Modifiche   al   regolamento   per   la  concessione  dei  contributi
finalizzati  alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento
funzionale  di  strutture  funzionanti  destinate all'accoglimento di
                persone anziane non autosufficienti.

                               Art. 1.
    1.  L'art.  5  del "regolamento per la concessione dei contributi
finalizzati  alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento
funzionale  di  strutture  funzionanti  destinate all'accoglimento di
persone  anziane  non  autosufficienti"  approvato  con  decreto  del
presidente   della   regione  0453/Pres.  del  28 novembre  2001,  e'
sostituito dal seguente:
    "Art.   5   (Limiti   d'intervento).   -   1.  Nell'ambito  della
disponibilita'  triennale  del bilancio regionale vengono fissati per
l'assegnazione  dei  finanziamenti  di  cui  all'art.  2,  i seguenti
parametri di contribuzione:
      a) interventi edilizi:
        1)  per interventi valutati fino a euro 100.000,00: 90% della
spesa  ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto
capitale;
        2)   per  interventi  valutati  da  euro  100.000,01  a  euro
250.000,00:  88%  della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione
di contributi in conto capitale;
        3)   per  interventi  valutati  da  euro  250.000,01  a  euro
650.000,00:  85%  della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione
di contributi in conto capitale;
        4)  per  interventi valutati oltre euro 650.000,01: 62% della
spesa  ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto
capitale  nonche'  8% della parte di spesa non coperta dai contributi
in conto capitale con l'assegnazione di contributi annui costanti;
      b) acquisto arredi ed attrezzature:
        1)  per  acquisti  valutati fino a euro 100.000,00: 90% della
spesa  ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto
capitale;
        2)  per  acquisti  valutati  da  a  euro  100.000,01  a  euro
250.000,00:  88%  della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione
di contributi in conto capitale;
        3)  per  acquisti  valutati  oltre euro 250.000,01: 85% della
spesa  ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto
capitale.".

                               Art. 2.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il presidente: Tondo