Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle societa' sportive regionali di cui all'Art. 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3. Art. 1. Principi generali 1. Il presente regolamento disciplina modalita' e criteri per l'erogazione di un finanziamento per l'attivita' istituzionale alle societa' sportive che hanno sede in e che, nei diversi sport di squadra, militano nei campionati di rango piu' elevato tra quelli rappresentati in, per il tramite del comitato reginale del C.O.N.I. 2. Il comitato regionale del C.O.N.I. provvede all'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 in conformita' alla deliberazione di riparto approvata dalla giunta regionale. Art. 2. Requisiti delle societa' sportive 1. I finanziamenti sono concessi e erogati a societa' sportive che hanno sede in e che presentano i seguenti requisiti: a) sono affiliate a una delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.; b) partecipano con almeno una squadra, formata da tre o piu' giocatori, ad un campionato organico almeno interregionale; c) partecipano al campionato di rango piu' elevato tra quelli rappresentati in Regione. Art. 3. Spese ammissibili 1. Nell'ambito del sostegno per l'attivita' istituzionale, sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese per la partecipazione ad un campionato: a) spese per trasferte; b) tasse federali; c) spese per l'utilizzazione degli impianti; d) spese per la pubblicizzazione degli incontri. Art. 4. Benificiari 1. Possono accedere ai finanziamenti del presente regolamento le seguenti tipologie di societa': a) societa' professionistiche; b) societa' dilettantistiche; c) societa' che partecipano a un campionato maschile; d) societa' che partecipano a un campionato femminile. Art. 5. Limiti del finanziamento 1. Il finanziamento nell'ambito della spesa ritenuta ammissibile, deve essere compreso fra un minimo di 2.500.00 euro e un massimo di 50.000,00 euro. 2. Per ogni societa' possono essere finanziate le attivita' connesse all'effettuazione di un solo campionato per anno. Art. 6. Obblighi dei beneficiari 1. Le societa' beneficiarie del finanziamento devono promuovere il logo della Regione o altri segni distintivi regionali indicati nella deliberazione giuntale di riparto. 2. Le societa' si impegnano a far sottoporre i propri atleti ai controlli anti doping predisposti ed effettuati dalla federazione regionale medico sportiva in collaborazione con il comitato regionale del C.O.N.I. Art. 7. Criterio di priorita' 1. Criterio di priorita', a parita' di situazioni derivanti dall'applicazione dell'Art. 2, e' quello della esistenza di attivita' giovanili. Art. 8. Domande di finanziamento 1. Le domande di finanziamento vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno dalle societa' al comitato regionale del C.O.N.I. redatte in base ad un fac-simile approvato con decreto del direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 9. Rendicontazione della spesa 1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione del finanziamento, le societa' sportive presentano al comitato regionale del C.O.N.I., a rendiconto delle spese sostenute, la documentazione di spesa, unitamente alla relazione illustrativa dell'attivita' svolta, con specifico riferimento alla promozione del logo della Regione o di altri segni distintivi regionali. 2. Entro il 31 luglio successivo il comitato regionale del C.O.N.I. provvede a trasmettere alla direzione regionale commercio turismo e terziario l'elenco analitico delle rendicontazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'Art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 3. Per quanto non previsto nel regolamento trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. Art. 10. Revoca del contributo 1. Il contributo viene revocato, oltre che nei casi previsti dalle norme vigenti, quando uno o piu' atleti della societa' beneficiaria risultino positivi ai controlli anti doping effettuati dai medici della federazione regionale medico sportiva durante lo svolgimento dell'anno agonistico. Art. 11. Disposizione transitoria 1. In deroga a quanto previsto dall'Art. 8, per l'anno 2002, le domande vanno presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Tondo