Art. 4.
            Variazioni del contenuto dell'autorizzazione
    1. In caso di variazione di taluno degli elementi di cui all'art.
2,  compreso  il caso di trasferimento della titolarita' dell'agenzia
di  viaggio  e  turismo  di  cui  all'art.  40,  comma  5 della legge
regionale n. 2/2002, il titolare dell'autorizzazione al momento della
variazione e' tenuto a darne comunicazione entro sessanta giorni alla
direzione  regionale  del commercio, del turismo e del terziario, che
nei  successivi  trenta  giorni,  puo' richiedere l'invio di copie di
atti   o  dichiarazioni  attestanti  le  modifiche  intervenute,  per
l'aggiornamento dell'autorizzazione.
    2.  In  caso di sostituzione del direttore tecnico con altro gia'
iscritto  all'albo  regionale,  il  titolare dell'autorizzazione deve
inoltrare  apposita  domanda  alla direzione regionale del commercio,
del  turismo  e  del terziario, con l'indicazione del nome, cognome e
indirizzo del sostituto.
    3.  In  caso  di  assenza  del  direttore  tecnico per un periodo
superiore  a  trenta giorni consecutivi, ad esclusione del periodo di
ferie,  il  titolare  dell'autorizzazione  comunica per iscritto alla
direzione  regionale  del  commercio,  del turismo e del terziario, i
motivi dell'assenza.