Art. 2.
                Interventi srraordinari per la B.S.E.
    1. In sede di prima applicazione, per assicurare la realizzazione
di  interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza del settore
zooteenico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina - B.S.E., in
deroga  al  comma  9  dell'art. 1, il presente articolo disciplina le
norme  di  utilizzo  del  fondo.  In particolare il presente articolo
attua   misure   idonee  per  favorire  la  sollecita  ripresa  della
produzione del settore zootecnico.
    2.  Possono  beneficiare  degli  interventi  le  imprese agricole
ovvero  i  detentori  di  capi  di  bestiame  interessati  da  misure
sanitarie  obbligatorie di protezione contra la B.S.E. con obbligo di
distruzione degli animali e delle relative produzioni.
    3.  Ai  soggetti  che  ricostituiscano il patrimonio zootecnico e
riprendono  l'attivita'  aziendale,  la Regione riconosce altresi' un
indennizzo  per  il  fermo  di  impresa  che  e'  determinato  in una
interruzione  dell'attivita'  aziendale  fino  ad otto mesi a partire
dalla  data  dell'ordinanza  di  abbattimento. Detto indennizzo viene
computato  su  base  giornaliera  e  liquidato in base alle Unita' di
bovino adulto (UBA) riacquistate, nella misura fino a otto dodicesimi
del  margine  lordo rilevato dall'ufficio di contabilita' agraria del
Friuli-Venezia Giulia dell'Istituto nazionale di economia agraria con
rifenimento alla rete di informazione contabile agraria (RICA), sulla
base  dell'ultimo  dato utile. Sono calcolati ai fini dell'indennizzo
il  numero  dei  capi,  espressi in UBA, che l'impresa acquista entro
dodici  mesi dalla data dell'ordinanza di abbattimento e comunque non
oltre il numero dei capi abbattuti.
    4. Qualora intervengano altre provvidenze per le finalita' di cui
ai  comma  3, l'intervento deve intendersi per la quota parte residua
fino  alla soglia ammissibile. In ogni caso deve essere garantito che
non ci sia sovracompensazione cumulando i diversi regimi.
    5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia dal
12 gennaio  2001  e per l'intero periodo di emergenza decretato dalle
competenti autorita'.
    6.  I  soggetti interessati presentano idonea domanda al servizio
delle  produzioni animali della direzione regionale dell'agricoltura,
cui   compete   l'attivita'  istruttoria,  corredata  della  seguente
documentazione:
      a) fotocopia dell'ordinanza di abbattimento dei capi;
      b) fotocopia dell'attestato di avvenuta distruzione dei capi;
      c) idonea  documentazione  giustificativa della spesa sostenuta
per il riacquisto dei capi di bestiame;
      d) ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria.
    7 Il servizio delle produzioni animali provvede all'istruttoria e
puo'  sempre  richiedere  eventuale documentazione integrativa; dette
integrazioni  devono  essere  fornite  tempestivamente,  pena  il non
accoglimento  della domanda. Sulla base dell'istruttoria, il servizio
delle  produzioni  animali approva la domanda, quantifica gli importi
concedibili  e  predispone  tutti gli atti inerenti alla liquidazione
degli  aiuti  che  sono erogati in un'unica soluzione pari al 100 per
cento.  La  liquidazione  delle indennita' e' subordinata al rispetto
delle eventuali prescrizioni ordinate dall'autorita' sanitaria.
    8.  Il  servizio  delle  produzioni  animali effettua i controlli
amministrativi  cosi'  come  quelli in azienda su tutte le domande di
aiuto presentate.
    9.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente articolo,
si  applicano  le  disposizioni  di cui alla legge regionale 20 marzo
2000, n. 7.
    10.  Gli  oneri  derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico al "Fondo
regionale  per  le  emergenze  fitosanitanie  e  delle  epizoozie  in
agricoltura" istituito con l'art. 1, comma 1.