(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 31 luglio 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 128, comma 9-ter della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che prevede la designazione, da parte del comitato direttivo dell'agenzia regionale per la rappresentanza regionale, di un coordinatore e dispone per il personale assegnato all'agenzia la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenzza; Visto che ai sensi del succitato Art. 128, comma 9-ter della legge regionale n. 13/1998, la giunta regionale puo' deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennita' e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale e che trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'Art. 19, comma 3 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, in materia di distacco; Visto l'Art. 1, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, che prevede l'anticipazione dei costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N, di cui all'art. 128, comma 9-ter della legge regionale n. 13/1998, da parte delle amministrazioni di appartenenza; Considerato che, ai sensi del medesimo Art. 1, comma 4 della legge regionale n. 2/2001 la Regione assicura il rimborso dei costi medesimi, nell'ambito dei trasferimenti agli enti locali, anche tramite un ente individuato quale capo fila; Visto l'Art. 3, comma 32 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, che autorizza l'amministrazione regionale a rimborsare i costi di cui all'Art. 1, comma 4 della legge regionale n. 2/2001, agli enti che li hanno anticipati o all'ente individuato quale capofila, previa presentazione di idonea documentazione inerente i costi effettivamente sostenuti; Visto il successivo comma 33 dell'Art. 3 della legge regionale n. 3/2002 che prevede la presentazione delle istanze di rimborso alla direzione regionale per le autonomie locali - servizio finanziario e contabile, corredata della documentazione di cui al succitato comma 32; Evidenziato che la normativa regionale non indica i termini per la presentazione delle domande di rimborso ne' la specifica documentazione da allegare alle domande medesime; Ritenuto, pertanto di dover procedere alla definizione delle modalita' e dei criteri per l'erogazione dell'assegnazione, cosi' come disposto dall'Art. 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1631 del 15 maggio 2002, con la quale e' stato approvato il programma, per l'anno 2002, della direzione regionale per le autonomie locali; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2009 del 10 giugno 2002; Decreta: E' approvato il "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' di riparto del fondo per il rimborso dei costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N, ai sensi dell'Art. 3, commi 32-34 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 24 giugno 2002 TONDO