Allegato
                               Art. 1.

    1. Gli  articoli  2 e 3 del regolamento approvato con decreto del
Presidente  della  Regione  n. 0386/Pres. del 16 ottobre 2001 vengono
sostituiti dai seguenti:
    "Art.  2  (Criteri  di  assegnazione  dei  contributi).  -  1.  I
contributi  vengono  concessi,  nei  limiti  della  disponibilita' di
bilancio  per  l'anno cui l'attivita' si riferisce, tenendo conto dei
seguenti criteri:
      a) il  50%  della  disponibilita'  di  bilancio e' ripartito in
proporzione alla superficie territoriale di ciascuna provincia;
      b) il  restante  50% della suddetta disponibilita' e' ripartito
in   relazione  ai  contingenti  massimi  di  carcasse  di  volpi  da
consegnare  all'Istituto  zooprofilattico sperimentale competente per
territorio, come di seguito fissati:

=====================================================================
            Provincia            |            Contingente
=====================================================================
Udine                            |n. 90".
Pordenone                        |n. 55".
Gorizia                          |n. 30".
Trieste                          |n. 25".

    "Art.  3 (Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi).
-
    1.  I  contributi  di  cui all'Art. 2 sono concessi alle province
entro  sessanta  giorni  dall'esecutivita'  della D.G.R. di programma
annuale, di cui all'Art. 6, comma 1, della legge regionale n. 18/1996
e successive modificazioni ed integrazioni.
    2. L'erogazione dei contributi avviene con le seguenti modalita':
      a) la  quota  parte  di  cui all'Art. 2, lettera a), e' erogata
contestualmente alla concessione;
      b) la  quota  parte  di  cui  all'Art. 2, lettera b) e' erogata
successivamente alla presentazione da parte di ciascuna provincia del
rendiconto di cui al comma 3 ed e' correlata al numero di carcasse di
volpi    effettivamente   consegnate   all'Istituto   zooprofilattico
sperimentale competente per territorio.
    3.  Entro  il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del piano
regionale   annuale  di  riferimento  di  cui  all'Art.  1,  ciascuna
provincia  dove  presentare  alla direzione regionale della sanita' e
delle  politiche  sociali,  a  titolo di rendiconto, la dichiarazione
prescritta  dall'Art.  42,  comma 1, della legge regionale n. 7/2000,
corredata  da  una relazione sull'attivita' svolta, che attesti anche
il   numero   delle   carcasse   di   volpi  consegnate  all'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio.".
                               Art. 2.
    Limitatamente   ai   contributi  per  l'anno  2001  la  direzione
regionale  della  sanita' e politiche sociali provvede ad effettuare,
ove  necessario,  il conguaglio fra l'importo concesso ed erogato per
lo  stesso  anno a favore di ciascuna provincia e quello spettante in
relazione al numero delle carcasse di volpi effettivamente consegnato
all'Istituto  zooprofilattico  sperimentale, fermo restando che detto
conguaglio  sara'  determinato  tenendo  conto  del numero massimo di
carcasse  di  volpi  previsto dal contingente fissato dalla normativa
regolamentare previgente.
                     Visto, il presidente: Tondo