Art. 10.
                        Modifica dell'Art. 29
    1.  Il  comma 2 dell'Art. 29 del regolamento regionale n. 1/2001,
e' sostituito dal seguente:
    "2.  Gli accertamenti finali, per la liquidazione dei contributi,
su  tutti  i  progetti realizzati, sono espletati a cura del servizio
competente che puo' avvalersi della eventuale collaborazione di altre
strutture  dell'amministrazione  regionale.  L'esito dei controlli e'
riportato  in  apposito  processo  verbale delle attivita' compiute e
degli elementi accertati.".