Art. 10. Modifica all'Art. 10 della legge regionale n. 47/1996 1. All'Art. 10, comma 1, della legge regionale n. 47/1996, come modificato dall'Art. 10, comma 2, della legge regionale n. 11/2000, le parole "gestori dei punti vendita di benzine" sono sostituite dalle parole "gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione".