Art. 7.
                        Modifica dell'Art. 25
    1.  L'Art.  25 del regolamento regionale n. 1/2001, e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  25  (Procedimenti  amministrativi).  - 1. Gli elementi dei
procedimenti   amministrativi  inerenti  i  contributi  previsti  dal
presente  regolamento  sono  disciplinati,  ai  sensi delle norme sul
procedimento  amministrativo e di quelle in materia di documentazione
amministrativa,  nell'allegato  A) del presente regolamento, nonche',
per  ulteriori aspetti operativi di dettaglio, da atti amministrativi
dell'amministrazione regionale.
    2.  Per  la  presentazione  delle  domande  di  finanziamento gli
interessati  possono  utilizzare gli schemi tipo di domanda, allegati
B) e C) del presente regolamento.
    3.  Lo  schema di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa,
allegato  D)  del  presente  regolamento,  deve essere utilizzato dal
beneficiario   in  caso  di  richiesta  di  anticipo  del  contributo
assentito.".