Regolamento recante criteri e modalita' per la ripartizione ai comuni
   delle  risorse finalizzate al sostegno della locazione di immobili
   adibiti  ad  uso  abitativo,  ai  sensi dell'art. 11 della legge 9
   dicembre 1998, n. 431.
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  Il  presente  regolamento disciplina i criteri e le modalita'
per  la  ripartizione fra i comuni delle risorse statali e regionali,
finalizzate   alla  concessione  di  contributi  integrativi  per  il
pagamento  dei canoni di locazione, ai sensi dell'art. 11 della legge
9 dicembre  1998,  n.  431,  ed  individua, altresi', le disposizioni
generali  cui  i comuni devono fare riferimento per gli interventi di
loro competenza.
                               Art. 2.
                       Ripartizione del Fondo
    1.  I  finanziamenti  stanziati con riferimento alle finalita' di
cui  alla  legge  9 dicembre 1998, n. 431 vengono assegnati ai comuni
richiedenti  nella  percentuale  del  60%  delle  risorse  statali  e
regionali  disponibili, sulla base del fabbisogno da questi accertato
nei bandi pubblici secondo la proporzione seguente:


 60% delle ri-          Sommatoria del             Fabbisogno
sorse statali e   :   fabbisogno totale  =  X  :  richiesto dal
  regionali             richiesto dai               singolo
                           Comuni                   Comune.

    2.  Un'ulteriore  quota del 30% delle risorse statali e regionali
disponibili  viene  inoltre suddivisa secondo la proporzione seguente
tra quei comuni che hanno aggiunto proprie risorse:


 30% delle ri-          Sommatoria dei            Quota ag-
sorse statali e   :   conferimenti dei  =  X  :  giunta dal
  regionali                Comuni                  singolo
                                                   Comune.

    3.  La  residua  quota  del 10% delle risorse statali e regionali
disponibili   viene  suddivisa  tra  i  comuni  in  proporzione  alla
percentuale  delle  abitazioni in locazione sul totale del patrimonio
abitativo, comunicata dai comuni sulla base dei dati ISTAT.
                               Art. 3.
                         Compiti dei comuni
    1.   I  comuni  devono  definire  l'entita'  e  le  modalita'  di
erogazione  dei  contributi  in  argomento, individuando con appositi
bandi  pubblici  i  requisiti  dei conduttori che possono beneficiare
ditali provvidenze.
    2.  I  comuni presentano alla Regione, entro il 30 aprile di ogni
anno, la documentazione seguente:
      a) le  graduatorie  delle domande presentate, redatte secondo i
criteri di cui all'art. 8;
      b) i  dati  che  verranno  richiesti  dalla direzione regionale
dell'edilizia e dei servizi tecnici relativi ad ogni beneficiario;
      c) la  quantificazione  del  fabbisogno  a carico della Regione
richiesto per soddisfare le domande di contributo;
      d) l'eventuale  deliberazione  del  comune  recante  la messa a
disposizione   della  quota  comunale  relativa  alla  partecipazione
finanziaria al fondo.
                               Art. 4.
                      Documentazione dei bandi
    1.  I  richiedenti  sono  tenuti  a  presentare  al comune idonea
documentazione  secondo  le modalita' del bando comunale, ovvero, ove
previsto,  una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
      a) il  possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, ove
ricorra, la circostanza di essere cittadini italiani, residenti in un
comune  della  Regione da piu' di un anno e conduttori di un alloggio
privato;
      b) il possesso dei requisiti di reddito, di cui all'art. 6;
      c) autorizzazione,  resa ai sensi della legge 31 dicembre 1996,
n.   675,   all'utilizzazione  dei  dati  personali  da  parte  delle
amministrazioni regionale e comunale per finalita' istituzionali e da
parte  di  organizzazioni  che  forniscono  alla  Regione e ai comuni
servizi di elaborazione di dati ed attivita' ad essi funzionali.
                               Art. 5.
                Requisiti soggettivi dei beneficiari
    1.  Per essere ammesso a beneficiare dei contributi il conduttore
deve   possedere   i  seguenti  requisiti  soggettivi  alla  data  di
pubblicazione del bando da parte del comune:
      a) essere  cittadino  italiano, ovvero avere la cittadinanza di
uno  stato  membro della Unione europea ovvero, nel caso di cittadino
extracomunitario,  essere  titolare  di  carta  di  soggiorno, oppure
essere   regolarmente   soggiornante   ed  iscritto  nelle  liste  di
collocamento,  oppure  essere regolarmente soggiornante ed esercitare
una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
      b) essere residente in uno dei comuni della Regione;
      c) essere  conduttore  di un alloggio privato o pubblico ad uso
abitativo,  non incluso nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9,
A/10,  in  base  ad  un  contratto  registrato,  che  sia situato nel
medesimo comune di residenza ed essere in regola con il pagamento dei
canoni di locazione;
      d) non   essere   proprietario,   ne'  nudo  proprietario,  ne'
usufruttuario di altra abitazione.
    2. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni.
    3.  I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono
richiesti  in  capo  al  solo  richiedente;  il requisito di cui alla
lettera  d)  del  medesimo  comma  l deve sussistere nei confronti di
tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 7.
                               Art. 6.
                Requisiti di reddito dei beneficiari
    1.  Per  gli  interventi  previsti  dal  presente  regolamento, i
conduttori  che  richiedono  contributi  devono  possedere i seguenti
requisiti:
      a) reddito  annuo  imponibile  complessivo  non superiore a due
pensioni minime I.N.P.S., rispetto al quale l'incidenza del canone di
locazione risulti non inferiore al 14%;
      b) reddito  annuo imponibile complessivo non superiore a quello
determinato per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica,  rispetto  al  quale  l'incidenza  del  canone di locazione
risulti non inferiore al 24%.
    2.  Qualora  i  comuni  concorrano ad incrementare le risorse con
propri  fondi, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi
di reddito o soglie di incidenze del canone, piu' favorevoli rispetto
a quelle indicate al comma 1.
    3. Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a)
e  b)  del comma 1, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento
e'  quello  risultante  dall'ultima  dichiarazione  dei redditi ed il
valore  dei  canoni  e'  quello risultante dai contratti di locazione
regolarmente registrati al netto degli oneri accessori.
                               Art. 7.
                  Composizione del nucleo familiare
    1.  Fanno  parte  del  nucleo  familiare i soggetti componenti la
famiglia  anagrafica  alla  data  di pubblicazione del bando pubblico
predisposto dal comune.
                               Art. 8.
        Criteri di determinazione dell'entita' dei contributi
    1.  I  comuni  sono tenuti a determinare l'entita' dei contributi
secondo  un principio di gradualita' che favorisca i nuclei familiari
con  redditi  bassi  e  con elevate soglie di incidenza del canone di
locazione, nonche' con l'osservanza dei seguenti criteri:
      a)  per  i  nuclei  familiari  in possesso dei requisiti di cui
all'art.  6, comma 1, lettera a), l'incidenza del canone di locazione
sul  reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non
deve comunque essere superiore a 3.100,00 euro all'anno;
      b)  per  i  nuclei  familiari  in possesso dei requisiti di cui
all'art.  6, comma 1, lettera b), l'incidenza del canone di locazione
sul  reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non
deve comunque essere superiore a 2.325,00 euro all'anno.
    2.  Per  i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni,
disabili  o  per  altre  analoghe situazioni di particolare debolezza
sociale,  il contributo da assegnare puo' essere incrementato fino ad
un  massimo  del  25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei
requisiti  per  beneficiare  dei  contributi,  i  limiti  di  reddito
indicati  all'art.  6,  comma  1,  lettere  a)  e  b), possono essere
innalzati fino ad un massimo del 25%.
    3.  I  comuni  possono  concedere  ai nuclei familiari a "reddito
zero"  un  contributo  pari  e  non  superiore  all'intero  canone di
locazione  corrisposto  nell'anno, nei limiti degli importi stabiliti
ai precedenti commi 1 e 2.
    4.  Ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 80, comma 20, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, i comuni indicati dall'art. 6 della
legge  9 dicembre  1998,  n. 431 (comuni ad alta tensione abitativa),
possono  destinare  fino  al  10%  delle  somme ad essi attribuite ad
inquilini  assoggettati  a  procedure esecutive di sfratto, che hanno
nel  nucleo  familiare  ultrasessantacinquenni  o  disabili e che non
dispongono  di altra abitazione o di redditi sufficienti per accedere
all'affitto  di una nuova casa. In questi casi i comuni predispongono
apposite graduatorie degli inquilini.
                               Art. 9.
                   Rendicontazione dei contributi
    1.  I  comuni devono far pervenire la rendicontazione della spesa
in  conformita'  a quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale
20  marzo  2000,  n.  7,  entro il 30 novembre dell'anno successivo a
quello in cui i finanziamenti sono stati percepiti.
                              Art. 10.
               Osservatorio sulla condizione abitativa
    1. I comuni al fine di consentire il monitoraggio periodico della
situazione  del  mercato delle locazioni, sono tenuti ad inviare alla
Regione  le ulteriori eventuali informazioni relative alla condizione
abitativa  esistente  nel  territorio,  nel  termine di trenta giorni
dalla richiesta della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi
tecnici, nei modi e nelle forme da questa indicati.
                              Art. 11.
                          Norma transitoria
    1.  Relativamente all'anno 2002 le domande dei comuni, unitamente
alla  documentazione  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  devono essere
presentate  alla  Regione  entro  60  giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
    2.  L'amministrazione  regionale  assegna  in  via provvisoria ai
comuni  che  hanno  presentato  domanda per accedere ai finanziamenti
previsti  dalla  normativa  previgente  al  presente  regolamento, un
finanziamento  in  una  percentuale  massima  del  35% del fabbisogno
accertato   per  l'anno  2000,  ma  comunque  non  superiore  al  50%
dell'importo assegnato dallo Stato per l'annualita' 2001, a titolo di
acconto sui finanziamenti previsti dal presente regolamento.
                              Art. 12.
                          Entrata in vigore
    Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il presidente: Tondo