Art. 11.
       Modifiche all'Art. 11 della legge regionale n. 47/1996
    1.  All'Art.  11, comma 2, della legge regionale n. 47/1996, come
modificato  dall'Art.  11, comma 2, della legge regionale n. 11/2000,
le  parole  "dichiarazione  del  gestore  che  le  benzine sono state
erogate effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli
identificativi."  sono  sostituite  dalle  parole  "dichiarazione del
gestore  che  i  carburanti  a  prezzo  ridotto  sono  stati  erogati
effettivamente  ai  mezzi  per  i  quali  sono  stati  rilasciati gli
identificativi.".
    2.  All'Art.  11,  comma 2-bis, della legge regionale n. 47/1996,
come  aggiunto  dall'Art.  11,  comma  3,  della  legge  regionale n.
11/2000,  le  parole  "monitoraggio  sui  consumi  di  benzine"  sono
sostituite  dalle parole "monitoraggio sui consumi dei carburanti per
autotrazione";  le  parole  "i  volumi  di benzine consegnati ad ogni
punto vendita;" sono sostituite dalle parole "i volumi dei carburanti
per  autotrazione  consegnati ad ogni punto vendita;" e le parole "le
quantita'  di  benzine  vendute  dagli  stessi  punti  vendita." sono
sostituite dalle parole "le quantita' dei carburanti per autotrazione
vendute dagli stessi punti vendita.".