Art. 7.
Valutazione della condizione economica
e quantificazione del contributo
    1.  La  valutazione  della  condizione economica viene effettuata
dall'ente  gestore  competente  per  il  territorio  di residenza del
destinatario,  per  il  tramite  degli  uffici  dei  servizi  sociali
periferici,  sulla base dei dati forniti mediante autocertificazione,
determinando  l'indicatore  della  situazione  economica  equivalente
(ISEE), con le modalita' ed i criteri di calcolo previsti dal decreto
legislativo  31 marzo  1998, n. 109, come modificato ed integrato dal
decreto   legislativo   3 maggio   2000,   n.  130,  fatte  salve  le
precisazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.
    2.  Il  nucleo familiare da prendere a riferimento per il calcolo
dell'ISEE e' quello del beneficiario del contributo economico.
    3. In caso di appartenenza dell'assistito al nucleo familiare del
beneficiario   (casi  di  convivenza),  il  calcolo  dell'ISEE  viene
effettuato  operando  l'estrazione  dei  dati dell'assistito, che non
sara'  quindi considerato in sede di applicazione del coefficiente di
equivalenza  (come  previsto  dall'Art.  3 del decreto legislativo n.
109/1998   come  modificato  ed  integrato  dal  decreto  legislativo
3 maggio 2000, n. 130).
    4.  Nei  casi previsti dall'Art. 4 comma 4, si calcola l'ISEE del
solo assistito.
    5.  La  quantificazione  del  contributo,  per le fattispecie con
giudizio  di  elevata  intensita' e di media intensita', nel rispetto
dei   limiti   fissati  dalla  legge,  viene  effettuata  sulla  base
dell'allegata  tabella  da parte dell'ente gestore, secondo criteri e
modalita'  di  erogazione  stabiliti dall'assemblea dei sindaci, dopo
aver  acquisito  i dati per la valutazione della situazione economica
come stabilito dal presente articolo.