Art. 9.
                        Modifica dell'Art. 28
    1.  La  rubrica e il testo dell'Art. 28 del regolamento regionale
n. 1/2001, sono sostituiti dai seguenti:
    "Art.  28  (Impegni,  decadenza e revoca dei contributi). - 1. Il
richiedente,  ai  sensi  del  titolo  secondo  della  legge regionale
20 gennaio  2000, n. 5, al momento della presentazione della domanda,
si  impegna a mantenere, per un periodo vincolativo di dieci anni per
gli  investimenti  immobiliari e di cinque anni per quelli mobiliari,
decorrenti  dalla  data di accertamento finale di regolare esecuzione
degli  investimenti, l'utilizzo e l'esercizio funzionale dei medesimi
senza mutarne la destinazione economica.
    2.   L'amministrazione   regionale  autorizza,  previa  richiesta
motivata,  la  trasformazione  della  destinazione,  la  cessazione o
sospensione  dell'uso  e il trasferimento a terzi degli immobili, dei
materiali e delle attrezzature oggetto degli investimenti.
    3. Costituiscono motivo di decadenza dai benefici:
      a) la  mancata  ultimazione degli interventi entro i termini di
cui all'Art. 27;
      b) la  difformita'  tra  quanto  dichiarato in domanda e quanto
accertato in sede di controllo;
      c) l'inosservanza degli impegni assunti nella domanda.
    4.  Il  servizio  regionale  competente,  nei  casi di decadenza,
dispone  la  revoca  parziale  o  totale  dell'aiuto  concesso  e  il
conseguente  recupero  di quanto gia' liquidato, con l'aggiunta degli
interessi  calcolati  al  tasso di riferimento in vigore alla data di
erogazione,  fermo  restando  quanto  diversamente stabilito da norme
comunitarie o nazionali.".