Art. 2.
            Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione
    all'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo
    1.   Ai   fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  di  agenzia  di  viaggio  e  turismo,  il  titolare o
l'institore, ovvero il legale rappresentante o l'institore in caso di
persone   giuridiche,   presenta   apposita  domanda  alla  direzione
regionale del commercio, del turismo e del terziario.
    2.  La  domanda, debitamente sottoscritta, contiene l'indicazione
del  nome, cognome, indirizzo del richiedente e del direttore tecnico
nel caso di cui all'art. 45, comma 2 della legge regionale n. 2/2002,
la  denominazione  dell'agenzia  di  viaggio  e turismo ed il tipo di
attivita'  che  si intende svolgere tra quelle indicate nell'art. 39,
comma  1,  lettere a), b) e c) della legge regionale n. 2/2002. Nella
domanda   il   richiedente   deve   dichiarare   sotto   la   propria
responsabilita':
      a) di godere dei diritti civili e politici;
      b) di  non  trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 11 del
regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, e di non aver procedimenti
pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;
      c) di aver ottemperato all'obbligo di cui all'art. 12 del regio
decreto n. 773/1931;
      d) di  non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata
in giudicato, ne' sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la
riabilitazione;
      e) il  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art. 40, comma 2,
lettere a) e d), della legge regionale n. 2/2002.
    3. Alla domanda e' allegata:
      a) copia  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto, in caso di
persone giuridiche;
      b) una  dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei
poteri di rappresentanza in ordine alla presentazione della domanda e
alla  gestione,  in  caso di presentazione della domanda da parte del
legale rappresentante o dell'institore;
      c) pianta planimetrica dei locali dell'agenzia.
    4.  La  direzione  regionale  del  commercio,  del  turismo e del
terziario,  puo'  verificare  in qualsiasi momento la persistenza dei
requisiti indicati nella domanda di autorizzazione.