(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 29 del 17 luglio 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, Art. 6, commi 14
e 15;
    Visto il decreto del presidente della giunta regionale 25 ottobre
2000,  n.  0388/Pres.  di  approvazione del regolamento relativo alle
modalita'  di  accesso  ai  contributi  a  favore  dei  comuni o loro
consorzi  nonche'  ai  consorzi  di  bonifica  per la realizzazione e
manutenzione  di  strade  vicinali  e  interpoderali  previsti  dalla
suddetta legge regionale;
    Vista la legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 Art. 28, che detta
disposizioni  in materia di modalita' di concessione dell'anticipo ai
soggetti che beneficiano di contributi per il settore agricolo, ed in
particolare  che  dispone  che  la corresponsione dell'anticipo venga
accordata contestualmente al provvedimento di concessione;
    Visto  l'articolo  6  del  succitato decreto del presidente della
giunta  regionale n. 0388/Pres/2000, che detta disposizioni in merito
alle   modalita'   di   erogazione   dell'anticipo   del   contributo
condizionando   l'erogazione   alla   presentazione  di  alcuni  atti
progettuali definitivi;
    Ritenuto, al fine di velocizzare la realizzazione delle opere, di
consentire  l'erogazione dell'anticipo del contributo contestualmente
all'emissione  del  decreto  di  concessione e pertanto di provvedere
alla necessaria modifica del dispositivo del suddetto Art. 6;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1985 del
10 giugno 2002;

                              Decreta:

    Sono  approvate  le  modificazioni  al "Regolamentc relativo alle
modalita' di accesso ai contributi a favore di comuni o loro consorzi
nonche'  dei consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione
di  strade  vicinali  e  interpoderali previsti dalla legge regionale
22 febbraio 2000, n. 2, Art. 6, commi 14 e 15", nel testo allegato al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 18 giugno 2002
                                TONDO