Art. 5.
                        A b r o g a z i o n i
    1. Dalla data di efficacia dell'accordo, ai sensi dell'Art. 4, e'
abrogata la legge regionale 23 giugno 1980, n. 16.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 29 luglio 2002
                                TONDO