Art. 8.
                 Contenuto dei programmi di viaggio
    1.  I  programmi  di  viaggio  di  cui  all'art.  51  della legge
regionale n. 2/2002 devono contenere le seguenti indicazioni:
      a) le date di svolgimento del viaggio;
      b) l'itinerario;
      c) la durata;
      d) il  numero dei pernottamenti, qualora la durata sia espressa
in giorni;
      e) il  prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti
ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
      f) la  qualita' e quantita' dei servizi forniti con particolare
riferimento  ai  mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero
dei pasti, visite guidate;
      g) i termini per le iscrizioni;
      h) il termine e le condizioni per le rinunce;
      i) le  condizioni  di  annullamento  del viaggio da parte delle
agenzie di viaggio e turismo;
      l) gli estremi della garanzia assicurativa.
                     Visto, il Presidente: Tondo