Art. 7. Modifica dell'Art. 25 1. L'Art. 25 del regolamento regionale n. 1/2001, e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Procedimenti amministrativi). - 1. Gli elementi dei procedimenti amministrativi inerenti i contributi previsti dal presente regolamento sono disciplinati, ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo e di quelle in materia di documentazione amministrativa, nell'allegato A) del presente regolamento, nonche', per ulteriori aspetti operativi di dettaglio, da atti amministrativi dell'amministrazione regionale. 2. Per la presentazione delle domande di finanziamento gli interessati possono utilizzare gli schemi tipo di domanda, allegati B) e C) del presente regolamento. 3. Lo schema di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, allegato D) del presente regolamento, deve essere utilizzato dal beneficiario in caso di richiesta di anticipo del contributo assentito.".