Art. 3.
       Apertura di filiali di un'agenzia di viaggio e turismo
    1.  Per  le finalita' di cui all'art. 41 della legge regionale n.
2/2002,  il titolare o l'institore, ovvero il legale rappresentante o
l'institore  in  caso  di  persone giuridiche, e' tenuto a comunicare
alla  direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario,
l'apertura  e  l'esercizio di una filiale di una agenzia di viaggio e
turismo autorizzata.
    2.    Nella    comunicazione    sono    indicati    gli   estremi
dell'autorizzazione   all'apertura   e   all'esercizio   della   sede
principale  dell'agenzia di viaggio e turismo e l'amministrazione che
l'ha rilasciata.
    3.  Alla  comunicazione  e'  allegata una pianta planimetrica dei
locali  della filiale da cui risulti il rispetto dei requisiti di cui
all'art. 40, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 2/2002.