Art. 16. Norme finanziarie 1. Per l'introito delle somme derivanti dal disposto di cui all'Art. 5-quater del decreto-legge n. 452/2001, convertito, con modificazioni, dall'Art. 1 della legge n. 16/2002, sull'unita' previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 122 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e' iscritto l'ulteriore stanziamento di complessivi euro 66.000.000, suddiviso in ragione di euro 22.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004. 2. Per le finalita' di cui all'Art. 10, comma 1, della legge regionale n. 47/1996, come modificato dall'Art. 10, comma 1, della presente legge, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 66.000.000, suddivisa in ragione di euro 22.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unita' previsionale di base 16.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l' anno 2002, con riferimento al capitolo 920 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 3. In conformita' alle modifiche introdotte dall'Art. 5-quater del decreto-legge n. 452/2001, convertito, con modificazioni, dall'Art. 1 della legge n. 16/2002, al testo dell'Art. 3, comma 16, della legge n. 549/1995, e recepite dalla presente legge, si provvede alle seguenti modifiche di denominazione: a) nell'unita' previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ridenominata "Quota delle accise sui carburanti per autotrazione", la denominazione del capitolo 122 dell'allegato documento tecnico e' sostituita dalla seguente: "Entrate derivanti dall'attribuzione della quota delle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione ai sensi dell'Art. 3, comma 16, della legge n. 549/1995, come modificato dall'Art. 5-quater del decreto-legge n. 452/2001, convertito, con modificazioni, dall'Art. 1 della legge n. 16/2002"; b) nell'unita' previsionale di base 16.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ridenominata "Rimborso di somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburante per autotrazione, relative alla riduzione alla pompa", la denominazione del capitolo 920 dell'allegato documento tecnico e' sostituita dalla seguente: "Rimborso alle compagnie petrolifere delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita dei carburanti per autotrazione relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 20 marzo 2002 TONDO