Art. 10. Modifica dell'Art. 29 1. Il comma 2 dell'Art. 29 del regolamento regionale n. 1/2001, e' sostituito dal seguente: "2. Gli accertamenti finali, per la liquidazione dei contributi, su tutti i progetti realizzati, sono espletati a cura del servizio competente che puo' avvalersi della eventuale collaborazione di altre strutture dell'amministrazione regionale. L'esito dei controlli e' riportato in apposito processo verbale delle attivita' compiute e degli elementi accertati.".