Legge regionale n. 3/2002, Art. 3, comma 6. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di riparto tra i comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunita' civica. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente Regolamento disciplina criteri e modalita' per l'accesso, da parte dei comuni in forma singola o associata, al fondo per il perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna stategia di rassicurazione della comunita' civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, per il finanziamento, fino al cento per cento delle spese ammissibili, di progetti per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunita' civica, che prevedano esclusivamente i seguenti interventi e attivita': a) la formazione di volontari, coordinati dalla polizia municipale, appartenenti ad associazioni convenzionate con i comuni, nonche' l'acquisto di strumenti idonei a renderli riconoscibili, l'acquisto di strumenti portatili di rilevazione, comunicazione e di mezzi di trasporto, concessi in comodato gratuito alle associazioni e necessari per lo svolgimento delle attivita' previste dalle convenzioni, e il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzazione dei mezzi; b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di telesorveglianza organizzati dall'amministrazione comunale; c) il rimborso di spese sostenute da cittadini meno abienti per la riparazione di danni materiali derivanti da fatti di microcriminalita'. Art. 2. D o m a n d e 1. Le domande per l'accesso al fondo, di cui all'Art. 1, sono presentate al servizio ispettivo della polizia locale della direzione regionale per le autonomie locali entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate dal progetto per l'eleborazione di una strategia di rassicurazione della comunita' civica, approvato dall'organo competente, ed, inoltre, devono contenere: a) l'indicazione dell'eventuale realizzazione del progetto in forma congiunta con altri comuni, individuando il comune capofila o referente che presentera' l'istanza e che ricevera' l'erogazione del trasferimento; b) l'indicazione dell'utilizzo di personale volontario, in coordinamento con la polizia municipale, personale che non dovra' essere dotato di armi di alcun tipo e genere, nonche' l'indicazione delle modalita' di formazione del personale stesso; c) l'indicazione delle previsioni di spesa relative alle tipologie di attivita' e interventi indicati nell'Art. 1. Art. 3. Criteri e modalita' 1. I progetti presentati sono finanziati prioritariamente per la copertura delle spese concernenti gli interventi di cui alla lett. a) dell'Art. 1. 2. Soddisfatta interamente la priorita' di cui al comma 1, sono finanziate, nell'ordine, quelle di cui alla lett. b) e quindi quelle di cui alla lett. c) del medesimo articolo. 3. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare interamente gli interventi e le attivita', il finanziamento e' concesso in misura proporzionale. 4. Il riparto del fondo, la concessione e l'erogazione dei relativi finanziamenti - in un'unica soluzione - sono attuati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Art. 4. Norme transitorie e finali 1. Per l'anno 2002 il termine per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo e' fissato in trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni beneficiari presentano al servizio ispettivo e della polizia locale della direzione regionale per le autonomie locali una relazione che illustra l'attuazione del progetto di rassicurazione della comunita' civica nel corso dell'anno precedente. 3. Il presente provvedimento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia. Visto, il presidente: Tondo