(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 33 del 14 agosto 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto   il  Regolamento  (CE)  n.  1493/1999  del  consiglio  del
17 maggio   1999,  relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo,  ed  in  particolare  l'articolo  5,  comma 3, il quale
stabilisce che gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati
alla riserva;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1227/2000 della commissione del
31 maggio   2000   che   stabilisce  modalita'  di  applicazione  del
regolamento    (CE)    n.    1493/1999    del    consiglio   relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in
ordine al potenziale produttivo;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  27 luglio  2000  concernente  le  norme  di attuazione del
regolamento  (CE)  del  consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE)
della  commissione  n.  1227/2000 concernente l'organizzazione comune
del  mercato  vitivinicolo  ed,  in  particolare,  l'Art.  3 il quale
attribuisce alle regioni e provincie autonome il compito di stabilire
le  relative  modalita' e procedure per la concessione dei diritti di
nuovi impianti di vigneto;
    Visto il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre
2000,  n.  0438/Pres.  che approva il regolamento di attuazione delle
procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE)
n.  1493/1999  e  n.  1222/2000  in  materia di potenziale produttivo
viticolo   ed   in   particolare  l'Art.  13,  comma  4,  concernente
l'assegnazione  dei  diritti  derivanti  dalla  riserva  regionale ai
conduttori;
    Vista  la deliberazione della giunta regionale 2 ottobre 2001, n.
3237  concernente  l'individuazione  dei vini di qualita' prodotti in
Regioni  determinate (V.Q.P.R.D.) e dei vini da tavola ad indicazione
geografica  tipica  (I.G.T.) per i quali si possono concedere diritti
di impianto nuovamente creati;
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale 6 agosto 2002, n.
2821  concernente  l'individuazione  dei vini di qualita' prodotti in
Regioni  determinate (V.Q.P.R.D.) e dei vini da tavola ad indicazione
geografica  tipica  (I.G.T.) per i quali si possono concedere diritti
di  nuovo  impianto  e  diritti  di  impianto derivanti dalla riserva
regionale  in  applicazione  dei  regolamenti  (CE) n. 1493/1999 e n.
1227/2000;
    Considerato  che  i vigneti realizzati nelle aree ad I.G.T. con i
vitigni  autoctoni individuati ai sensi della citata deliberazione n.
2821/2002,  insistono  sulle medesime aree a denominazione di origine
controllata (D.O.C.);
    Ritenuto  opportuno  adottare  dei criteri per l'assegnazione dei
diritti  derivanti  dalla riserva regionale ai singoli richiedenti in
previsione di una richiesta superiore alla disponibilita';
    Ritenuto   di  compilare  un'unica  graduatoria  regionale  e  di
assegnare  ai  singoli  richiedenti i diritti derivanti dalla riserva
regionale  sulla  base  di  un  sistema  di  punteggi  che  tenga  in
considerazione   specifiche  caratteristiche  oggettive  aziendali  e
specifici aspetti soggettivi dei richiedenti;
    Ritenuto in particolare di attribuire un punteggio anche al nuovo
impianto  di  vitigni  autoctoni,  e tra questi un punteggio maggiore
all'impianto  di  Tocai  friulano  nella  considerazione  che  questo
vitigno   rappresenta,   per   tradizione  storicamente  documentata,
l'emblema della vitivinicoltura regionale;
    Ritenuto che ai fini della stesura della graduatoria il punteggio
complessivo  sia  determinato dalla somma dei punti indicati a fianco
di  ciascuna  delle  voci  di  seguito  riportate  ed  imputabili  al
richiedente:
      a) vigneti  realizzati  all'interno  dell'area che delimita una
denominazione  di  origine  controllata  garantita  (D.O.C.G.)  o una
sottozona: (5);
      b) superficie vitata esistente in azienda:
        1) inferiore a 3 ettari (10);
        2) compresa tra 3 e 15 ettari (5);
        3) superiore a 15 ettari (0);
      c) vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:
        1) superiore a 4500 (10);
        2) compreso tra 3300 e 4500 (5);
        3) inferiore a 3300 (0);
      d) adesione al consorzio di tutela D.O.C. o D.O.C.G.: (5);
      e) attuazione  nel  corso  del  2001  dell'azione 1 - sensibile
riduzione  dell'impiego  di  concimi  e  fitofarmaci  prevista  dalla
sottomisura f1 nell'ambito della misura f - misure agroambientali del
piano di sviluppo rurale (P.S.R.): (8);
      f) realizzazione del nuovo impianto:
        1) esclusivamente con il vitigno Tocai friulano: (10);
        2) esclusivamente con vitigni autoctoni: (5).
    Ritenuto  di  precisare  che  a  parita'  di  punteggio  e'  data
priorita' al richiedente con eta' minore;
    Ritenuto  di  limitare  la  realizzazione  degli impianti di vite
derivanti  dalla  riserva  regionale  ai  fondi  dove  sia  possibile
comprovare  la  disponibilita'  del terreno, da parte del richiedente
(anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprieta'
del richiedente) attraverso certificati catastali o atti equipollenti
delle  particelle  interessate  ovvero  contratti di affitto, purche'
debitamente  registrati  prima  della  presentazione  della  suddetta
domanda di assegnazione, o da usufrutto;
    Ritenuto  di  stabilire  che  la superficie vitata massima per la
quale puo' essere richiesta l'assegnazione di diritti derivanti dalla
riserva  regionale  e' di 2 ettari, mentre la superficie minima e' di
ettari  0,5,  ridotti ad ettari 0,3 nelle aree D.O.C.: Collio e Colli
Orientali del Friuli, ed ettari 0,2 nell'area D.O.C.: Carso;
    Ritenuto di assegnare i diritti derivanti dalla riserva regionale
previo  pagamento  di  euro 5.000,00 ad ettaro, pari ai due terzi del
valore  medio  di  mercato  dei diritti stessi, da eseguirsi a favore
dell'E.R.S.A.;
    Vista la legge regionale del 27 marzo 1996, n. 18;
    Visto lo statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2822 del
6 agosto 2002;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  "regolamento  concernente l'individuazione dei
criteri, delle modalita' e dei termini di presentazione delle domande
e  l'assegnazione  di  diritti  derivanti dalla riserva regionale per
l'impianto  di  vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999", nel
testo  allegato  al  presente  provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 6 agosto 2002
                                TONDO