni  o  il distretto, anche su
segnalazione  di  altri  servizi  socio-sanitari  o di altri soggetti
coinvolti  nell'attivita'  assistenziale,  sottopongono  le richieste
relative  ai singoli casi all'esame dell'UVD, nel rispetto dei limiti
stabiliti  dall'Art.  25  della  legge  regionale  n. 10/1998 e degli
indirizzi  e  delle  priorita'  stabilite dall'assemblea dei sindaci,
secondo quanto previsto dal comma 1, Art. 5 del presente Regolamento.
    3.  L'UVD  ha  il  compito  di  elaborare  il piano assistenziale
personalizzato  di  cui all'Art. 25 della legge regionale n. 10/1998,
identificando, attraverso una scala di valutazione multidimensionale,
il  programma  assistenziale,  le  risorse  necessarie, e la quota di
programma  realizzabile  direttamente  dai servizi pubblici, quella a
carico  dei  soggetti beneficiari/accudienti di cui all'Art. 4, comma
1,   e  l'apporto  delle  risorse  del  volontariato  e  del  privato
eventualmente   presenti   sul   territorio.   L'UVD  inoltre  valuta
l'appropriatezza  del  presente  beneficio  economico  a  fronte  del
rischio  di istituzionalizzazione, determinando la quota di programma
a carico del beneficiario.
    4.   L'UVD,  il  servizio  sociale  dei  comuni  e  il  distretto
forniscono  ai  destinatari  ed  ai beneficiari tutte le istruzioni e
l'aiuto   necessario   per   la  corretta  attuazione  del  programma
assistenziale.
    5.  L'UVD fornisce le indicazioni all'ente gestore competente per
territorio  nel  termine di trenta giorni previsto dall'Art. 25 della
legge regionale n. 10/1998.
    6.  In caso di positiva indicazione ai sensi del comma 2 da parte
dell'UVD  e  qualora  vi  sia capienza del budget disponibile, l'ente
gestore, per il tramite del Servizio sociale del comune di residenza,
provvede  ad  integrare  la  richiesta con apposita dichiarazione del
soggetto di cui all'Art. 4 contenente:
      a) i  dati  anagrafici  del  richiedente  e  della  persona  da
assistere con la composizione del nucleo familiare di appartenenza;
      b) l'impegno  a  comunicare  ogni  variazione dei requisiti che
danno titolo al percepimento del presente contributo economico, entro
un  termine di dieci giorni dal verificarsi delle variazioni, pena la
revoca del beneficio;
      c) l'adesione e l'accettazione del programma personalizzato;
      d) l'impegno  di  dare  applicazione  per  la  parte di propria
competenza al programma personalizzato.
    7.  Ai  fini di provvedere alla graduazione del contributo, l'UVD
valuta il carico assistenziale spettante al beneficiario responsabile
del   programma,   pervenendo,   indipendentemente   dalla  scala  di
valutazione  multidimensionale  adottata,  ad  un giudizio di sintesi
espresso con il termine di impegno di "elevata intensita'", "di media
intensita'" o "di bassa intensita'".