Art. 14.
      Modifiche all'allegato B) alla legge regionale n. 47/1996
    1.   All'allegato  B)  alla  legge  regionale  n.  47/1996,  come
sostituito  dall' Art. 24, comma 1, della legge regionale n. 11/2000,
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il  progressivo  3) della lettera b) del punto l. del numero
1) e' sostituito dal seguente:
        "3) tipo di alimentazione del mezzo (benzina/gasolio).";
      b) la lettera a) del punto l. del numero 3) e' sostituita dalla
seguente:
        "a)  tipo  di  carburante  oggetto del rifornimento (benzina/
gasolio);";
      c) la lettera c) del punto 3. del numero 3) e' sostituita dalla
seguente:
        "c)  tipo  di  carburante  oggetto del rifornimento (benzina/
gasolio);";
      d) il  progressivo  7) del punto 4. del numero 3) e' sostituito
dal seguente:
        "7)  tipo  di  carburante  oggetto del rifornimento (benzina/
gasolio);";
      e) il  progressivo  4)  della  lettera  b)  del  numero  4)  e'
sostituito dal seguente:
        "4)  tipo  di  carburante  oggetto del rifornimento (benzina/
gasolio);".