Art. 12.
     Modifiche all'Art. 15-bis della legge regionale n. 47/1996
    1.  All'Art.  15-bis  della  legge  regionale  n.  47/1996,  come
inserito  dall'Art. 15, comma 1, della legge regionale n. 11/2000, al
comma  2,  le parole "sospensione dell'autorizzazione alla vendita di
benzine  a  prezzo ridotto" sono sostituite dalle parole "sospensione
dell'autorizzazione  alla  vendita  di  carburanti per autotrazione a
prezzo ridotto".
    2. All'Art. 15-bis, comma 3, della legge regionale n. 47/1996, le
parole  "il quantitativo di benzine erogate a prezzo ridotto all'atto
del  rifornimento"  sono  sostituite dalle parole "il quantitativo di
carburanti  per  autotrazione  erogati  a prezzo ridotto all'atto del
rifornimento".
    3. All'Art. 15-bis, comma 4, della legge regionale n. 47/1996, le
parole  "i  dati relativi ai quantitativi di benzine complessivamente
vendute"   sono   sostituite   dalle   parole  "i  dati  relativi  ai
quantitativi   dei   carburanti   per  autotrazione  complessivamente
venduti".