Legge  regionale  n.  3/2002, Art. 3, commi 32-34. Regolamento per la
determinazione dei criteri e delle modalita' di riparto del fondo per
il  rimborso  dei  costi  relativi  al  trattamento  economico e alle
competenze    accessorie   del   personale   messo   a   disposizione
                           dell'A.Re.Ra.N.

                               Art. 1.
    1.  Il  rimborso dei fondi di cui all'Art. 1, comma 4 della legge
regionale  2 febbraio 2001, n. 2, e' disposto a favore degli enti che
li  hanno  anticipati  o  all'ente individuato quale capofila, previa
presentazione  di  apposita  domanda  di  rimborso a firma del legale
rappresentante  dell'ente,  con  l'indicazione del totale delle spese
effettivamente  sostenute nell'anno precedente per il personale messo
a   disposizione,   con   l'indicazione   delle  giornate  lavorative
effettuate   dal  predetto  personale  presso  l'A.Re.Ra.N.,  nonche'
l'importo  giornaliero  per  trattamento  economico  e  quello  delle
competenze accessorie, comprensivo degli eventuali oneri riflessi.
                               Art. 2.
    1.  Alla  domanda  di  rimborso  di  cui  all'Art.  1 deve essere
allegata copia della deliberazione dell'A.Re.Ra.N. con la quale viene
affidato   l'incarico,   con   l'indicazione   degli   estremi  della
deliberazione  di  giunta  regionale  di approvazione del trattamento
economico,   nonche'   copia   della   deliberazione  di  assenso  ed
autorizzazione  all'incarico  dell'ente  locale  di  appartenenza del
personale interessato.
                               Art. 3.
    1.  Le  domande  di  cui  all'Art.  1,  corredate  della prevista
documentazione, devono pervenire annualmente alla direzione regionale
per  le  autonomie  locali  - servizio finanziario e contabile, entro
sessanta   giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
finanziaria regionale.
    2.  Ai  fini  del  rispetto del termine di cui ai commi 1 e 2, si
applica  la  disposizione di cui all'Art. 6, commi 2 e 3, della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7.
                               Art. 4.
    1.  Per  l'anno  2002  le  domande  devono pervenire entro trenta
giorni  dalla  pubblicazione  del presente regolamento nel Bollettino
ufficiale della Regione.
                     Visto, il presidente: Tondo