Regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalita'
e  dei  termini  di  presentazione  delle domande e l'assegnazione di
diritti  derivanti  dalla riserva regionale per l'impianto di vigneti
              di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999.

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1. I  diritti  di  impianto pari a 11,5456 ettari derivanti dalla
riserva   regionale   istituita   dall'E.R.S.A.  sono  assegnati  per
l'impianto  di vigneti per la produzione di vini di qualita' prodotti
in   regioni  determinate  (V.Q.P.R.D.)  e  dei  vini  da  tavola  ad
indicazione    geografica    tipica    (I.G.T.)   specificati   nella
deliberazione n. 2821 del 6 agosto 2002.

                               Art. 2.
                      Modalita' di assegnazione
    1. I diritti di cui all'Art. 1 vengono assegnati previo pagamento
di  Euro 5.000,00  ad  ettaro,  pari  ai due terzi all'attuale valore
medio   di   mercato  dei  diritti  stessi,  da  eseguirsi  a  favore
dell'E.R.S.A.

                               Art. 3.
                     Presentazione delle domande
    1. La  domanda  per  l'assegnazione  dei  diritti derivanti dalla
riserva  regionale per l'impianto di vigneti deve pervenire a pena di
irricevibilita'  al  servizio  delle  produzioni  vegetali  presso la
direzione  regionale  dell'agricoltura entro trenta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento secondo il modello
predisposto dalla direzione medesima.
    2. Alla  domanda  e'  allegata  la  documentazione  necessaria  a
comprovare  la  disponibilita' delle particelle catastali interessate
alla  realizzazione del nuovo impianto di vite: certificati catastali
o  atti equipollenti, ovvero contratti di affitto purche' debitamente
registrati  prima  della  presentazione  della  domanda  stessa, o da
usufrutto.

                               Art. 4.
                      Requisiti dei richiedenti
    1. Il  richiedente  puo'  essere  la  persona  fisica o il legale
rappresentante di persona giuridica conduttore di un'azienda agricola
iscritto  nel  registro  delle imprese presso la camera di commercio,
industria,   artigianato   ed   agricoltura   (C.C.I.A.A.)   in  data
antecedente alla pubblicazione del presente regolamento.

                               Art. 5.
                   Determinazione delle priorita'
    1. Ai  fini  della  stesura  della  graduatoria  dei beneficiari,
l'attribuzione  del  punteggio complessivo e' determinato dalla somma
dei  punti  indicati  a  fianco  di  ciascuna  delle  voci di seguito
riportate ed imputabili al richiedente:
      a) vigneti  realizzati  all'interno  dell'area che delimita una
denominazione  di  origine  controllata  e garantita (D.O.C.G.) o una
sottozona: (5);
      b) superficie vitata esistente in azienda:
        1) inferiore a 3 ettari (10);
        2) compresa tra 3 e 15 ettari (5);
        3) superiore a 15 ettari (0);
      c) vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:
        1) superiore a 4500 (10);
        2) compreso tra 3300 e 4500 (5);
        3) inferiore a 3300 (0);
      d) adesione al consorzio di tutela D.O.C. o D.O.C.G.: (5);
      e) attuazione  nel  corso  del  2001  dell'azione 1 - sensibile
riduzione  dell'impiego  di  concimi  e di fitofarmaci prevista dalla
sottomisura f1 nell'ambito della misura f - misure agroambientali del
P.S.R.: (8);
      f) realizzazione del nuovo impianto:
        1) esclusivamente con il vitigno Tocai friulano: (10);
        2) esclusivamente con vitigni autoctoni: (5);
    2. A  parita'  di  punteggio verra' data priorita' al richiedente
con eta' minore.
    3. Il  direttore  del  servizio  delle  produzioni vegetali della
direzione  regionale  dell'agricoltura  approva  la graduatoria degli
aventi diritto.
    4. Qualora  esaurita  la  graduatoria  dei richiedenti situati in
posizione  utile  per  beneficiare  dell'assegnazione  di  diritti di
impianto   derivanti   dalla   riserva  regionale,  si  verificassero
disponibilita'  di  superficie  anche a seguito di rinunce, revoche o
sopravvenienze  di varia natura saranno via via ammessi a beneficiare
i richiedenti meglio situati in graduatoria.

                               Art. 6.
          Limitazioni di superficie da vitare e condizioni
    1. La   superficie  vitata  massima  per  la  quale  puo'  essere
richiesta l'assegnazione di diritti derivanti dalla riserva regionale
e' di 2 ettari.
    2. La superficie vitata minima per la quale puo' essere richiesta
l'assegnazione di diritti derivanti dalla riserva regionale e' di 0,5
ettari,  ridotti  a  0,3  ettari  nelle  aree  D.O.C.: Collio e Colli
Orientali del Friuli ed a 0,2 ettari nell'area D.O.C.: Carso.
    3. I  vigneti  realizzati  in  aree  delimitate  da D.O.C.G. e da
sottozone,  osservano  le ulteriori limitazioni previste dai relativi
disciplinari di produzione.
    4. I vigneti realizzati con i vitigni autoctoni autorizzati nelle
aree  ad  I.G.T.  ai  sensi  della  D.G.R.  6 agosto  2002,  n. 2821,
osservano  le stesse limitazioni di superficie e condizioni stabilite
per  i  vigneti  realizzati  con  i vitigni destinati a produrre vini
D.O.C. nelle medesime zone.
    5. La  realizzazione degli impianti di vite con diritti derivanti
dalla  riserva  regionale  e'  limitata  ai  fondi dove sia possibile
comprovare  la  disponibilita'  del  terreno  (anche  nel caso che lo
stesso  terreno  non  sia  di  esclusiva  proprieta'  del richiedente
attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle
interessate   ovvero   contratti   di  affitto  e  usufrutto  purche'
debitamente  registrati  prima  della  presentazione  della  suddetta
domanda  di assegnazione. La disponibilita' del terreno puo' derivare
anche  da  usufrutto  legale  purche'  antecedente alla presentazione
della domanda di assegnazione.
    6. I  beneficiari  sono  tenuti  a  rispettare tutti gli obblighi
assunti  con  la presentazione della domanda con particolare riguardo
alle  caratteristiche  oggettive aziendali ed agli aspetti soggettivi
imputabili  al  richiedente  che  hanno  determinato  il  punteggio e
conseguentemente  l'inserimento  in  graduatoria  utile.  Il  vigneto
realizzato in difformita' a quanto dichiarato in domanda in modo tale
che  la  reale  situazione accertata venga a determinare un punteggio
inferiore   e   di  conseguenza  un  arretramento  nell'ordine  della
graduatoria   tale  da  escludere  il  richiedente  dal  beneficio  a
vantaggio  di  altri  richiedenti  che gli subentrano in graduatoria,
verra' considerato abusivo a tutti gli effetti di legge.

                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
    1. Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il presidente: Tondo