Art. 2. Finanziamento 1. Il finanziamento dell'Istituto e' assicurato secondo quanto stabilito dall'Art. 6 del decreto legislativo n. 270/1993. 2. In caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto ai sensi del comma 1, o per assicurare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti o di quelli aggiuntivi comuni rispetto ai programmi concordati, gli enti cogerenti provvedono ad erogare, anche in via anticipata, all'istituto le relative somme secondo le quote di riparto previste dall'Art. 18, comma 3, dell'accordo allegato.