Art. 4.
                      Integrazioni dell'Art. 20
    1.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'Art.  20 del regolamento
regionale n. 1/2001, e' sostituita dalla seguente:
      "a) certificazione  attestante  la disponibilita' dell'immobile
per un periodo minimo di dieci anni;".
    2.  Dopo  la  lettera c) del comma 1 dell'Art. 20 del regolamento
regionale n. 1/2001, e' aggiunta la seguente:
      "c-bis)  preventivi  di  almeno  tre ditte specializzate, salvo
deroghe  per  giustificati  motivi, nel caso di materiali di arredo e
attrezzature;".