Art. 5. A b r o g a z i o n i 1. Dalla data di efficacia dell'accordo, ai sensi dell'Art. 4, e' abrogata la legge regionale 23 giugno 1980, n. 16. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 29 luglio 2002 TONDO