(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 31 del 31 luglio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  L'organizzazione  e la gestione dell'istituto zooprofilattico
sperimentale  delle  Venezie, di seguito indicato come Istituto, sono
disciplinate,  in  attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 270 ("Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a
norma  dell'Art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421"), secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge,
che forma parte integrante della stessa.
    2.  L'accordo allegato alla presente legge puo' essere modificato
solo  con  leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la
Regione  Veneto,  la  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e le
province autonome di Trento e Bolzano.