Art. 14. Modifiche all'allegato B) alla legge regionale n. 47/1996 1. All'allegato B) alla legge regionale n. 47/1996, come sostituito dall' Art. 24, comma 1, della legge regionale n. 11/2000, sono apportate le seguenti modifiche: a) il progressivo 3) della lettera b) del punto l. del numero 1) e' sostituito dal seguente: "3) tipo di alimentazione del mezzo (benzina/gasolio)."; b) la lettera a) del punto l. del numero 3) e' sostituita dalla seguente: "a) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/ gasolio);"; c) la lettera c) del punto 3. del numero 3) e' sostituita dalla seguente: "c) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/ gasolio);"; d) il progressivo 7) del punto 4. del numero 3) e' sostituito dal seguente: "7) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/ gasolio);"; e) il progressivo 4) della lettera b) del numero 4) e' sostituito dal seguente: "4) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/ gasolio);".