Art. 4. Variazioni del contenuto dell'autorizzazione 1. In caso di variazione di taluno degli elementi di cui all'art. 2, compreso il caso di trasferimento della titolarita' dell'agenzia di viaggio e turismo di cui all'art. 40, comma 5 della legge regionale n. 2/2002, il titolare dell'autorizzazione al momento della variazione e' tenuto a darne comunicazione entro sessanta giorni alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, che nei successivi trenta giorni, puo' richiedere l'invio di copie di atti o dichiarazioni attestanti le modifiche intervenute, per l'aggiornamento dell'autorizzazione. 2. In caso di sostituzione del direttore tecnico con altro gia' iscritto all'albo regionale, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare apposita domanda alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, con l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del sostituto. 3. In caso di assenza del direttore tecnico per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, ad esclusione del periodo di ferie, il titolare dell'autorizzazione comunica per iscritto alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, i motivi dell'assenza.