Art. 2. Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo, il titolare o l'institore, ovvero il legale rappresentante o l'institore in caso di persone giuridiche, presenta apposita domanda alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario. 2. La domanda, debitamente sottoscritta, contiene l'indicazione del nome, cognome, indirizzo del richiedente e del direttore tecnico nel caso di cui all'art. 45, comma 2 della legge regionale n. 2/2002, la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo ed il tipo di attivita' che si intende svolgere tra quelle indicate nell'art. 39, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 2/2002. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilita': a) di godere dei diritti civili e politici; b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati; c) di aver ottemperato all'obbligo di cui all'art. 12 del regio decreto n. 773/1931; d) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, ne' sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione; e) il possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 2, lettere a) e d), della legge regionale n. 2/2002. 3. Alla domanda e' allegata: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, in caso di persone giuridiche; b) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in ordine alla presentazione della domanda e alla gestione, in caso di presentazione della domanda da parte del legale rappresentante o dell'institore; c) pianta planimetrica dei locali dell'agenzia. 4. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, puo' verificare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti indicati nella domanda di autorizzazione.