Art. 7. Valutazione della condizione economica e quantificazione del contributo 1. La valutazione della condizione economica viene effettuata dall'ente gestore competente per il territorio di residenza del destinatario, per il tramite degli uffici dei servizi sociali periferici, sulla base dei dati forniti mediante autocertificazione, determinando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con le modalita' ed i criteri di calcolo previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, fatte salve le precisazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. 2. Il nucleo familiare da prendere a riferimento per il calcolo dell'ISEE e' quello del beneficiario del contributo economico. 3. In caso di appartenenza dell'assistito al nucleo familiare del beneficiario (casi di convivenza), il calcolo dell'ISEE viene effettuato operando l'estrazione dei dati dell'assistito, che non sara' quindi considerato in sede di applicazione del coefficiente di equivalenza (come previsto dall'Art. 3 del decreto legislativo n. 109/1998 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130). 4. Nei casi previsti dall'Art. 4 comma 4, si calcola l'ISEE del solo assistito. 5. La quantificazione del contributo, per le fattispecie con giudizio di elevata intensita' e di media intensita', nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, viene effettuata sulla base dell'allegata tabella da parte dell'ente gestore, secondo criteri e modalita' di erogazione stabiliti dall'assemblea dei sindaci, dopo aver acquisito i dati per la valutazione della situazione economica come stabilito dal presente articolo.