Art. 2. Interventi srraordinari per la B.S.E. 1. In sede di prima applicazione, per assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza del settore zooteenico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina - B.S.E., in deroga al comma 9 dell'art. 1, il presente articolo disciplina le norme di utilizzo del fondo. In particolare il presente articolo attua misure idonee per favorire la sollecita ripresa della produzione del settore zootecnico. 2. Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole ovvero i detentori di capi di bestiame interessati da misure sanitarie obbligatorie di protezione contra la B.S.E. con obbligo di distruzione degli animali e delle relative produzioni. 3. Ai soggetti che ricostituiscano il patrimonio zootecnico e riprendono l'attivita' aziendale, la Regione riconosce altresi' un indennizzo per il fermo di impresa che e' determinato in una interruzione dell'attivita' aziendale fino ad otto mesi a partire dalla data dell'ordinanza di abbattimento. Detto indennizzo viene computato su base giornaliera e liquidato in base alle Unita' di bovino adulto (UBA) riacquistate, nella misura fino a otto dodicesimi del margine lordo rilevato dall'ufficio di contabilita' agraria del Friuli-Venezia Giulia dell'Istituto nazionale di economia agraria con rifenimento alla rete di informazione contabile agraria (RICA), sulla base dell'ultimo dato utile. Sono calcolati ai fini dell'indennizzo il numero dei capi, espressi in UBA, che l'impresa acquista entro dodici mesi dalla data dell'ordinanza di abbattimento e comunque non oltre il numero dei capi abbattuti. 4. Qualora intervengano altre provvidenze per le finalita' di cui ai comma 3, l'intervento deve intendersi per la quota parte residua fino alla soglia ammissibile. In ogni caso deve essere garantito che non ci sia sovracompensazione cumulando i diversi regimi. 5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia dal 12 gennaio 2001 e per l'intero periodo di emergenza decretato dalle competenti autorita'. 6. I soggetti interessati presentano idonea domanda al servizio delle produzioni animali della direzione regionale dell'agricoltura, cui compete l'attivita' istruttoria, corredata della seguente documentazione: a) fotocopia dell'ordinanza di abbattimento dei capi; b) fotocopia dell'attestato di avvenuta distruzione dei capi; c) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il riacquisto dei capi di bestiame; d) ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria. 7 Il servizio delle produzioni animali provvede all'istruttoria e puo' sempre richiedere eventuale documentazione integrativa; dette integrazioni devono essere fornite tempestivamente, pena il non accoglimento della domanda. Sulla base dell'istruttoria, il servizio delle produzioni animali approva la domanda, quantifica gli importi concedibili e predispone tutti gli atti inerenti alla liquidazione degli aiuti che sono erogati in un'unica soluzione pari al 100 per cento. La liquidazione delle indennita' e' subordinata al rispetto delle eventuali prescrizioni ordinate dall'autorita' sanitaria. 8. Il servizio delle produzioni animali effettua i controlli amministrativi cosi' come quelli in azienda su tutte le domande di aiuto presentate. 9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 10. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico al "Fondo regionale per le emergenze fitosanitanie e delle epizoozie in agricoltura" istituito con l'art. 1, comma 1.