Allegato Art. 1. 1. Gli articoli 2 e 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0386/Pres. del 16 ottobre 2001 vengono sostituiti dai seguenti: "Art. 2 (Criteri di assegnazione dei contributi). - 1. I contributi vengono concessi, nei limiti della disponibilita' di bilancio per l'anno cui l'attivita' si riferisce, tenendo conto dei seguenti criteri: a) il 50% della disponibilita' di bilancio e' ripartito in proporzione alla superficie territoriale di ciascuna provincia; b) il restante 50% della suddetta disponibilita' e' ripartito in relazione ai contingenti massimi di carcasse di volpi da consegnare all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, come di seguito fissati: ===================================================================== Provincia | Contingente ===================================================================== Udine |n. 90". Pordenone |n. 55". Gorizia |n. 30". Trieste |n. 25". "Art. 3 (Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi). - 1. I contributi di cui all'Art. 2 sono concessi alle province entro sessanta giorni dall'esecutivita' della D.G.R. di programma annuale, di cui all'Art. 6, comma 1, della legge regionale n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'erogazione dei contributi avviene con le seguenti modalita': a) la quota parte di cui all'Art. 2, lettera a), e' erogata contestualmente alla concessione; b) la quota parte di cui all'Art. 2, lettera b) e' erogata successivamente alla presentazione da parte di ciascuna provincia del rendiconto di cui al comma 3 ed e' correlata al numero di carcasse di volpi effettivamente consegnate all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. 3. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del piano regionale annuale di riferimento di cui all'Art. 1, ciascuna provincia dove presentare alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali, a titolo di rendiconto, la dichiarazione prescritta dall'Art. 42, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, corredata da una relazione sull'attivita' svolta, che attesti anche il numero delle carcasse di volpi consegnate all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.". Art. 2. Limitatamente ai contributi per l'anno 2001 la direzione regionale della sanita' e politiche sociali provvede ad effettuare, ove necessario, il conguaglio fra l'importo concesso ed erogato per lo stesso anno a favore di ciascuna provincia e quello spettante in relazione al numero delle carcasse di volpi effettivamente consegnato all'Istituto zooprofilattico sperimentale, fermo restando che detto conguaglio sara' determinato tenendo conto del numero massimo di carcasse di volpi previsto dal contingente fissato dalla normativa regolamentare previgente. Visto, il presidente: Tondo