Art. 3. Modifiche all'Art. 1 della legge regionale n. 47/1996 1. All'Art. 1 della legge regionale n. 47/1996, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'Art. 3, commi 15, 16, 17 e 18, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificati dall'Art. 5-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dall'Art. 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.". 2. All'Art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 47/1996, le parole "prezzo alla pompa delle benzine" sono sostituite dalle parole "prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione". 3. All'Art. 1, comma 4, della legge regionale n. 47/1996, le parole "punti vendita di benzine" sono sostituite dalle parole "punti vendita dei carburanti per autotrazione". 4. All'Art. 1 della legge regionale n. 47/1996, il comma 5-bis, come aggiunto dall'Art. 1, comma 1, della legge regionale n. 11/2000, e' sostituito dal seguente: "5-bis. Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dai carburanti scontati sono prioritariamente utilizzati per ridurre il differenziale di prezzo al consumo tra le diverse fasce. Tale vincolo prioritario di utilizzo degli utili di gestione opera per i carburanti la cui differenza di prezzo tra la prima e l'ultima fascia sia superiore a 10 centesimi di euro e la riduzione dell'ultima fascia sia inferiore a 20 centesimi di euro.".