Art. 2.
                            Finanziamento
    1.  Il  finanziamento  dell'Istituto e' assicurato secondo quanto
stabilito dall'Art. 6 del decreto legislativo n. 270/1993.
    2. In caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto ai
sensi del comma 1, o per assicurare le risorse finanziarie necessarie
per  lo  svolgimento dei propri compiti o di quelli aggiuntivi comuni
rispetto  ai  programmi  concordati, gli enti cogerenti provvedono ad
erogare,  anche  in  via  anticipata,  all'istituto le relative somme
secondo   le  quote  di  riparto  previste  dall'Art.  18,  comma  3,
dell'accordo allegato.