Art. 11. Modifiche all'Art. 11 della legge regionale n. 47/1996 1. All'Art. 11, comma 2, della legge regionale n. 47/1996, come modificato dall'Art. 11, comma 2, della legge regionale n. 11/2000, le parole "dichiarazione del gestore che le benzine sono state erogate effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi." sono sostituite dalle parole "dichiarazione del gestore che i carburanti a prezzo ridotto sono stati erogati effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi.". 2. All'Art. 11, comma 2-bis, della legge regionale n. 47/1996, come aggiunto dall'Art. 11, comma 3, della legge regionale n. 11/2000, le parole "monitoraggio sui consumi di benzine" sono sostituite dalle parole "monitoraggio sui consumi dei carburanti per autotrazione"; le parole "i volumi di benzine consegnati ad ogni punto vendita;" sono sostituite dalle parole "i volumi dei carburanti per autotrazione consegnati ad ogni punto vendita;" e le parole "le quantita' di benzine vendute dagli stessi punti vendita." sono sostituite dalle parole "le quantita' dei carburanti per autotrazione vendute dagli stessi punti vendita.".