Art. 6.
                      Integrazioni dell'Art. 24
    1.  La  lettera  c)  del  comma  1  dell'Art.  24 del regolamento
regionale n. 1/2001, e' sostituita dalla seguente:
      "c)  documentazione attestante la disponibilita' degli immobili
su  cui si intendono eseguire gli interventi per un periodo minimo di
dieci anni;".
    2.  Dopo  la  lettera c) del comma 1 dell'Art. 24 del regolamento
regionale n. 1/2001, e' inserita la seguente:
      "c-bis)  preventivi  di  almeno  tre ditte specializzate, salvo
deroghe  per  giustificati  motivi, nel caso di materiali di arredo e
segnaletica.".