(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 31 del 31 luglio 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  l'art.  128,  comma 9-ter della legge regionale 9 novembre
1998,  n.  13  che  prevede  la  designazione,  da parte del comitato
direttivo  dell'agenzia regionale per la rappresentanza regionale, di
un  coordinatore  e dispone per il personale assegnato all'agenzia la
conservazione del trattamento economico in godimento presso l'ente di
appartenenzza;
    Visto  che  ai  sensi  del  succitato Art. 128, comma 9-ter della
legge  regionale  n.  13/1998, la giunta regionale puo' deliberare la
conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennita' e
trattamenti  accessori  in  godimento, con particolare riferimento al
personale  con  qualifica  dirigenziale e che trova applicazione, con
riferimento  al rimborso spese, il disposto di cui all'Art. 19, comma
3  della  legge  regionale  9 settembre  1997,  n.  31, in materia di
distacco;
    Visto l'Art. 1, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n.
2,  che  prevede  l'anticipazione  dei  costi relativi al trattamento
economico   e  alle  competenze  accessorie  del  personale  messo  a
disposizione  dell'A.Re.Ra.N,  di cui all'art. 128, comma 9-ter della
legge  regionale  n.  13/1998,  da  parte  delle  amministrazioni  di
appartenenza;
    Considerato  che,  ai  sensi  del  medesimo Art. 1, comma 4 della
legge  regionale  n. 2/2001 la Regione assicura il rimborso dei costi
medesimi,  nell'ambito  dei  trasferimenti  agli  enti  locali, anche
tramite un ente individuato quale capo fila;
    Visto  l'Art.  3, comma 32 della legge regionale 25 gennaio 2002,
n.  3, che autorizza l'amministrazione regionale a rimborsare i costi
di cui all'Art. 1, comma 4 della legge regionale n. 2/2001, agli enti
che li hanno anticipati o all'ente individuato quale capofila, previa
presentazione    di    idonea   documentazione   inerente   i   costi
effettivamente sostenuti;
    Visto il successivo comma 33 dell'Art. 3 della legge regionale n.
3/2002  che  prevede  la presentazione delle istanze di rimborso alla
direzione  regionale per le autonomie locali - servizio finanziario e
contabile,   corredata  della  documentazione  di  cui  al  succitato
comma 32;
    Evidenziato  che  la normativa regionale non indica i termini per
la   presentazione   delle  domande  di  rimborso  ne'  la  specifica
documentazione da allegare alle domande medesime;
    Ritenuto,  pertanto  di  dover  procedere  alla definizione delle
modalita'  e  dei  criteri  per l'erogazione dell'assegnazione, cosi'
come  disposto  dall'Art.  30, comma 1 della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1631  del
15 maggio  2002,  con  la  quale e' stato approvato il programma, per
l'anno 2002, della direzione regionale per le autonomie locali;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2009 del
10 giugno 2002;
                              Decreta:
    E'  approvato il "Regolamento per la determinazione dei criteri e
delle  modalita'  di  riparto  del  fondo  per  il rimborso dei costi
relativi  al  trattamento  economico e alle competenze accessorie del
personale  messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N, ai sensi dell'Art. 3,
commi  32-34  della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3", nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 24 giugno 2002
                                TONDO