Art. 10.
        Modifica all'Art. 10 della legge regionale n. 47/1996
    1.  All'Art.  10, comma 1, della legge regionale n. 47/1996, come
modificato  dall'Art.  10, comma 2, della legge regionale n. 11/2000,
le  parole  "gestori  dei  punti  vendita di benzine" sono sostituite
dalle   parole   "gestori   dei   punti  vendita  di  carburanti  per
autotrazione".