Regolamento  per  la  concessione  dei  finanziamenti  alle  societa'
sportive regionali di cui all'Art. 8, comma 63, della legge regionale
                       25 gennaio 2002, n. 3.

                               Art. 1.
                          Principi generali

    1.  Il  presente  regolamento  disciplina modalita' e criteri per
l'erogazione  di  un finanziamento per l'attivita' istituzionale alle
societa'  sportive  che  hanno  sede  in  e che, nei diversi sport di
squadra,  militano  nei  campionati  di rango piu' elevato tra quelli
rappresentati in, per il tramite del comitato reginale del C.O.N.I.
    2. Il comitato regionale del C.O.N.I. provvede all'erogazione dei
finanziamenti  di cui al comma 1 in conformita' alla deliberazione di
riparto approvata dalla giunta regionale.

                               Art. 2.
                  Requisiti delle societa' sportive

    1.  I  finanziamenti  sono concessi e erogati a societa' sportive
che hanno sede in e che presentano i seguenti requisiti:
      a) sono affiliate a una delle federazioni sportive riconosciute
dal C.O.N.I.;
      b) partecipano  con  almeno  una squadra, formata da tre o piu'
giocatori, ad un campionato organico almeno interregionale;
      c) partecipano  al  campionato di rango piu' elevato tra quelli
rappresentati in Regione.

                               Art. 3.
                          Spese ammissibili

    1.  Nell'ambito  del sostegno per l'attivita' istituzionale, sono
ammissibili  a  finanziamento le seguenti spese per la partecipazione
ad un campionato:
      a) spese per trasferte;
      b) tasse federali;
      c) spese per l'utilizzazione degli impianti;
      d) spese per la pubblicizzazione degli incontri.

                               Art. 4.
                             Benificiari

    1.  Possono accedere ai finanziamenti del presente regolamento le
seguenti tipologie di societa':
      a) societa' professionistiche;
      b) societa' dilettantistiche;
      c) societa' che partecipano a un campionato maschile;
      d) societa' che partecipano a un campionato femminile.

                               Art. 5.
                      Limiti del finanziamento

    1. Il finanziamento nell'ambito della spesa ritenuta ammissibile,
deve  essere  compreso fra un minimo di 2.500.00 euro e un massimo di
50.000,00 euro.
    2.  Per  ogni  societa'  possono  essere  finanziate le attivita'
connesse all'effettuazione di un solo campionato per anno.

                               Art. 6.
                      Obblighi dei beneficiari

    1.  Le  societa' beneficiarie del finanziamento devono promuovere
il  logo  della  Regione  o altri segni distintivi regionali indicati
nella deliberazione giuntale di riparto.
    2.  Le  societa' si impegnano a far sottoporre i propri atleti ai
controlli  anti  doping  predisposti  ed effettuati dalla federazione
regionale medico sportiva in collaborazione con il comitato regionale
del C.O.N.I.

                               Art. 7.
                        Criterio di priorita'

    1.  Criterio  di  priorita',  a  parita'  di situazioni derivanti
dall'applicazione dell'Art. 2, e' quello della esistenza di attivita'
giovanili.

                               Art. 8.
                      Domande di finanziamento

    1. Le domande di finanziamento vanno presentate entro il 31 marzo
di  ogni  anno  dalle  societa'  al  comitato  regionale del C.O.N.I.
redatte  in base ad un fac-simile approvato con decreto del direttore
regionale del commercio, del turismo e del terziario e pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione.

                               Art. 9.
                     Rendicontazione della spesa

    1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione
del  finanziamento,  le  societa'  sportive  presentano  al  comitato
regionale  del  C.O.N.I.,  a  rendiconto  delle  spese  sostenute, la
documentazione  di  spesa,  unitamente  alla  relazione  illustrativa
dell'attivita'  svolta, con specifico riferimento alla promozione del
logo della Regione o di altri segni distintivi regionali.
    2.  Entro  il  31 luglio  successivo  il  comitato  regionale del
C.O.N.I.  provvede  a  trasmettere alla direzione regionale commercio
turismo  e  terziario l'elenco analitico delle rendicontazioni di cui
al  comma  1,  ai  sensi  dell'Art. 43 della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7.
    3.  Per  quanto non previsto nel regolamento trovano applicazione
le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

                              Art. 10.
                        Revoca del contributo

    1.  Il  contributo  viene  revocato,  oltre che nei casi previsti
dalle  norme  vigenti,  quando  uno  o  piu'  atleti  della  societa'
beneficiaria  risultino  positivi ai controlli anti doping effettuati
dai  medici  della  federazione  regionale medico sportiva durante lo
svolgimento dell'anno agonistico.

                              Art. 11.
                      Disposizione transitoria

    1.  In  deroga a quanto previsto dall'Art. 8, per l'anno 2002, le
domande  vanno presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del
regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il presidente: Tondo