Legge regionale n. 3/2002, Art. 3, commi 32-34. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' di riparto del fondo per il rimborso dei costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N. Art. 1. 1. Il rimborso dei fondi di cui all'Art. 1, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, e' disposto a favore degli enti che li hanno anticipati o all'ente individuato quale capofila, previa presentazione di apposita domanda di rimborso a firma del legale rappresentante dell'ente, con l'indicazione del totale delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente per il personale messo a disposizione, con l'indicazione delle giornate lavorative effettuate dal predetto personale presso l'A.Re.Ra.N., nonche' l'importo giornaliero per trattamento economico e quello delle competenze accessorie, comprensivo degli eventuali oneri riflessi. Art. 2. 1. Alla domanda di rimborso di cui all'Art. 1 deve essere allegata copia della deliberazione dell'A.Re.Ra.N. con la quale viene affidato l'incarico, con l'indicazione degli estremi della deliberazione di giunta regionale di approvazione del trattamento economico, nonche' copia della deliberazione di assenso ed autorizzazione all'incarico dell'ente locale di appartenenza del personale interessato. Art. 3. 1. Le domande di cui all'Art. 1, corredate della prevista documentazione, devono pervenire annualmente alla direzione regionale per le autonomie locali - servizio finanziario e contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale. 2. Ai fini del rispetto del termine di cui ai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all'Art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Art. 4. 1. Per l'anno 2002 le domande devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Tondo