Art. 6. Integrazioni dell'Art. 24 1. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 24 del regolamento regionale n. 1/2001, e' sostituita dalla seguente: "c) documentazione attestante la disponibilita' degli immobili su cui si intendono eseguire gli interventi per un periodo minimo di dieci anni;". 2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'Art. 24 del regolamento regionale n. 1/2001, e' inserita la seguente: "c-bis) preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi, nel caso di materiali di arredo e segnaletica.".