Art. 16.
                          Norme finanziarie
    1.  Per  l'introito  delle  somme  derivanti  dal disposto di cui
all'Art.  5-quater  del  decreto-legge  n.  452/2001, convertito, con
modificazioni,  dall'Art.  1  della  legge  n.  16/2002,  sull'unita'
previsionale  di  base 1.2.511 dello stato di previsione dell'entrata
del  bilancio  pluriennale  2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002,
con  riferimento  al  capitolo  122 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi, e' iscritto l'ulteriore stanziamento di complessivi
euro 66.000.000, suddiviso in ragione di euro 22.000.000 per ciascuno
degli anni dal 2002 al 2004.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui all'Art. 10, comma 1, della legge
regionale  n.  47/1996,  come modificato dall'Art. 10, comma 1, della
presente   legge,   e'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  euro
66.000.000,  suddivisa  in  ragione  di  euro 22.000.000 per ciascuno
degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unita' previsionale di base
16.1.13.1.634  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio
pluriennale   2002-2004   e  del  bilancio  per  l'  anno  2002,  con
riferimento al capitolo 920 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi.
    3.  In  conformita'  alle modifiche introdotte dall'Art. 5-quater
del   decreto-legge   n.  452/2001,  convertito,  con  modificazioni,
dall'Art.  1  della legge n. 16/2002, al testo dell'Art. 3, comma 16,
della legge n. 549/1995, e recepite dalla presente legge, si provvede
alle seguenti modifiche di denominazione:
      a) nell'unita'  previsionale  di  base  1.2.511  dello stato di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  pluriennale  2002-2004 e del
bilancio  per  l'anno  2002,  ridenominata  "Quota  delle  accise sui
carburanti  per  autotrazione",  la  denominazione  del  capitolo 122
dell'allegato   documento   tecnico  e'  sostituita  dalla  seguente:
"Entrate  derivanti  dall'attribuzione della quota delle accise sulle
benzine  e  sul  gasolio per autotrazione ai sensi dell'Art. 3, comma
16,  della  legge n. 549/1995, come modificato dall'Art. 5-quater del
decreto-legge n. 452/2001, convertito, con modificazioni, dall'Art. 1
della legge n. 16/2002";
      b) nell'unita'  previsionale  di base 16.1.13.1.634 dello stato
di  previsione  della  spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del
bilancio  per l'anno 2002, ridenominata "Rimborso di somme anticipate
ai gestori dei punti vendita di carburante per autotrazione, relative
alla  riduzione  alla  pompa",  la  denominazione  del  capitolo  920
dell'allegato   documento   tecnico  e'  sostituita  dalla  seguente:
"Rimborso  alle  compagnie  petrolifere  delle  somme  anticipate  ai
gestori  dei  punti  vendita dei carburanti per autotrazione relative
alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
      Trieste, 20 marzo 2002
                                TONDO