Modifiche al regolamento di attuazione del capo VIII
             della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30
             e successive modificazioni ed integrazioni.
                               Art. 1.
        Sostituzione dell'art. 14 del decreto del presidente
                 della giunta regionale n. 0451/1987
    1.  L'art.  14  del regolamento di attuazione del capo VIII della
legge  regionale  23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed
integrazioni,  approvato  con  decreto  del  presidente  della giunta
regionale  n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987, di seguito denominato
regolamento, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  14  (Costo  del  personale  di  ricerca) - Le spese per le
prestazioni   del   personale   di   ricerca  sono  rendicontate  con
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  nella quale il
legale  rappresentante  deve attestare il costo complessivo sostenuto
per  il  responsabile  della  ricerca  e per i ricercatori, calcolato
mediante  applicazione, al numero complessivo di ore da essi dedicate
al progetto, delle tariffe orarie forfettarie di seguito indicate:
      a) responsabile della ricerca:
        1)  qualora  inquadrato  con  il contratto di dirigente: euro
28,36;
        2) qualora inquadrato con la qualifica di quadro: euro 20,28;
        3)  qualora  inquadrato  con  la qualifica di impiegato: euro
18,26;
      b) ricercatore: euro 16,66.
    Ai  fini  di  cui al comma 1, l'impresa deve tenere un diario sul
quale  il  responsabile  della  ricerca annota quotidianamente le ore
ordinarie  e  straordinarie  dedicate  al  progetto  dal responsabile
stesso e da ciascuno dei ricercatori."
                               Art. 2.
        Sostituzione dell'art. 16 del decreto del presidente
                 della giunta regionale n. 0451/1987
    1. L'art. 16 del regolamento e' sostituito dal seguente:
    "Art.  16.  (Prestazioni)  -  Le  prestazioni  vanno  distinte in
prestazioni di terzi e prestazioni interne.
    Il  costo  delle prestazioni di terzi e' determinato in base alla
fattura  al netto dell'IVA., riconoscendo in ogni caso alla direzione
regionale  dell'industria  il  diritto  di valutare la congruita' del
costo  indicato  in  fattura,  nonche' la pertinenza della spesa alla
realizzazione del progetto o programma di ricerca.
    Le  spese  per  le  prestazioni  interne  sono  rendicontate  con
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  nella quale il
legale rappresentante dovra' attestare il costo complessivo sostenuto
per  la  manodopera direttamente impiegata per il progetto di ricerca
calcolato   mediante  applicazione,  al  numero  complessivo  di  ore
ordinarie e straordinarie da essi dedicate al progetto, della tariffa
oraria forfettaria di euro 14,35".
                     Visto, il presidente: Tondo