Art. 4. Integrazioni dell'Art. 20 1. La lettera a) del comma 1 dell'Art. 20 del regolamento regionale n. 1/2001, e' sostituita dalla seguente: "a) certificazione attestante la disponibilita' dell'immobile per un periodo minimo di dieci anni;". 2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'Art. 20 del regolamento regionale n. 1/2001, e' aggiunta la seguente: "c-bis) preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi, nel caso di materiali di arredo e attrezzature;".