Art. 8. Contenuto dei programmi di viaggio 1. I programmi di viaggio di cui all'art. 51 della legge regionale n. 2/2002 devono contenere le seguenti indicazioni: a) le date di svolgimento del viaggio; b) l'itinerario; c) la durata; d) il numero dei pernottamenti, qualora la durata sia espressa in giorni; e) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione; f) la qualita' e quantita' dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate; g) i termini per le iscrizioni; h) il termine e le condizioni per le rinunce; i) le condizioni di annullamento del viaggio da parte delle agenzie di viaggio e turismo; l) gli estremi della garanzia assicurativa. Visto, il Presidente: Tondo