Art. 7. Composizione della commissione 1. La commissione e' nominata con decreto del presidente della Regione emesso su conforme deliberazione della giunta regionale, dura in carica quattro anni ed e' composta da: a) il direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario o un suo delegato, che funge da presidente; b) un docente di tecnica turistica; c) un rappresentante delle organizzazioni di categoria operanti a livello regionale designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria operanti a livello regionale, designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto. Nel caso di mancata designazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta, questa e' effettuata dalla giunta regionale secondo il criterio dell' alternanza e) un docente di lingue straniere per ciascuna delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo. La commissione puo' avvalersi di esperti in altre lingue, in caso di domande di ammissione agli esami riferite a lingue straniere diverse. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario con qualifica non inferiore a quella di segretario.