Modifiche al regolamento di attuazione del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 1. Sostituzione dell'art. 14 del decreto del presidente della giunta regionale n. 0451/1987 1. L'art. 14 del regolamento di attuazione del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987, di seguito denominato regolamento, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Costo del personale di ricerca) - Le spese per le prestazioni del personale di ricerca sono rendicontate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nella quale il legale rappresentante deve attestare il costo complessivo sostenuto per il responsabile della ricerca e per i ricercatori, calcolato mediante applicazione, al numero complessivo di ore da essi dedicate al progetto, delle tariffe orarie forfettarie di seguito indicate: a) responsabile della ricerca: 1) qualora inquadrato con il contratto di dirigente: euro 28,36; 2) qualora inquadrato con la qualifica di quadro: euro 20,28; 3) qualora inquadrato con la qualifica di impiegato: euro 18,26; b) ricercatore: euro 16,66. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa deve tenere un diario sul quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore ordinarie e straordinarie dedicate al progetto dal responsabile stesso e da ciascuno dei ricercatori." Art. 2. Sostituzione dell'art. 16 del decreto del presidente della giunta regionale n. 0451/1987 1. L'art. 16 del regolamento e' sostituito dal seguente: "Art. 16. (Prestazioni) - Le prestazioni vanno distinte in prestazioni di terzi e prestazioni interne. Il costo delle prestazioni di terzi e' determinato in base alla fattura al netto dell'IVA., riconoscendo in ogni caso alla direzione regionale dell'industria il diritto di valutare la congruita' del costo indicato in fattura, nonche' la pertinenza della spesa alla realizzazione del progetto o programma di ricerca. Le spese per le prestazioni interne sono rendicontate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nella quale il legale rappresentante dovra' attestare il costo complessivo sostenuto per la manodopera direttamente impiegata per il progetto di ricerca calcolato mediante applicazione, al numero complessivo di ore ordinarie e straordinarie da essi dedicate al progetto, della tariffa oraria forfettaria di euro 14,35". Visto, il presidente: Tondo