Art. 12. Modifiche all'Art. 15-bis della legge regionale n. 47/1996 1. All'Art. 15-bis della legge regionale n. 47/1996, come inserito dall'Art. 15, comma 1, della legge regionale n. 11/2000, al comma 2, le parole "sospensione dell'autorizzazione alla vendita di benzine a prezzo ridotto" sono sostituite dalle parole "sospensione dell'autorizzazione alla vendita di carburanti per autotrazione a prezzo ridotto". 2. All'Art. 15-bis, comma 3, della legge regionale n. 47/1996, le parole "il quantitativo di benzine erogate a prezzo ridotto all'atto del rifornimento" sono sostituite dalle parole "il quantitativo di carburanti per autotrazione erogati a prezzo ridotto all'atto del rifornimento". 3. All'Art. 15-bis, comma 4, della legge regionale n. 47/1996, le parole "i dati relativi ai quantitativi di benzine complessivamente vendute" sono sostituite dalle parole "i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti".