Art. 5.
                      Integrazioni dell'Art. 22
    1.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'Art.  22 del regolamento
regionale n. 1/2001, e' sostituito dal seguente:
      "a) certificazione  attestante  la disponibilita' dell'immobile
per un periodo minimo di dieci anni;".
    2.  Dopo  la  lettera a) del comma 1 dell'Art. 22 del regolamento
regionale n. 1/2001, e' inserita la seguente:
      "a-bis)  preventivi  di  almeno  tre ditte specializzate, salvo
deroghe  per  giustificati  motivi,  nel caso di beni e materiali per
l'arredamento  e per le strutture espositive nonche' per il materiale
informatico;".