Regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalita' e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione di diritti derivanti dalla riserva regionale per l'impianto di vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999. Art. 1. Ambito di applicazione 1. I diritti di impianto pari a 11,5456 ettari derivanti dalla riserva regionale istituita dall'E.R.S.A. sono assegnati per l'impianto di vigneti per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) e dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (I.G.T.) specificati nella deliberazione n. 2821 del 6 agosto 2002. Art. 2. Modalita' di assegnazione 1. I diritti di cui all'Art. 1 vengono assegnati previo pagamento di Euro 5.000,00 ad ettaro, pari ai due terzi all'attuale valore medio di mercato dei diritti stessi, da eseguirsi a favore dell'E.R.S.A. Art. 3. Presentazione delle domande 1. La domanda per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale per l'impianto di vigneti deve pervenire a pena di irricevibilita' al servizio delle produzioni vegetali presso la direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo il modello predisposto dalla direzione medesima. 2. Alla domanda e' allegata la documentazione necessaria a comprovare la disponibilita' delle particelle catastali interessate alla realizzazione del nuovo impianto di vite: certificati catastali o atti equipollenti, ovvero contratti di affitto purche' debitamente registrati prima della presentazione della domanda stessa, o da usufrutto. Art. 4. Requisiti dei richiedenti 1. Il richiedente puo' essere la persona fisica o il legale rappresentante di persona giuridica conduttore di un'azienda agricola iscritto nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.) in data antecedente alla pubblicazione del presente regolamento. Art. 5. Determinazione delle priorita' 1. Ai fini della stesura della graduatoria dei beneficiari, l'attribuzione del punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci di seguito riportate ed imputabili al richiedente: a) vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: (5); b) superficie vitata esistente in azienda: 1) inferiore a 3 ettari (10); 2) compresa tra 3 e 15 ettari (5); 3) superiore a 15 ettari (0); c) vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro: 1) superiore a 4500 (10); 2) compreso tra 3300 e 4500 (5); 3) inferiore a 3300 (0); d) adesione al consorzio di tutela D.O.C. o D.O.C.G.: (5); e) attuazione nel corso del 2001 dell'azione 1 - sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci prevista dalla sottomisura f1 nell'ambito della misura f - misure agroambientali del P.S.R.: (8); f) realizzazione del nuovo impianto: 1) esclusivamente con il vitigno Tocai friulano: (10); 2) esclusivamente con vitigni autoctoni: (5); 2. A parita' di punteggio verra' data priorita' al richiedente con eta' minore. 3. Il direttore del servizio delle produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura approva la graduatoria degli aventi diritto. 4. Qualora esaurita la graduatoria dei richiedenti situati in posizione utile per beneficiare dell'assegnazione di diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale, si verificassero disponibilita' di superficie anche a seguito di rinunce, revoche o sopravvenienze di varia natura saranno via via ammessi a beneficiare i richiedenti meglio situati in graduatoria. Art. 6. Limitazioni di superficie da vitare e condizioni 1. La superficie vitata massima per la quale puo' essere richiesta l'assegnazione di diritti derivanti dalla riserva regionale e' di 2 ettari. 2. La superficie vitata minima per la quale puo' essere richiesta l'assegnazione di diritti derivanti dalla riserva regionale e' di 0,5 ettari, ridotti a 0,3 ettari nelle aree D.O.C.: Collio e Colli Orientali del Friuli ed a 0,2 ettari nell'area D.O.C.: Carso. 3. I vigneti realizzati in aree delimitate da D.O.C.G. e da sottozone, osservano le ulteriori limitazioni previste dai relativi disciplinari di produzione. 4. I vigneti realizzati con i vitigni autoctoni autorizzati nelle aree ad I.G.T. ai sensi della D.G.R. 6 agosto 2002, n. 2821, osservano le stesse limitazioni di superficie e condizioni stabilite per i vigneti realizzati con i vitigni destinati a produrre vini D.O.C. nelle medesime zone. 5. La realizzazione degli impianti di vite con diritti derivanti dalla riserva regionale e' limitata ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilita' del terreno (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprieta' del richiedente attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate ovvero contratti di affitto e usufrutto purche' debitamente registrati prima della presentazione della suddetta domanda di assegnazione. La disponibilita' del terreno puo' derivare anche da usufrutto legale purche' antecedente alla presentazione della domanda di assegnazione. 6. I beneficiari sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi assunti con la presentazione della domanda con particolare riguardo alle caratteristiche oggettive aziendali ed agli aspetti soggettivi imputabili al richiedente che hanno determinato il punteggio e conseguentemente l'inserimento in graduatoria utile. Il vigneto realizzato in difformita' a quanto dichiarato in domanda in modo tale che la reale situazione accertata venga a determinare un punteggio inferiore e di conseguenza un arretramento nell'ordine della graduatoria tale da escludere il richiedente dal beneficio a vantaggio di altri richiedenti che gli subentrano in graduatoria, verra' considerato abusivo a tutti gli effetti di legge. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Tondo