Regolamento per la fissazione dei termini di presentazione delle domande di finanziamento ai sensi di disposizioni normative concernenti il settore del turismo. Capo I Disposizioni generali Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento stabilisce la fissazione dei termini di presentazione delle domande di finanziamento ai sensi di disposizioni normative concernenti il settore del turismo che non prevedono alcun termine. Capo II Incentivi previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 Art. 2. Finanziamenti di cui all'art 6, comma 137 1. Le domande volte ad ottenere i finanziamenti previsti dall'Art. 6, comma 137, della legge regionale n. 2/2000 devono essere presentate entro il 31 agosto di ciascun anno. Art. 3. Finanziamento di cui all'Art. 6, comma 162 1. La domanda volta ad ottenere il finanziamento previsto dall'Art. 6, comma 162, della legge regionale n. 2/2000 deve essere presentata entro il 31 maggio di ciascun anno. Art. 4. Finanziamenti di cui all'Art. 6, comma 165 1. Le domande volte ad ottenere i finanziamenti previsti dall'articolo 6, comma 165, della legge regionale n. 2/2000 devono essere presentate entro il 31 maggio di ciascun anno. Art. 5. Finanziamento di cui all'Art. 6, comma 168 1. La domanda volta ad ottenere il finanziamento previsto dall'Art. 6, comma 168, della legge regionale n. 2/2000 deve essere presentata entro il 31 maggio di ciascun anno. Capo III Incentivi previsti dalla legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 Art. 6. Finanziamento di cui all'Art. 7, comma 82 1. La domanda volta ad ottenere il finanziamento previsto dall'Art. 7, comma 82, della legge regionale n. 4/2001 deve essere presentata entro il 31 maggio di ciascun anno. Visto, il presidente: Tondo