Art. 9. Modifica dell'Art. 28 1. La rubrica e il testo dell'Art. 28 del regolamento regionale n. 1/2001, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 28 (Impegni, decadenza e revoca dei contributi). - 1. Il richiedente, ai sensi del titolo secondo della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 5, al momento della presentazione della domanda, si impegna a mantenere, per un periodo vincolativo di dieci anni per gli investimenti immobiliari e di cinque anni per quelli mobiliari, decorrenti dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione degli investimenti, l'utilizzo e l'esercizio funzionale dei medesimi senza mutarne la destinazione economica. 2. L'amministrazione regionale autorizza, previa richiesta motivata, la trasformazione della destinazione, la cessazione o sospensione dell'uso e il trasferimento a terzi degli immobili, dei materiali e delle attrezzature oggetto degli investimenti. 3. Costituiscono motivo di decadenza dai benefici: a) la mancata ultimazione degli interventi entro i termini di cui all'Art. 27; b) la difformita' tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in sede di controllo; c) l'inosservanza degli impegni assunti nella domanda. 4. Il servizio regionale competente, nei casi di decadenza, dispone la revoca parziale o totale dell'aiuto concesso e il conseguente recupero di quanto gia' liquidato, con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso di riferimento in vigore alla data di erogazione, fermo restando quanto diversamente stabilito da norme comunitarie o nazionali.".