Art. 7.
                   Composizione della commissione
    1.  La  commissione  e' nominata con decreto del presidente della
Regione emesso su conforme deliberazione della giunta regionale, dura
in carica quattro anni ed e' composta da:
      a) il  direttore  regionale  del  commercio,  del turismo e del
terziario o un suo delegato, che funge da presidente;
      b) un docente di tecnica turistica;
      c) un rappresentante delle organizzazioni di categoria operanti
a  livello  regionale designato congiuntamente dalle stesse, o un suo
sostituto;
      d) un   rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali  di
categoria  operanti  a  livello  regionale,  designato congiuntamente
dalle  stesse,  o  un suo sostituto. Nel caso di mancata designazione
entro  quarantacinque  giorni  dalla  richiesta, questa e' effettuata
dalla giunta regionale secondo il criterio dell' alternanza
      e) un  docente  di lingue straniere per ciascuna delle seguenti
lingue:  inglese,  francese,  tedesco,  spagnolo. La commissione puo'
avvalersi  di  esperti  in  altre  lingue,  in  caso  di  domande  di
ammissione agli esami riferite a lingue straniere diverse.
    3.  Le  funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della
direzione  regionale  del  commercio, del turismo e del terziario con
qualifica non inferiore a quella di segretario.