Art. 3. Apertura di filiali di un'agenzia di viaggio e turismo 1. Per le finalita' di cui all'art. 41 della legge regionale n. 2/2002, il titolare o l'institore, ovvero il legale rappresentante o l'institore in caso di persone giuridiche, e' tenuto a comunicare alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l'apertura e l'esercizio di una filiale di una agenzia di viaggio e turismo autorizzata. 2. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della sede principale dell'agenzia di viaggio e turismo e l'amministrazione che l'ha rilasciata. 3. Alla comunicazione e' allegata una pianta planimetrica dei locali della filiale da cui risulti il rispetto dei requisiti di cui all'art. 40, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 2/2002.