Art. 3.
        Modifiche all'Art. 1 della legge regionale n. 47/1996
    1.  All'Art.  1  della  legge regionale n. 47/1996, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
    "1.  La  presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla
Regione  autonoma  Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'Art. 3, commi
15,  16,  17  e  18,  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549, come
modificati dall'Art. 5-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre
2001,  n.  452,  convertito con modificazioni dall'Art. 1 della legge
27 febbraio  2002,  n.  16,  in  materia di riduzione del prezzo alla
pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.".
    2.  All'Art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 47/1996, le
parole "prezzo alla pompa delle benzine" sono sostituite dalle parole
"prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione".
    3.  All'Art.  1,  comma  4,  della legge regionale n. 47/1996, le
parole "punti vendita di benzine" sono sostituite dalle parole "punti
vendita dei carburanti per autotrazione".
    4.  All'Art.  1 della legge regionale n. 47/1996, il comma 5-bis,
come aggiunto dall'Art. 1, comma 1, della legge regionale n. 11/2000,
e' sostituito dal seguente:
    "5-bis. Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dai carburanti
scontati    sono   prioritariamente   utilizzati   per   ridurre   il
differenziale di prezzo al consumo tra le diverse fasce. Tale vincolo
prioritario   di  utilizzo  degli  utili  di  gestione  opera  per  i
carburanti la cui differenza di prezzo tra la prima e l'ultima fascia
sia  superiore  a  10  centesimi  di  euro e la riduzione dell'ultima
fascia sia inferiore a 20 centesimi di euro.".