(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 32 del 7 agosto 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Premesso  che,  ai  sensi  dell'Art.  8,  comma  63,  della legge
regionale   25 gennaio   2002,   n.   3,  la  giunta  regionale,  con
deliberazione n. 2235 del 28 giugno 2002 ha determinato i criteri per
l'erogazione  di un finanziamento per l'attivita' istituzionale delle
societa'  sportive  che  hanno  sede  in  e che, nei diversi sport di
squadra,  militano  nei  campionati  di rango piu' elevato fra quelli
rappresentati  in  Regione  da  erogarsi  direttamente  o  tramite il
comitato regionale del C.O.N.I.;
    Considerato che i criteri di cui si tratta devono necessariamente
assumere  la  forma  di un regolamento e cio' per la indeterminatezza
della norma di riferimento;
    Ritenuto   che,   per  garantire  una  piu'  celere  e  immediata
attuazione  della  norma,  appare  necessario  che  l'amministrazione
regionale si avvalga dell'opera del comitato regionale del C.O.N.I.;
    Considerato  che  appare necessario prevedere che i finanziamenti
siano assegnati, in ragione di uno per societa':
      a  societa'  sportive partecipanti, con un numero minimo di tre
atleti, a organici campionati almeno interregionali;
      a   societa'   sportive   suddivise   tra  professionistiche  e
dilettantistiche  e  tra  societa'  operanti  nei  settori maschile e
femminile;
    Ritenuto  di  fissare  il  finanziamento  tra  i  limiti minimi e
massimi compresi fra 2.500,00 e 50.000,00 euro;
    Considerato  di  riservare  alla giunta regionale la ripartizione
dei  finanziamenti  secondo  un  principio  generale  di gradualita',
determinato  dall'importanza  dei  campionati  di riferimento e dalla
diffusione  dell'attivita'  sportiva praticata, al fine di permettere
le successive erogazioni di detti finanziamenti da parte del comitato
regionale del C.O.N.I.;
    Visto   il   testo   regolamentare  predisposto  dalla  direzione
regionale del commercio, del turismo e del terziario;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2235 del
28 giugno 2002;
                              Decreta:
    E' approvato il "Regolamento per la concessione dei finanziamenti
alle  societa'  sportive  regionali ai sensi del comma 63 dell'Art. 8
della  legge  regionale 25 gennaio 2002, n. 3", nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 9 luglio 2002
                                TONDO