Art. 5. Integrazioni dell'Art. 22 1. La lettera a) del comma 1 dell'Art. 22 del regolamento regionale n. 1/2001, e' sostituito dal seguente: "a) certificazione attestante la disponibilita' dell'immobile per un periodo minimo di dieci anni;". 2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'Art. 22 del regolamento regionale n. 1/2001, e' inserita la seguente: "a-bis) preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi, nel caso di beni e materiali per l'arredamento e per le strutture espositive nonche' per il materiale informatico;".