(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 7 agosto 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che, ai sensi dell'Art. 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, la giunta regionale, con deliberazione n. 2235 del 28 giugno 2002 ha determinato i criteri per l'erogazione di un finanziamento per l'attivita' istituzionale delle societa' sportive che hanno sede in e che, nei diversi sport di squadra, militano nei campionati di rango piu' elevato fra quelli rappresentati in Regione da erogarsi direttamente o tramite il comitato regionale del C.O.N.I.; Considerato che i criteri di cui si tratta devono necessariamente assumere la forma di un regolamento e cio' per la indeterminatezza della norma di riferimento; Ritenuto che, per garantire una piu' celere e immediata attuazione della norma, appare necessario che l'amministrazione regionale si avvalga dell'opera del comitato regionale del C.O.N.I.; Considerato che appare necessario prevedere che i finanziamenti siano assegnati, in ragione di uno per societa': a societa' sportive partecipanti, con un numero minimo di tre atleti, a organici campionati almeno interregionali; a societa' sportive suddivise tra professionistiche e dilettantistiche e tra societa' operanti nei settori maschile e femminile; Ritenuto di fissare il finanziamento tra i limiti minimi e massimi compresi fra 2.500,00 e 50.000,00 euro; Considerato di riservare alla giunta regionale la ripartizione dei finanziamenti secondo un principio generale di gradualita', determinato dall'importanza dei campionati di riferimento e dalla diffusione dell'attivita' sportiva praticata, al fine di permettere le successive erogazioni di detti finanziamenti da parte del comitato regionale del C.O.N.I.; Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2235 del 28 giugno 2002; Decreta: E' approvato il "Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle societa' sportive regionali ai sensi del comma 63 dell'Art. 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 9 luglio 2002 TONDO