Art. 6. Svolgimento dell'esame di idoneita' per l'acquisizione del titolo di direttore tecnico 1. L'esame di idoneita' per l'acquisizione del titolo di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e' indetto almeno ogni due anni, con deliberazione della giunta regionale. 2. L'esame si svolge di fronte alla commissione giudicatrice per l'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'art. 7, di seguito denominata commissione, e si articola in una prova scritta ed una orale aventi ad oggetto rispettivamente: a) per la prova scritta: 1) traduzione di una lettera a contenuto commerciale in una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo; 2) componimento su un tema concernente l'amministrazione e l'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; b) per la prova orale: 1) amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; 2) legislazione turistica nazionale e regionale; 3) cenni di geografia mondiale; 4) colloquio in almeno due lingue straniere, ivi compresa quella oggetto della prova scritta; 5) tecnica turistica, con particolare riferimento ai trasporti ed alle comunicazioni. 3. Il mancato superamento della prova scritta comporta la non ammissione alla prova orale. 4. Al candidato che abbia superato positivamente l'esame, viene rilasciato l'attestato di idoneita' e abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. 5. L'iscrizione all'albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo avviene su domanda dell'interessato, debitamente sottoscritta, contenente l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio professionale e codice fiscale del richiedente, e degli estremi dell'atto da cui risultano il conseguimento dell'idoneita' e dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e l'amministrazione pubblica che lo ha rilasciato.