Art. 8. Modifica dell'Art. 26 1. L'Art. 26 del regolamento regionale n. 1/2001, e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Liquidazione dei contributi e rendicontazione degli interventi). - 1. I contributi sono liquidati con le seguenti modalita': a) anticipo del cinquanta per cento a richiesta del beneficiario e dietro presentazione di concessione edilizia o di dichiarazione di inizio attivita' e dichiarazione di inizio dei lavori, sottoscritta dal direttore dei lavori, e/o copia conforme all'originale della conferma d'ordine di materiali e attrezzature. L'erogazione dell'anticipo e' subordinata al rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa pari all'importo dell'anticipo richiesto, maggiorato degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data della richiesta dell'anticipo stesso, a favore della Regione Umbria. La fidejussione viene prestata fino al compimento accertato della realizzazione dei lavori; b) il beneficiario, a conclusione dei lavori, richiede l'accertamento finale e l'erogazione a saldo del contributo, allegando i seguenti documenti: 1) computo metrico consuntivo delle opere eseguite, redatto da un tecnico iscritto all'ordine o albo professionale, con riferimento al prezzario regionale; 2) certificati di agibilita' del comune per le opere sottoposte a concessione edilizia; 3) certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal tecnico incaricato, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruita'; 4) disegni delle opere o relazioni inerenti opere e/o acquisti di cui, in sede di accertamento finale, si chiede l'approvazione in quanto varianti non sostanziali; 5) fatture debitamente quietanzate, o altra documentazione equipollente, attestanti le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati; 6) relazione tecnico illustrativa; 7) eventuale altra documentazione di integrazione su specifica richiesta del competente servizio regionale.".